Decreto 29 luglio 2004, n.248

“Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita’ di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”.

(GU n. 234 del 5-10-2004)

 

 

testo in vigore dal: 20-10-2004

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4,   della   citata   legge   n.   257   del   1992,  che  prevedono, rispettivamente,  la  predisposizione  di  disciplinari tecnici sulle modalita'  di  gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione  per  la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari  connessi  all'impiego  dell'amianto  e  l'adozione di detti disciplinari  da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';

Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in particolare,  l'articolo  18,  comma  2,  lettera  b)  e comma 4, che prevede,  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il Ministro  della  sanita',  la  determinazione  e  la disciplina delle attivita'  di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti  il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante l'attuazione  della  direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti,  ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;

Vista  la  direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  del  9 aprile  2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio  2002,  n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione   del   regolamento   comunitario   n.  2557/2001  sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

Visti    i    disciplinari   tecnici   sulle   modalita' per la classificazione,  il  trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche'  sul  trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi  nelle  discariche  autorizzate, approvati dalla Commissione per  la  valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi  all'impiego  dell'amianto,  di cui all'articolo 4, comma 1, della  citata  legge  n.  257  del  1992,  nella  seduta plenaria del 15 gennaio 2004;

Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

Art. 1.

 

1. Sono  adottati,  ai  sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo  1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto   ed  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto  nonche'  sul trattamento,   sull'imballaggio   e  sulla  ricopertura  dei  rifiuti medesimi   nelle  discariche,  approvati  dalla  Commissione  per  la valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

2. I   predetti   disciplinari,  di  cui  all'allegato  A,  tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I  disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento  dei  rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto,   conducono   alla  totale  trasformazione  cristallochimica dell'amianto,  rendono  possibile  il  riutilizzo di questo materiale come materia prima.

4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita'  dei  rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto  13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003,  n.  67,  recante  criteri  di  ammissibilita'  dei  rifiuti in discarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   

Roma, 29 luglio 2004

 

                      Il Ministro dell'ambiente

                    e della tutela del territorio

                              Matteoli

 

                      Il Ministro della salute

                               Sirchia

 

               Il Ministro delle attivita' produttive

                               Marzano

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004

 

Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture

ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347

 


Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

-  La  legge  27 marzo  1992,  n.  257, recante: «Norme relative  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto», e' pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O.  L'art.  5,  comma  1,  lettera  c) della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

«c) a    predisporre   disciplinari   tecnici   sulle modalita'  per  il  trasporto  e il deposito dei rifiuti di amianto   nonche'   sul  trattamento,  l'imballaggio  e  la       ricopertura   dei   rifiuti   medesimi   nelle   discariche autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica   10 settembre   1982,   n.  915,  e  successive modificazioni e integrazioni;».

-  L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:

«4. Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro  della  sanita',  adotta  con  proprio decreto, da emanare  entro  trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge, i disciplinari tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».

-  Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante:   «Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) (omissis);

b) la  determinazione e la disciplina delle attivita' di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei prodotti contenenti amianto.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con decreti del Ministro dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria, del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».

-  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente:

«3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

-  Il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante:  «Attivazione  della direttiva 1999/31/CE relativa alle  discariche  di rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12 marzo  2003,  n.  59, S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, e' il seguente:

«4. (Istituzione  della  commissione per la valutazione dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi sanitari connessi all'impiego  dell'amianto).

-  1. Con decreto del Ministro della  sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del   commercio   e   dell'artigianato,   con  il  Ministro dell'ambiente,  con  il  Ministro  dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro del lavoro  e  della previdenza sociale e' istituita, presso il Ministero  della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, la commissione per la   valutazione  dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi sanitari  connessi  all'impiego  dell'amianto,  di  seguito denominata commissione, composta da:

a) due  esperti  di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due   esperti   di   materiali   e   di   prodotti industriali,  designati  dal  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due  esperti  di problemi dell'igiene ambientale e della  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  designati dal Ministro della sanita';

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di  sicurezza  delle  produzioni industriali, designati dal Miinistro dell'ambiente;

e) un  esperto  di problemi della previdenza sociale, designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';

g) un  esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un  esperto  dell'Ente  per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un   esperto   dell'Istituto   superiore   per  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei   lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale;

m) due   rappresentanti  delle  organizzazioni  delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Note all'art. 1:

-  Le  note  all'art.  6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.

-  Le  note  all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

 

         

 

Allegato A

 

DISCIPLINARI   TECNICI  DELLA  COMMISSIONE  PER  LA  VALUTAZIONE  DEI PROBLEMI   AMBIENTALI   DEI   RISCHI  SANITARI  CONNESSI  ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO,  AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257.