Regione LIGURIA
Il Piano regionale dell'amianto: Linee operative
Il "Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato
approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la
deliberazione numero 105.
Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da
rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto
per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'informazione, la semplificazione
degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore), le procedure operative
per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un
archivio utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni
di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente e per la
programmazione delle attività di controllo e bonifica).
E' stato altresì, successivamente, individuato uno specifico Gruppo di Lavoro, composto
dalle Strutture Regionali cointeressate alla gestione della materia e da rappresentanti
delle Unità Sanitarie Locali e dell'ARPAL, con il compito di presiedere al governo del
processo che riguarda il censimento (autonotifica) - previsto dal piano di protezione
dall'amianto, gli esiti del medesimo nonchè le iniziative conseguenti volte alla tutela
della salute della popolazione e dell'ambiente ligure. Il Piano, in definitiva, prevede un
insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza del rischio amianto, vanno dalla
formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di
amianto al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro
fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica dei soggetti esposti.
Le azioni previste riguardano:
la conoscenza del rischio (cosa significa e come svolgere il censimento per giungere all'individuazione delle situazioni a rischio);
la formazione dei soggetti coinvolti nei rischi per la esposizione alle fibre d'amianto (preparazione professionale su due livelli - operativo e gestionale - di tecnici USL);
il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro (procedure riguardanti la valutazione del rischio);
gli indirizzi in materia di smaltimento dei rifiuti (rilevazione della potenziale domanda e determinazione della relativa offerta articolata per Provincia e proiettata sul contingente attuale e sulla programmazione futura);
la sorveglianza sanitaria e quella epidemiologica (rivolta agli attuali ed agli ex lavoratori esposti; monitoraggio delle patologie).
Schede di autonotifica
Al fine di favorire la più ampia e concreta conoscenza possibile del rischio da parte
della popolazione ligure, vengono realizzati il:
censimento delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato
amianto (imprese che hanno ancora all'interno o che hanno utilizzato in passato amianto o
materiali contenenti amianto);
censimento degli edifici pubblici, dei locali aperti al
pubblico e di utilizzazione collettiva, dei blocchi di appartamenti con presenza di
amianto o di manufatti contenenti amianto.
L'acquisizione delle conoscenze relative alle situazioni di
cui sopra è elemento necessario ed indispensabile alla Regione Liguria per poter
procedere alla programmazione delle successive azioni di intervento che intendono fornire
indicazioni e supporto all'adozione delle giuste ed opportune misure di tutela della
salute della popolazione.
Elemento utile allo scopo sono le schede relative all'Autonotifica (definito altrimenti
"censimento") che seguono questa premessa e che devono essere compilate in ogni
parte relativamente a quanto presente. Con la compilazione delle schede ed il successivo
recapito ai competenti uffici, ciascuno contribuirà al successo di una iniziativa utile
all'impresa, al singolo ed alla collettività.
Le schede di autonotifica devono essere trasmesse a mezzo raccomandata o a mano, alla ASL
territorialmente competente.
Informazioni specifiche per le imprese
Occorre avere presente che l'Impresa puó rientrare in una delle seguenti tipologie di
utilizzo dei prodotti contenenti amianto:
utilizzo diretto - quando l'amianto, o i materiali, o i manufatti contenenti amianto sono, o sono stati, presenti tra le materie prime, i semilavorati utilizzati nel ciclo produttivo o in attrezzature o materiali (presidi antincendio, ferodi e frizioni di impianti, ecc.). In questo caso non si é prevista la compilazione delle schede di autonotifica; la caratterizzazione della situazione (materiali, diffusione, stato, esposizione dei lavoratori, ecc.) deve essere contenuta nei documenti di valutazione presenti in Azienda ai sensi degli artt. 24 del D.Lvo 277/91 o 4 del D.Lvo 626/94 o nella notifica annuale prevista all'art 9 L. 257/92;
utilizzo indiretto - quando l'amianto, o prodotti contenenti amianto, sono presenti nelle macchine, negli impianti o nelle strutture edilizie dell'azienda ed il contatto con tale materiale avviene, o é avvenuto, per la tipologia del lavoro svolto (manutenzione di macchinari, tubazioni, impianti o strutture edilizie, coibentazioni, ecc.) In questo caso devono essere compilate le Schede di Autonotifica di Edifici o Impianti a.1, a.2 e a.3, a seconda dei casi.
Ogni scheda deve essere riferita ad una singola unitá
produttiva e compilata in ogni sua parte, ovviamente in relazione alla presenza di
amianto.
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come
lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare
notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali
informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia
per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.
Informazioni specifiche per gli edifici ed
i blocchi di appartamenti
La normativa in vigore prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili, di segnalare alle
Unitá Sanitarie Locali competenti per territorio, la presenza di amianto negli edifici
(articolo 12 comma 5 della legge 257/92).
Per la precisione la norma esplicita che il rilievo deve essere rivolto alla presenza di
amianto friabile ma, la Regione Liguria, al fine di disporre di un dato piú complessivo
sicuramente maggiormente utile per le finalitá esposte in precedenza, ha ritenuto
opportuno rivolgere l'indagine alla presenza totale di amianto, o di manufatti contenenti
amianto, negli edifici.
L'accertamento riguarda il materiale (a vista o facilmente accessibile) presente nei
locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che
facciano parte o appartengano a servizi condominiali; pertanto anche tratti o componenti
privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale
sono da dichiarare.
In particolare, in caso di accertamento di presenza di amianto che, per definizione, viene
qualificato come friabile, l'invio della scheda - debitamente compilata - ha valore di
notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (L. 257/92 art.
12 comma 5, sanzioni indicate all'art. 15 stessa Legge).
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come
lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare
notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali
informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia
per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.
Descrizione della scheda
La scheda si articola in tre parti ciascuna delle quali è riferita ad un foglio ed ogni
foglio è composto da diverse sezioni.
I tre fogli sono rispettivamente denominati:
Scheda di localizzazione - da consegnare unitamente alla scheda materiali friabili o alla scheda materiali compatti nel caso la consegna avvenga per una sola delle due tipologie. Nel caso di presenza di entrambi i tipi di materiali la consegna puó essere contemporanea, in questo caso entro la data prevista per il materiale friabile, oppure una doppia consegna entro le due date previste.
Scheda materiali friabili - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.
Scheda materiali compatti - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.
Scheda di localizzazione
Sezione A - Dati anagrafici Proprietà o Gestione
La sezione è unica, non compare più in nessuna delle altre schede e riguarda i dati
identificativi; fondamentali: cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza
ed indicazione della carica posseduta (barrare la casella corrispondente, es:
amministratore condominio).
La sezione si completa, in casi diversi dalla persona singola, con l'indicazione della
ragione sociale di chi amministra o gestisce l'edificio o impianto riportato nelle schede
(Società, Ente Pubblico, Condominio), del suo Codice Fiscale o Partita IVA e della sua
sede.
Sezione B - Edificio o Impianto
La sezione, anche se con richiesta di dati più limitata, è presente in tutte le tre
schede e prevede l'indicazione della localizzazione dell'edificio o dell'impianto (il dato
è necessario in quanto può anche non coincidere con la sede di chi amministra o gestisce
della sezione A); nel caso l'edificio o impianto sia munito di propria Partita IVA (o
Codice Fiscale) specificare.
Occorre poi barrare la casella corrispondente alla tipologia della destinazione d'uso se
viene individuata tra quelle indicate, in caso contrario occorre barrare la casella altro
e scrivere la relativa voce; possono essere barrate più caselle.
Anche relativamente all'anno di costruzione si deve barrare la casella riguardante il
periodo di costruzione dell'edificio o, in alternativa, conoscendone l'anno, lo stesso
deve essere indicato specificamente.
Completano la sezione l'indicazione della superficie (valore approssimato ottenuto
moltiplicando la lunghezza dell'edificio per la sua larghezza), del numero dei piani
(considerando primo piano l'eventuale piano rialzato sotto al quale sono ricavati
magazzini, cantine, box, negozi) e del numero dei vani di uso collettivo (ad esempio:
corridoi, locale caldaia, locale serbatoi, vano ascensore, ecc.), nei quali è stata
riscontrata presenza di prodotti o manufatti contenenti amianto (utile diventa anche
fornire la dimensione superficiale complessiva dei vani interessati per poterla rapportare
alla superficie complessiva dell'edificio; il dato non è obbligatorio; se viene fornito
indicarlo successivamente al numero dei vani separato da esso da un trattino).
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
La sezione si compone di due parti: quella relativa alla indicazione della presenza del
prodotto amianto e quella riguardante il modo nel quale se ne è individuata la presenza.
Relativamente alla presenza di amianto occorre barrare la casella relativa alle
caratteristiche del materiale presente (prima di barrare la casella, Friabile oppure
Compatto, leggere la definizione riportata sotto la specifica voce).
Relativamente al modo nel quale se ne è individuata la presenza occorre barrare la
casella corrispondente prestando attenzione alle indicazioni riportate tra parentesi; in
particolare, per quanto riguarda la ricognizione con costruttore o installatore è
possibile un accertamento svolto con persona di fiducia, competente per la conoscenza dei
prodotti contenenti amianto, che al termine del sopralluogo sottoscriva un documento di
avvenuto accertamento ed individuazione della presenza dei medesimi.
Anche in questo caso è possibile barrare la casella altre evidenze, con l'indicazione di
quali, se non contenute in quelle elencate.
Nel caso permangano dubbi sulla presenza di amianto nel materiale, specie in presenza di
materiale friabile in evidente stato di degrado (originato dalla funzione cui il materiale
assolve, l'età dello stesso, l'aspetto fibroso, ecc.), dovrà essere effettuata l'analisi
chimica del materiale da parte di un laboratorio attrezzato (la Regione si ripromette di
fissare uno standard di riconoscimento desunto dai disposti normativi esistenti e di darne
la diffusione opportuna) ed il relativo certificato sarà da allegare al
"rapporto" di valutazione [voce 4a, punto 5, Allegato1].
Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
La sezione è presente in tutte le tre schede e deve essere compilata riportando i dati
anagrafici della persona che dovrà essere contattata per eventuali verifiche,
accertamenti, sopralluoghi, approfondimenti, ecc.. Tale persona può essere diversa dal
dichiarante: deve essere individuato un responsabile per la gestione del problema amianto
che può essere il Dichiarante (Rappresentante) o persona da Lui nominata.
Il responsabile per il materiale friabile può essere la stessa persona nominata per
quello compatto oppure può essere diversa a seconda di scelte organizzative: ad esempio
impianto (con materiale contenente amianto) già affidato in gestione a qualcuno,
materiale degradato che richiede una sorveglianza più "assidua" rispetto al
compatto, ecc. È opportuno ricordare i compiti indicati nell'Allegato 1 al punto 4a).
Senza sezione vi sono le indicazioni del numero di schede che compongono il documento che
viene inoltrato (siano esse riferite al materiale friabile o al materiale compatto), la
data di stesura del documento e la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi
controlla e coordina le attività manutentive che possono interessare i materiali
contenenti amianto. Indicare un numero telefonico di riferimento.
Scheda dei materiali friabili
Si ricorda che con l'invio di questa scheda non vengono soddisfatte tutte le necessarie
incombenze connesse al problema amianto che vengono riprese nell'Allegato 1 denominato
"Responsabile per la gestione del problema amianto" il quale riporta - per
esteso - la parte del DM 6 Settembre 94 sull'argomento.
La scheda è quindi un estratto degli accertamenti da effettuare per valutare e tenere
sorvegliata la situazione.
Nel caso in cui in singoli edifici o per singoli impianti si presentino più elementi
riconducibili a impianti (tubazioni, serbatoi, caldaie, ecc.) o ambiente (pareti,
soffitti), per ognuna delle due tipologie é necessaria una scheda. Se per una stessa
tipologia esistono situazioni differenti rispetto a: - diffusione (vedi sezione F), -
accessibilità (vedi sezione G) e - danneggiamenti (vedi sezione H) ció determina la
compilazione di più schede che raggruppino le situazioni il più omogeneamente possibile.
Il principio è quello di differenziare correttamente situazioni che richiedano livelli di
attenzione diversi rispetto al rischio potenziale che possono (o potranno) rappresentare.
Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) già scritti nella
analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B.
Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti, eventualmente identici a quelli già esposti nella
analoga sezione della scheda di localizzazione, si precisa che il responsabile, nel caso
specifico, può essere anche altra persona, dovendo essere in grado di valutare le
condizioni dei materiali e redigere un "rapporto" corredato di fotografie
illustrative che attestino lo stato del manufatto al momento della ricognizione; si tratta
di "rapporto" da aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, per poter
constatare l'eventuale evoluzione del degrado (Allegato 1 in particolare punto 5 del
paragrafo 4a).
È evidente che condizioni di particolare pericolosità, rilevabili da una ricognizione
fatta in fase preliminare, possono suggerire la necessità di ricorrere ad un esperto, o
quantomeno ad una persona professionalmente competente.
La persona nominata "responsabile" dovrà procedere ad una serie di
approfondimenti della questione, anche utilizzando le possibilità informative che saranno
offerte in corso di applicazione del Piano Regionale di protezione dall'amianto
(potrebbero essere indicazioni bibliografiche, normativa, contatti con personale USL o
ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), partecipazione ad iniziative formative o
informative che verranno realizzate, ecc.).
Sezione E Tipologia e dimensionamento
È bene ribadire che argomento della scheda é il materiale friabile contenente amianto
(friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con
la semplice pressione manuale).
Le indicazioni "TIPO DI IMPIANTO" e "AMBIENTE, PARTI RIVESTITE" sono
alternative tra di loro; barrare una casella della prima riga esclude di poterne barrare
altra nella riga successiva e viceversa.
La presenza di entrambe le situazioni determina una doppia presentazione come anticipato
nell'introduzione alle specifiche di questa scheda.
Sezione F Diffusione
Deve essere espresso un GIUDIZIO SULLA FRIABILITÀ del materiale partendo dalla sua
definizione di individuazione (le fasce di individuazione sono poco = resiste abbastanza
bene alla pressione manuale; medio = la pressione permette di modificare l'andamento della
superficie nel punto di pressione; molto = la pressione provoca sbriciolamenti piú estesi
del punto di pressione e rilascio di materale). Presenza di CORRENTI D'ARIA ( le fasce
sono bassa = passaggio naturale d'aria senza correnti direzionali; moderata = flusso
naturale con direzioni rilevabili sul materiale; alta = flussi artificiali che canalizzano
l'aria in modo consistente) che favoriscono lo spostamento delle fibre volatili
aerodisperse. L'ASPETTO DELLE SUPERFICI (la classificazione in liscia, ruvida o molto
ruvida puó aversi sulla base del rilievo sensoriale) che possono essere ricettacoli di
fibre aerodisperse. Infine gli eventuali TRATTAMENTI SUPERFICIALI dei materiali, deve
essere rilevato (e può esserlo visivamente) se le superfici dei materiali contenenti
amianto hanno subito trattamenti particolari per una loro migliore conservazione:
l'incapsulamento costituisce un trattamento specifico per i materiali contenenti amianto
con l'applicazione di prodotti particolarmente penetranti o sigillanti.
Sezione G Accessibilità
Anche in questo caso debbono essere barrate le caselle corrispondenti alle situazioni che
oggettivamente vengono rilevate.
Per la voce "IMPIANTI PRESENTI", si intende la presenza di qualunque tipo di
impianto estraneo alla presenza di amianto ma prossimo al materiale: esempio impianti
elettrici, plafoniere o portalampade, tubazioni di impianti di riscaldamento o
condizionamento non rivestiti, scarichi, tubazioni dell'acqua, impianti telefonici o
altri; la loro distanza dal materiale contenente amianto, da riportare nella scheda, é
quella minima.
Per "ATTIVITÀ ALL'INTERNO" si intendono quelle sistematiche, quelle molto rare
sono da considerare nella classe "nessuna".
La "POPOLAZIONE PRESENTE" invece è da considerare anche per una singola
occasione, cioè il numero massimo di persone che, anche raramente, si possono trovare in
quell'ambiente.
Le qalità delle "BARRIERE TRA IL MATERIALE E L'AMBIENTE" può prevedere di
barrare piú di una casella. Per "accessibile solo per manutenzione" si intende
una situazione in cui il materiale è fisicamente totalmente separato dall'ambiente e che
tale separazione viene aperta solamente per il tempo necessario all'intervento di
manutenzione non sul materiale contenente amianto.
Sezione H Danneggiamenti
Il rilievo deve essere compiuto utilizzando i medesimi criteri indicati per la sezione
relativa alla diffusione.
I parametri considerati sono sempre da riferire al materiale contenente amianto, in
particolare occorre porre attenzione alla presenza di infiltrazione d'acqua.
DANNEGGIAMENTO, ci si riferisce sempre all'aspetto visibile: assente = la superficie è
integra; basso= sono presenti piccole fessure o crepe e/o piccole mancanze di
rivestimento; medio = fessure o crepe frequenti e di dimensioni superiori a 1 cm. e/o
mancanze di materiale ripetute; alto = crepe frequenti e molto superiori ad 1 cm, cadute
visibili di materiale, "colaticci" di materiale, cioè materiale in corso di
distacco.
TIPO DI DANNEGGIAMENTO: si tratta di indicare i modi con cui è in corso il
danneggiamento.
INFILTRAZIONI D'ACQUA: ci si riferisce alla presenza visibile di infiltrazioni sul
materiale contenente amianto.
Nella zona senza sezione sono da indicare la data di compilazione del documento, la
sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attivitè
manutentive che interessano i materiali contenenti amianto friabile.
Scheda materiali compatti
Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) e già scritti nella
analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B
Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti e già esposti nella analoga sezione della scheda di
localizzazione.
Sezione I Tipologia e dimensionamento
La sezione si compone di quattro colonne che portano all'individuazione del prodotto
(barrare 1 casella riguardante la tipologia del materiale presente), alla ESTENSIONE O
DIMENSIONI ma attendibile, individuata (metri quadrati, metri lineari, numero o peso a
seconda delle situazioni e dei prodotti), all'ANNO - il più attendibile possibile - di
INSTALLAZIONE ed allo STATO DI CONSERVAZIONE (occorre indicare il numero in relazione alla
situazione che esso rappresenta, 1 = non sono presenti danni visibili sulla superficie; 2
= sono presenti danni limitati: scheggiature, fessure sottili; 3 = sono presenti fratture,
affioramenti visibili di materiali fibrosi, polvere caduta nella zona sottostante).
Senza sezione sono state riportate informazioni utili per l'utente estratte dal Decreto
Ministeriale 6.9.94 che ribadiscono il ruolo del responsabile per la gestione del problema
amianto, che indicano la necessità di tenere (presso il luogo interessato o comunque
agevolmente rintracciabile) una documentazione che permetta di individuare la presenza dei
manufatti, assicuri il rispetto delle procedure nei casi di intervento manutentivo,
fornisca gli elementi informativi necessari agli occupanti la struttura interessata.
Completano la scheda l'indicazione della data del rilievo e le sottoscrizioni secondo le
indicazioni già fornite.
(Fonte: Regione Liguria)