Regione LIGURIA

Il Piano regionale dell'amianto: Linee operative

 

 

 

Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato approvato dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.

Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da rispettare ed i vincoli operativi che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile dell'informazione, la semplificazione degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore), le procedure operative per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).

E' stato altresì, successivamente, individuato uno specifico Gruppo di Lavoro, composto dalle Strutture Regionali cointeressate alla gestione della materia e da rappresentanti delle Unità Sanitarie Locali e dell'ARPAL, con il compito di presiedere al governo del processo che riguarda il censimento (autonotifica) - previsto dal piano di protezione dall'amianto, gli esiti del medesimo nonchè le iniziative conseguenti volte alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente ligure. Il Piano, in definitiva, prevede un insieme di azioni che, oltre a completare la conoscenza del rischio amianto, vanno dalla formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto al controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.

Le azioni previste riguardano:

 


Schede di autonotifica
Al fine di favorire la più ampia e concreta conoscenza possibile del rischio da parte della popolazione ligure, vengono realizzati il:

L'acquisizione delle conoscenze relative alle situazioni di cui sopra è elemento necessario ed indispensabile alla Regione Liguria per poter procedere alla programmazione delle successive azioni di intervento che intendono fornire indicazioni e supporto all'adozione delle giuste ed opportune misure di tutela della salute della popolazione.
Elemento utile allo scopo sono le schede relative all'Autonotifica (definito altrimenti "censimento") che seguono questa premessa e che devono essere compilate in ogni parte relativamente a quanto presente. Con la compilazione delle schede ed il successivo recapito ai competenti uffici, ciascuno contribuirà al successo di una iniziativa utile all'impresa, al singolo ed alla collettività.
Le schede di autonotifica devono essere trasmesse a mezzo raccomandata o a mano, alla ASL territorialmente competente.


Informazioni specifiche per le imprese
Occorre avere presente che l'Impresa puó rientrare in una delle seguenti tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti amianto:

Ogni scheda deve essere riferita ad una singola unitá produttiva e compilata in ogni sua parte, ovviamente in relazione alla presenza di amianto.
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Informazioni specifiche per gli edifici ed i blocchi di appartamenti
La normativa in vigore prevede l'obbligo, per i proprietari di immobili, di segnalare alle Unitá Sanitarie Locali competenti per territorio, la presenza di amianto negli edifici (articolo 12 comma 5 della legge 257/92).
Per la precisione la norma esplicita che il rilievo deve essere rivolto alla presenza di amianto friabile ma, la Regione Liguria, al fine di disporre di un dato piú complessivo sicuramente maggiormente utile per le finalitá esposte in precedenza, ha ritenuto opportuno rivolgere l'indagine alla presenza totale di amianto, o di manufatti contenenti amianto, negli edifici.
L'accertamento riguarda il materiale (a vista o facilmente accessibile) presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali; pertanto anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale sono da dichiarare.
In particolare, in caso di accertamento di presenza di amianto che, per definizione, viene qualificato come friabile, l'invio della scheda - debitamente compilata - ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (L. 257/92 art. 12 comma 5, sanzioni indicate all'art. 15 stessa Legge).
La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata, come lettera raccomandata, alla USL territoriale di competenza, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la USL potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
La collaborazione di tutti é utile e preziosa per la riuscita dell'iniziativa.

Descrizione della scheda
La scheda si articola in tre parti ciascuna delle quali è riferita ad un foglio ed ogni foglio è composto da diverse sezioni.
I tre fogli sono rispettivamente denominati:

  1. Scheda di localizzazione - da consegnare unitamente alla scheda materiali friabili o alla scheda materiali compatti nel caso la consegna avvenga per una sola delle due tipologie. Nel caso di presenza di entrambi i tipi di materiali la consegna puó essere contemporanea, in questo caso entro la data prevista per il materiale friabile, oppure una doppia consegna entro le due date previste.

  2. Scheda materiali friabili - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.

  3. Scheda materiali compatti - da consegnare entro il 30 Dicembre 1998.



Scheda di localizzazione

Sezione A - Dati anagrafici Proprietà o Gestione
La sezione è unica, non compare più in nessuna delle altre schede e riguarda i dati identificativi; fondamentali: cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed indicazione della carica posseduta (barrare la casella corrispondente, es: amministratore condominio).
La sezione si completa, in casi diversi dalla persona singola, con l'indicazione della ragione sociale di chi amministra o gestisce l'edificio o impianto riportato nelle schede (Società, Ente Pubblico, Condominio), del suo Codice Fiscale o Partita IVA e della sua sede.

Sezione B - Edificio o Impianto
La sezione, anche se con richiesta di dati più limitata, è presente in tutte le tre schede e prevede l'indicazione della localizzazione dell'edificio o dell'impianto (il dato è necessario in quanto può anche non coincidere con la sede di chi amministra o gestisce della sezione A); nel caso l'edificio o impianto sia munito di propria Partita IVA (o Codice Fiscale) specificare.
Occorre poi barrare la casella corrispondente alla tipologia della destinazione d'uso se viene individuata tra quelle indicate, in caso contrario occorre barrare la casella altro e scrivere la relativa voce; possono essere barrate più caselle.
Anche relativamente all'anno di costruzione si deve barrare la casella riguardante il periodo di costruzione dell'edificio o, in alternativa, conoscendone l'anno, lo stesso deve essere indicato specificamente.
Completano la sezione l'indicazione della superficie (valore approssimato ottenuto moltiplicando la lunghezza dell'edificio per la sua larghezza), del numero dei piani (considerando primo piano l'eventuale piano rialzato sotto al quale sono ricavati magazzini, cantine, box, negozi) e del numero dei vani di uso collettivo (ad esempio: corridoi, locale caldaia, locale serbatoi, vano ascensore, ecc.), nei quali è stata riscontrata presenza di prodotti o manufatti contenenti amianto (utile diventa anche fornire la dimensione superficiale complessiva dei vani interessati per poterla rapportare alla superficie complessiva dell'edificio; il dato non è obbligatorio; se viene fornito indicarlo successivamente al numero dei vani separato da esso da un trattino).
Sezione C - Risultati accertamento presenza di amianto
La sezione si compone di due parti: quella relativa alla indicazione della presenza del prodotto amianto e quella riguardante il modo nel quale se ne è individuata la presenza.
Relativamente alla presenza di amianto occorre barrare la casella relativa alle caratteristiche del materiale presente (prima di barrare la casella, Friabile oppure Compatto, leggere la definizione riportata sotto la specifica voce).
Relativamente al modo nel quale se ne è individuata la presenza occorre barrare la casella corrispondente prestando attenzione alle indicazioni riportate tra parentesi; in particolare, per quanto riguarda la ricognizione con costruttore o installatore è possibile un accertamento svolto con persona di fiducia, competente per la conoscenza dei prodotti contenenti amianto, che al termine del sopralluogo sottoscriva un documento di avvenuto accertamento ed individuazione della presenza dei medesimi.
Anche in questo caso è possibile barrare la casella altre evidenze, con l'indicazione di quali, se non contenute in quelle elencate.
Nel caso permangano dubbi sulla presenza di amianto nel materiale, specie in presenza di materiale friabile in evidente stato di degrado (originato dalla funzione cui il materiale assolve, l'età dello stesso, l'aspetto fibroso, ecc.), dovrà essere effettuata l'analisi chimica del materiale da parte di un laboratorio attrezzato (la Regione si ripromette di fissare uno standard di riconoscimento desunto dai disposti normativi esistenti e di darne la diffusione opportuna) ed il relativo certificato sarà da allegare al "rapporto" di valutazione [voce 4a, punto 5, Allegato1].

Sezione D - Responsabile per la gestione del problema amianto
La sezione è presente in tutte le tre schede e deve essere compilata riportando i dati anagrafici della persona che dovrà essere contattata per eventuali verifiche, accertamenti, sopralluoghi, approfondimenti, ecc.. Tale persona può essere diversa dal dichiarante: deve essere individuato un responsabile per la gestione del problema amianto che può essere il Dichiarante (Rappresentante) o persona da Lui nominata.
Il responsabile per il materiale friabile può essere la stessa persona nominata per quello compatto oppure può essere diversa a seconda di scelte organizzative: ad esempio impianto (con materiale contenente amianto) già affidato in gestione a qualcuno, materiale degradato che richiede una sorveglianza più "assidua" rispetto al compatto, ecc. È opportuno ricordare i compiti indicati nell'Allegato 1 al punto 4a).

Senza sezione vi sono le indicazioni del numero di schede che compongono il documento che viene inoltrato (siano esse riferite al materiale friabile o al materiale compatto), la data di stesura del documento e la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Indicare un numero telefonico di riferimento.


Scheda dei materiali friabili

Si ricorda che con l'invio di questa scheda non vengono soddisfatte tutte le necessarie incombenze connesse al problema amianto che vengono riprese nell'Allegato 1 denominato "Responsabile per la gestione del problema amianto" il quale riporta - per esteso - la parte del DM 6 Settembre 94 sull'argomento.
La scheda è quindi un estratto degli accertamenti da effettuare per valutare e tenere sorvegliata la situazione.
Nel caso in cui in singoli edifici o per singoli impianti si presentino più elementi riconducibili a impianti (tubazioni, serbatoi, caldaie, ecc.) o ambiente (pareti, soffitti), per ognuna delle due tipologie é necessaria una scheda. Se per una stessa tipologia esistono situazioni differenti rispetto a: - diffusione (vedi sezione F), - accessibilità (vedi sezione G) e - danneggiamenti (vedi sezione H) ció determina la compilazione di più schede che raggruppino le situazioni il più omogeneamente possibile.
Il principio è quello di differenziare correttamente situazioni che richiedano livelli di attenzione diversi rispetto al rischio potenziale che possono (o potranno) rappresentare.

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B.

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti, eventualmente identici a quelli già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione, si precisa che il responsabile, nel caso specifico, può essere anche altra persona, dovendo essere in grado di valutare le condizioni dei materiali e redigere un "rapporto" corredato di fotografie illustrative che attestino lo stato del manufatto al momento della ricognizione; si tratta di "rapporto" da aggiornare periodicamente, almeno una volta all'anno, per poter constatare l'eventuale evoluzione del degrado (Allegato 1 in particolare punto 5 del paragrafo 4a).
È evidente che condizioni di particolare pericolosità, rilevabili da una ricognizione fatta in fase preliminare, possono suggerire la necessità di ricorrere ad un esperto, o quantomeno ad una persona professionalmente competente.
La persona nominata "responsabile" dovrà procedere ad una serie di approfondimenti della questione, anche utilizzando le possibilità informative che saranno offerte in corso di applicazione del Piano Regionale di protezione dall'amianto (potrebbero essere indicazioni bibliografiche, normativa, contatti con personale USL o ARPAL (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), partecipazione ad iniziative formative o informative che verranno realizzate, ecc.).

Sezione E Tipologia e dimensionamento
È bene ribadire che argomento della scheda é il materiale friabile contenente amianto (friabili = materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale).
Le indicazioni "TIPO DI IMPIANTO" e "AMBIENTE, PARTI RIVESTITE" sono alternative tra di loro; barrare una casella della prima riga esclude di poterne barrare altra nella riga successiva e viceversa.
La presenza di entrambe le situazioni determina una doppia presentazione come anticipato nell'introduzione alle specifiche di questa scheda.

 

Sezione F Diffusione
Deve essere espresso un GIUDIZIO SULLA FRIABILITÀ del materiale partendo dalla sua definizione di individuazione (le fasce di individuazione sono poco = resiste abbastanza bene alla pressione manuale; medio = la pressione permette di modificare l'andamento della superficie nel punto di pressione; molto = la pressione provoca sbriciolamenti piú estesi del punto di pressione e rilascio di materale). Presenza di CORRENTI D'ARIA ( le fasce sono bassa = passaggio naturale d'aria senza correnti direzionali; moderata = flusso naturale con direzioni rilevabili sul materiale; alta = flussi artificiali che canalizzano l'aria in modo consistente) che favoriscono lo spostamento delle fibre volatili aerodisperse. L'ASPETTO DELLE SUPERFICI (la classificazione in liscia, ruvida o molto ruvida puó aversi sulla base del rilievo sensoriale) che possono essere ricettacoli di fibre aerodisperse. Infine gli eventuali TRATTAMENTI SUPERFICIALI dei materiali, deve essere rilevato (e può esserlo visivamente) se le superfici dei materiali contenenti amianto hanno subito trattamenti particolari per una loro migliore conservazione: l'incapsulamento costituisce un trattamento specifico per i materiali contenenti amianto con l'applicazione di prodotti particolarmente penetranti o sigillanti.

Sezione G Accessibilità
Anche in questo caso debbono essere barrate le caselle corrispondenti alle situazioni che oggettivamente vengono rilevate.
Per la voce "IMPIANTI PRESENTI", si intende la presenza di qualunque tipo di impianto estraneo alla presenza di amianto ma prossimo al materiale: esempio impianti elettrici, plafoniere o portalampade, tubazioni di impianti di riscaldamento o condizionamento non rivestiti, scarichi, tubazioni dell'acqua, impianti telefonici o altri; la loro distanza dal materiale contenente amianto, da riportare nella scheda, é quella minima.
Per "ATTIVITÀ ALL'INTERNO" si intendono quelle sistematiche, quelle molto rare sono da considerare nella classe "nessuna".

La "POPOLAZIONE PRESENTE" invece è da considerare anche per una singola occasione, cioè il numero massimo di persone che, anche raramente, si possono trovare in quell'ambiente.
Le qalità delle "BARRIERE TRA IL MATERIALE E L'AMBIENTE" può prevedere di barrare piú di una casella. Per "accessibile solo per manutenzione" si intende una situazione in cui il materiale è fisicamente totalmente separato dall'ambiente e che tale separazione viene aperta solamente per il tempo necessario all'intervento di manutenzione non sul materiale contenente amianto.

Sezione H Danneggiamenti
Il rilievo deve essere compiuto utilizzando i medesimi criteri indicati per la sezione relativa alla diffusione.
I parametri considerati sono sempre da riferire al materiale contenente amianto, in particolare occorre porre attenzione alla presenza di infiltrazione d'acqua.
DANNEGGIAMENTO, ci si riferisce sempre all'aspetto visibile: assente = la superficie è integra; basso= sono presenti piccole fessure o crepe e/o piccole mancanze di rivestimento; medio = fessure o crepe frequenti e di dimensioni superiori a 1 cm. e/o mancanze di materiale ripetute; alto = crepe frequenti e molto superiori ad 1 cm, cadute visibili di materiale, "colaticci" di materiale, cioè materiale in corso di distacco.
TIPO DI DANNEGGIAMENTO: si tratta di indicare i modi con cui è in corso il danneggiamento.
INFILTRAZIONI D'ACQUA: ci si riferisce alla presenza visibile di infiltrazioni sul materiale contenente amianto.
Nella zona senza sezione sono da indicare la data di compilazione del documento, la sottoscrizione da parte di chi presenta e di chi controlla e coordina le attivitè manutentive che interessano i materiali contenenti amianto friabile.

Scheda materiali compatti

Sezione B Edificio o Impianto
Occorre riportare i dati chiesti (localizzazione edificio o impianto) e già scritti nella analoga sezione della scheda di localizzazione della Scheda a.1 - Sez. B

Sezione D Responsabile per la gestione del problema amianto
Occorre riportare i dati chiesti e già esposti nella analoga sezione della scheda di localizzazione.

Sezione I Tipologia e dimensionamento
La sezione si compone di quattro colonne che portano all'individuazione del prodotto (barrare 1 casella riguardante la tipologia del materiale presente), alla ESTENSIONE O DIMENSIONI ma attendibile, individuata (metri quadrati, metri lineari, numero o peso a seconda delle situazioni e dei prodotti), all'ANNO - il più attendibile possibile - di INSTALLAZIONE ed allo STATO DI CONSERVAZIONE (occorre indicare il numero in relazione alla situazione che esso rappresenta, 1 = non sono presenti danni visibili sulla superficie; 2 = sono presenti danni limitati: scheggiature, fessure sottili; 3 = sono presenti fratture, affioramenti visibili di materiali fibrosi, polvere caduta nella zona sottostante).

Senza sezione sono state riportate informazioni utili per l'utente estratte dal Decreto Ministeriale 6.9.94 che ribadiscono il ruolo del responsabile per la gestione del problema amianto, che indicano la necessità di tenere (presso il luogo interessato o comunque agevolmente rintracciabile) una documentazione che permetta di individuare la presenza dei manufatti, assicuri il rispetto delle procedure nei casi di intervento manutentivo, fornisca gli elementi informativi necessari agli occupanti la struttura interessata.
Completano la scheda l'indicazione della data del rilievo e le sottoscrizioni secondo le indicazioni già fornite.

 

(Fonte: Regione Liguria)