Deliberazione della Giunta Regionale PUGLIA 14 ottobre 2008, n. 1904
Decreto 12 marzo 2008 “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in Aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale. Indirizzi operativi. 

 

 

 


Assente l’Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Alberto Tedesco, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio n° 1, confermata al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue l’Ass.Barbieri: 

Il Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 “Attuazione delle direttive CEE ...omissis..., in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 legge 30 luglio 1990 n. 212”, all’art. 34 “Lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto”, ha stabilito, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero dei materiali contenenti amianto. 
L’art. 9 della Legge 27 marzo 1992 n. 257 ha stabilito che “Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell’impresa, una relazione sui rischi che indichi: ... omissis...”. 
Con la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, all’art. 1, comma 20, ha previsto che ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopra citata Legge n. 257/92 sono valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15/06/2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle Aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Con Decreto 12 marzo 2008, “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della Legge n. 247/07 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale”, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali da parte dell’INAIL, il rilascio di apposita certificazione da parte della Azienda ASL territorialmente competente. 
Tale certificazione, rilasciata dalle AA.SS.LL. ex art. 2, comma 2, del citato Decreto, determina la data di avvio dell’azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica. 
Per la problematica che qui interessa, lo scrivente Settore ha già fornito ai Direttori SPESAL indicazioni operative in merito alla applicazione del Decreto Ministeriale 12 marzo 2008. 
Tuttavia, in considerazione delle criticità rappresentate da alcune ASL e nel rispetto degli interessi dei soggetti la cui attività lavorativa comporta esposizione a materiale contenente amianto, e. al fine di uniformare le procedure a livello regionale, è necessario predisporre degli Indirizzi Operativi che integrino, a parere del Settore, almeno le seguenti valutazioni: 
a) L’esposizione dei singoli operatori a materiale contenente amianto nelle realtà produttive individuate dagli atti di indirizzo Ministeriali non può essere sempre facilmente codificata, a causa della mobilità interna dei singoli operatori che sono spesso adibiti a differenti mansioni all’interno della stessa area produttiva e a causa della possibile presenza dei suddetti materiali in aree di lavoro contigue nell’ambito del medesimo reparto. Quanto sopra rappresentando in tal modo un possibile rischio ambientale, a causa delle dimensioni Aziendali particolarmente ampie e per la individuazione del reparto come unità minima di riferimento. 

b) In considerazione della estensione e delle complessità organizzative di talune Aziende, permangono criticità in riferimento alla genericità dei dati contenuti nelle relazioni annuali di cui all’art. 9 della Legge n. 257/92 soprattutto per quanto attiene i semplici interventi di manutenzione ordinaria in presenza di amianto. Più utile in questa fattispecie potrebbe essere l’analisi di quanto contenuto nei Piani di Lavoro ex art. 34 D.L.vo n. 277/91. Infatti, il semplice riferimento all’avvio delle attività di bonifica all’interno di aree produttive e/o singoli reparti di grandi dimensioni non escluderebbe ulteriori esposizioni significative all’amianto. 
Pertanto, al fine del rilascio delle certificazioni richieste dal D.M. sopra citato si dovrà tenere conto: 
1. dell’estensione e delle caratteristiche dei singoli reparti o delle aree produttive, individuati dagli atti di indirizzo ministeriali, all’interno delle quali è presente il materiale contenente amianto; 
2. dell’eventuale presenza di materiale contenente amianto nelle postazioni di lavoro contigue a quelle bonificate nell’ambito del medesimo reparto; 
3. della data di avvio delle operazioni più significative degli interventi di bonifica effettuati all’interno del singolo reparto o dell’area produttiva. 

Per tutto quanto sopra, si ritiene di proporre alla Giunta Regionale l’adozione degli “INDIRIZZI OPERATIVI” di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da numero due fogli dattiloscritti. 

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I”. 
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Il Dirigente del Servizio 
Dr. Fulvio Longo 


Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) della L.R. 7/97. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale. 

LA GIUNTA 

• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore; 

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore dell’Ufficio 1 e dal Dirigente del Servizio ATP; 

• A voti unanimi espressi nei modi di legge; 
DELIBERA 

1. di adottare, per quanto contenuto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, gli “INDIRIZZI OPERATIVI” di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto da numero due fogli dattiloscritti. 

2. di notificare il presente provvedimento a cura del Settore ATP: 
- ai Direttori Generali ASL BA-BAT-BR-LE-TA; 
- al Commissario Straordinario ASL FG; 
- al Direttore Regionale INAIL – Puglia. 

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U. della Regione Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta 
Dr. Romano Donno Dott. Nichi Vendola