Legge 3 Agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007)
NOTA: Gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 sono stati abrogati dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 (15/05/2008)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa ire materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
1. II Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere e alla condizione della lavoratrici e dei lavoratori
immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
a tutti settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e
della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti
nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2,
e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite
dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in
materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e
subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e
lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in
relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo principi della
raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei
livelli tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature
di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al
fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul
lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare
alla responsabilità del sito, nonché della natura sostanziale o formale
della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione
di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del
pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda,
previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali
dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli
34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da
comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell’ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della
pena dell’arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila
negli altri casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con
sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravita delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei
familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i
diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai
reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie
per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle
attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle
funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il
medico competente, anche attraverso idonei percorsi formative, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della
salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e
comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e
della composizione da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e
nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro e dei comitati
regionali di coordinamento;
I) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta
ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei
lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
acquisite attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche
utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni
sovrapposizione o duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il
contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), e del
concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi
compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a
decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,
attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite
forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare
riferimento alle piccolo, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti
del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti
dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all'interno dell’attività scolastica ed universitaria e
nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali
di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione,
programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei
risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando
il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi
ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la
lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione
all’adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori e delle lavoratrice;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette
a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed
appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi,
con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative
alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento
vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo
ribasso, al fine di garantire che l’assegnazione non determini la
diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, prevedendo ch ei costi relativi alla sicurezza debbano essere
specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai
particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle
linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile
momento di insorgenza della malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell’interpello previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni,
relativamente a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto
titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una
riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute,
delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del
comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche
europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto
previsto dalla lettera I) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti
per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche su di essi siano espressi,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente
articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4
e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega
le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione
delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in
dotazione alle medesime amministrazioni.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa
sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo
27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono
individuati:
a) nell’ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari
di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti
operativi da attuare a livello territoriale;
b) l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui
delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti
pubblici territoriali rientranti nell' ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
le regioni, le province autonome, l’INAIL, l’IPSEMA, l’ISPESL e le altre
amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività
necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori
o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da
realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in
dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati
unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate a decorrere dall’anno 2007 dall'articolo 1, comma
545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui
alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così
utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l’immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a partire dal 1° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell’attività ispettiva, la costi-tuzione di appositi nuclei di pronto
intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni
amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale,
applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione
avviano a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ ambito delle
dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi
nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito
scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la
conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163)
1. All’articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il comma 3- bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,il quale
deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini
del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a
ribasso d’asta».
Art. 9.
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
è inserito seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui
agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano
le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
Art. 10
(Credito d’imposta)
A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio
2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni
di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento
delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e
percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza
sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i
criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o pin decreti per
determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. II credito d'imposta
di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della disciplina de minimis di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All’onere derivante dall'applicazione del comma 1, a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale
e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993 , n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Art. 11.
(Modifica dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è
sostituito dal seguente:
«1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche
da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute
e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo
di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di
lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori».
Art. 12.
(Assunzione di ispettori del lavoro)
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e
di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione
in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo
complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello
svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a
795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti
di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l' area
funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al
comma 1, per le spese relative all’incremento delle attività ispettive,
all’aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni
pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo
personale è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di e
9.448.724.
3. All'onere derivante dall’attuazione comma 1, valutato in euro 10.551.276
a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a
decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l’anno 2007, utilizzando la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 3 agosto 2007
NAPOLITANO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DAMIANO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TURCO, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA