Legge Regionale MOLISE 7 maggio 2003, n. 20
"Interventi urgenti per la bonifica dell'amianto"
(B.U.R. Molise n. 10 del 16 maggio 2003)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge
Articolo 1
Finalità'
l. AI fine di salvaguardare la salute dei cittadini ed il risanamento dell'ambiente, la Regione Molise concede contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che intendano effettuare interventi di bonifica dall'amianto su beni o siti ricadenti nel territorio di competenza, nonché delle Province per i beni di proprietà.
Articolo 2
Interventi
1. Ai soggetti pubblici e privati che abbiano
presentato richieste ritenute ammissibili dalla commissione tecnica di cui al
successivo articolo 3, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60
per cento della spesa documentata.
2. Costituiscono priorità di finanziamento gli interventi di bonifica su
manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o
da determinare rilascio di fibre.
Articolo 3
Commissione Tecnica
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale istituisce la Commissione tecnica
preposta alla valutazione di congruità tecnico-economica delle richieste di
finanziamento per gli interventi di bonifica previsti dalla presente legge. La
Commissione, che opera presso la Direzione Generale della Regione competente in
materia di ambiente, è composta da:
-Direttore Generale della Regione competente in materia di ambiente, che la
presiede.
-Direttore Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del
Molise (A.R.P.A.M.) o suo delegato.
-Dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente in
materia di Prevenzione e Tutela ambientale.
-Dirigente regionale designato dal Direttore Generale regionale dei Lavori
Pubblici.
2. La Commissione esprime le definitive valutazioni di congruità
tecnico-economica delle richieste ad essa inoltrate e munite del parere
dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (A.R.P.A.M.),
predispone la graduatoria degli interventi ammissibili e trasmette gli atti alla
Direzione Generale della Regione competente in materia di ambiente per la
relativa istruttoria.
Articolo 4
Procedure
1. I Comuni trasmettono alla Direzione regionale
competente in materia di ambiente le richieste pervenute a seguito della
emanazione dell'avviso pubblico regionale da parte della Direzione medesima e
corredate di:
a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in cui deve essere
specificata la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la
localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la
tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali nonché la
tipologia dell'intervento di bonifica proposto;
b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei
manufatti oggetto di interventi;
c) planimetria dei luoghi;
d) progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica
proposto;
e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico
riepilogativo della spesa preventivata.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni dal
ricevimento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise che
provvede entro novanta giorni a fornire alla Commissione tecnica di cui all'art.
3 la relazione tecnica in ordine alla valutazione del rischio igienico-sanitario
ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto nei beni e nei siti indicati
nella richiesta.
3. La Giunta Regionale approva la graduatoria degli interventi ammessi a
finanziamento che è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 5
Concessione di contributi
1. I contributi di cui all'art. 2 definiti nella
graduatoria di cui all'articolo 4 sono erogati con atto del Responsabile del
Servizio Prevenzione e sicurezza secondo le seguenti modalità:
a) primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione
di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di
copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del Servizio di Sicurezza
Sociale;
b) successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della
presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione
dimostrativa dei costi sostenuti nonché della documentazione tecnico-contabile
dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti
provenienti dall'intervento di bonifica;
c) saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di
sopralluogo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise che
attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilità degli
ambienti bonificati rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio nonché
della certificazione di collaudo.
Articolo 6
Funzioni della Provincia
1. Le Province, con il supporto tecnico delle
strutture dell'ARPAM, individuano, entro 60 giorni dalla emanazione della
presente legge, gli impianti autorizzati allo smaltimento dell'amianto.
Articolo 7
Promozione
1. I Comuni, d'intesa con l'A.R.P.A.M., provvedono
a censire una mappa delle situazioni a rischio per la realizzazione di un
archivio dati che individui gli edifici con presenza di amianto libero od in
matrice friabile.
2. La Regione avvalendosi dell'A.R.P.A.M., promuove nelle scuole campagne di
educazione ambientale con lo scopo di informare sulle problematiche connesse
alla presenza di fibre di amianto, al suo smantellamento ed al relativo
smaltimento.
Articolo 8
Norma Finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato
per l'esercizio finanziario 2003 in € 150.000 si provvede con la legge
approvativa del bilancio per il medesimo anno. La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 7 Maggio 2003