Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, Legislazione nazionale e linee guida della Regione Lombardia

di Ing. Sergio Clarelli, Presidente di ASSOAMIANTO

 

 

 

 

Come è noto, l’amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa che è stato utilizzato in modo massiccio nel passato per le sue ottime proprietà tecnologiche. Infatti ha una buona resistenza al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura; presenta inoltre una notevole resistenza meccanica, un’alta flessibilità, si lega facilmente con materiali da costruzione ed ha buone proprietà fonoassorbenti e termoisolanti.

Per queste ottime qualità e per l’economicità è stato usato in vari materiali nell'industria, in edilizia, nei mezzi di trasporto, ecc.. In questi prodotti, manufatti e applicazioni, le fibre si possono presentare sia libere o debolmente legate sia fortemente legate; nel primo caso si parla di amianto in matrice friabile, nel secondo, invece, di amianto in matrice compatta.

Ma sappiamo che esso si è rivelato nocivo per la salute dell'uomo per la capacità dei materiali di amianto di rilasciare fibre potenzialmente inalabili. E l'esposizione a tali fibre è responsabile di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente dell'apparato respiratorio.

I più pericolosi sono i materiali friabili i quali si possono ridurre in polvere con la semplice azione manuale e, a causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente (soprattutto se sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni d’acqua) o se danneggiati nel corso di interventi di manutenzione.

L’amianto compatto invece per sua natura non tende a liberare fibre (il pericolo sussiste solo se segato, abraso o deteriorato).

Riconosciuta la pericolosità di questo minerale ed in attuazione di specifiche Direttive CEE, lo Stato Italiano con la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha dettato le norme per la cessazione dell'impiego e per il suo smaltimento controllato.

Sono stati poi emanati una serie di dispositivi legislativi tra cui il D. Min. San. 6/9/1994 che detta le norme e le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie con riferimento sia all’amianto in matrice compatta sia a quello in matrice friabile.

Ciò premesso, i rifiuti contenenti amianto sono definiti dal 1° comma lettera c) dell'art. 2 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, come i "Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3".

Per quanto riguarda i materiali contenenti amianto in matrice compatta o cementizia (cemento-amianto o eternit), occorre considerare "l’amianto liberabile", ovvero la parte di amianto che non si presenta in fibre ma che può dar luogo a fibre a seguito di eventuali sollecitazioni meccaniche.

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti dì imballaggio" (cosiddetto decreto Ronchi, modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, cosiddetto decreto Ronchi bis) abrogando la normativa esistente (all'art. 56), sostituisce la precedente classificazione dei rifiuti in speciali / tossici e nocivi con la nuova che li distingue in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ad esempio, in base a questo decreto:

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali di costruzione a base di amianto (con codice C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti - 17 01 05), (Materiali contenenti Amianto in matrice compatta) sono considerati rifiuti (speciali) non pericolosi;

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali isolanti contenenti amianto (codice C.E.R. 17 06 01), (Materiali contenenti Amianto in matrice friabile) sono invece considerati rifiuti (speciali) pericolosi.

La Giunta Regionale della Lombardia, con Deliberazione n° 6/36262 del 22 maggio 1998, ha adottato le linee guida per la gestione del rischio amianto.

Al Capitolo 5 di questo provvedimento vengono trattati i rifiuti di amianto.

Il rifiuto è classificato nell'una o nell'altra categoria in funzione del suo stato fisico e della relativa possibilità di disperdere fibre di amianto nell'ambiente, a seguito di semplice manipolazione meccanica.

Come riportato nella suddetta delibera della G.R. Lombardia, i rifiuti contenenti amianto, possono essere classificati in base allo stato fisico nel seguente modo:

Rifiuti speciali non pericolosi:

Sono i rifiuti in pezzatura contenenti amianto legati in matrice stabile o resa tale, avente densità > 1 kg/dmc, derivanti da manufatti diversi di spessore superiore a 3 mm.

Rientrano in questa categoria:

- le lastre di amianto piane o ondulate;

Rifiuti speciali pericolosi

Sono rappresentati da:

- i rifiuti in pezzatura contenenti amianto in matrice non stabile e/o avente densità < 1 kg/dmc, oppure di stato intermedio fangoso/solido non rientrante nella categoria dei fanghi. Sono rappresentati dai rifiuti provenienti essenzialmente dalle lavorazioni svolte negli stabilimenti di produzione, come ad esempio materiali di risulta dalla pulizia delle macchine;

-i rifiuti polverulenti di risulta da processi di filtrazione ed abbattimento, o rifiuti contenenti amianto legato in matrice, che non soddisfano i requisiti dei rifiuti in pezzatura;

-i fanghi intesi come miscuglio di amianto con altri materiali con tenore d'acqua superiore al 30 %;

-gli imballaggi ovvero i sacchi e i contenitori utilizzati per il confezionamento di amianto commerciale.

Rientrano in questa categoria:

- le guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali;

- le guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche;

- le guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo;

- i giunti piatti statici e le guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni;

- i filtri e i mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande;

Per quanto concerne gli edifici, i materiali contenenti amianto possono essere suddivisi in tre grandi categorie:

1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;

2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;

3) miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.

Per ciò che attiene poi all’accumulo e deposito nei luoghi di formazione, la citata delibera della G.R. Lombardia prescrive che i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti ed accumulati, separatamente da altri rifiuti di diversa natura.

Se poi diverse categorie di rifiuti contenenti amianto vengono accumulate tutte nello stesso luogo, è obbligatorio che le stesse siano accumulate separatamente.

Le modalità di accumulo presso i luoghi di formazione dipendono dai tipi di rifiuti, e precisamente:

- rifiuti di cemento-amianto: occorre accertare l’effettivo stato di degrado dei materiali e applicare uno strato incapsulante in modo tale che il rifiuto possa essere considerato a tutti gli effetti come rifiuto speciale non pericoloso; il rifiuto viene rimosso e ammassato a piede di cantiere.

Il deposito deve avvenire comunque ordinatamente, e precisamente:

- le lastre devono essere sovrapposte, collocate su pallets, avvolte in materiale protettivo plastico (meglio termoretraibile) e bloccato con successiva reggiatura;

- le tubazioni di dimensioni considerevoli devono essere avvolte con semplice copertura di materiale plastico resistente allo strappo;

- gli sfridi, di pezzatura non inferiore ai 10 dmq, devono essere inseriti in big-bags con chiusura ermetica.

In ogni caso i rifiuti devono essere ammassati al coperto.

- rifiuti contenenti amianto in matrice non stabile

a) con riferimento agli stabilimenti di produzione deve essere predisposta un'area opportunamente pavimentata e delimitata, nella quale verrà accumulato il rifiuto.

Il pavimento dell'area dovrà avere una leggera pendenza per la raccolta delle acque piovane e di quelle di eventuale bagnatura; occorre poi predisporre intorno all'area prese d’acqua da utilizzare per una eventuale bagnatura del rifiuto al momento del carico sul mezzo che lo trasporterà a discarica.

Il rifiuto dovrà essere collocato nell'area ordinatamente, evitando per quanto possibile l'accumulo alla rinfusa.

b) con riferimento ai luoghi di utilizzo dei prodotti la raccolta può essere eseguita secondo una duplice modalità:

- il rifiuto viene direttamente caricato al momento della sua formazione sull’automezzo con il quale verrà trasportato a discarica. L’operazione deve avvenire in modo da rendere minimo il rilascio di polveri; pertanto il materiale dovrà essere trattato a strati successivi con sostanze fissanti per evitare eventuali dispersioni;

- il rifiuto viene accumulato, per un tempo minimo indispensabile e successivamente trasportato a discarica. La zona di stoccaggio deve essere preclusa all'accesso e delimitata con opportuna segnalitica.

c) i rifiuti polverulenti devono essere raccolti in modo da limitare per quanto possibile il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente; la loro raccolta dovrà pertanto essere eseguita a tenuta stagna. Il rifiuto polverulento deve essere collocato in contenitori a perdere, sigillati, pre-stampati con etichettatura conforme alla direttiva (CEE) n. 87/478.

I contenitori per questo tipo di raccolta e trasporto devono rispondere ai seguenti requisiti:

- resistenza non inferiore a quella del polietilene ad alta densità di spessore 8/10 mm;

- capacità non superiore a 30 l;

- chiusura con termosaldatura o doppio legaccio;

- opportuna etichettatura dei contenitore.

Inoltre i rifiuti in pezzatura devono essere raccolti in contenitori metallici o in materiale plastico, a chiusura ermetica, costruiti in modo tale da non permettere caduta di materiale all’esterno durante la movimentazione, né la colatura dell'eventuale acqua di imbibizione.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuati evitando riduecendo al minimo il rilascio di fibre nell'ambiente; occorre inoltre mantenere umidi questi rifiuti durante la loro permanenza nell’area di accumulo.

Gli imballaggi che hanno contenuto d’amianto devono essere trattati come i rifiuti polverulenti. .(Il comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs n. 22/97 definisce imballaggio: "il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo");

Per quanto riguarda il Trasporto dei rifiuti, il D.Lgs n. 22/97 prevede all’art. 15 che durante il trasporto i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione, numerato e vidimato dall'ufficio del registro o dalla camere di commercio, in cui siano indicati i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell’istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

Inoltre, durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

La citata delibera della G.R. Lombardia, sottolinea l’attenzione che occorre prestare alle modalità di imballaggio per evitare eventuali dispersioni delle fibre nell’ambiente.

In fase di trasporto il rifiuto in pezzatura con matrice stabile deve essere caricato imballato sull'automezzo; per lunghi percorsi è opportuna l'applicazione di telone di copertura del carico.

I rifiuti polverulenti contenuti in involucri di plastica come detto in precedenza, possono essere imballati in:

- fusti o taniche di materiale plastico;

- fusti o taniche in acciaio;

- fusti in alluminio.

Inolte gli imballaggi vuoti non bonificati devono essere chiusi, presentare le stesse caratteristiche di tenuta stagna come se fossero pieni, e devono recare le stesse etichette di pericolo di cui alla Direttiva (CEE) 83/478.

I rifiuti in pezzatura a matrice non stabile saranno trasportati con modalità analoghe a quelle già viste per i rifiuti in pezzatura a matrice stabile.

Per quanto riguarda poi i requisiti del mezzo di trasporto, in base alle disposizioni vigenti in materia di circolazione, il trasporto dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire con mezzi di classe 9.

Comunque, nel caso del trasporto di rifiuti contenenti amianto, le linee guida in esame raccomandano tra l’altro l'osservanza delle seguenti misure:

- pianale di carico corredato da sponde (preferibilmente con la sponda posteriore ribaltabile con meccanismo elevatore - sponda di caricamento);

- utilizzo di transpallets per la movimentazione;

- utilizzo di teloni per la copertura del carico.

Inoltre in caso di trasporto di fango, il materiale, dopo essere stato imballato, dovrà essere sistemato in modo da evitare lo spandimento anche accidentale del liquido.

Per quanto riguarda poi le informazioni da fornire al personale addetto al trasporto, queste dovranno incentrarsi sostanzialmente sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto, sulle procedure da seguire e sui mezzi di protezione individuale (D.P.I.) da utilizzare in caso di emergenza.

Inoltre, durante il trasporto, devono essere presenti sull’automezzo i seguenti mezzi di protezione individuale (D.P.I.):

- mascherina antipolvere del tipo 3M.8710 od equipollente;

- tuta ad un pezzo in Tiwek, completa di calzari e cappuccio;

- semimaschera facciale dotata di filtro per polveri del tipo P3.

A bordo dell’automezzo dovranno anche essere presenti schede riportanti tutte le istruzioni specifiche relative sia al corretto uso dei mezzi di protezione sia ai casi nei quali gli stessi devono essere utilizzati.

Per quanto riguarda poi i criteri per lo smaltimento finale dell'amianto, le lineee guida della Regione Lombardia prescrivono innanzitutto che esso debba evidentemente avvenire  riducendo al minimo possibile sia il rilascio e la dispersione di fibre nell'atmosfera sia l’eventuale inquinamento di falde acquifere.

Ovviamente il problema del rilascio riguarda essenzialmente i rifiuti con amianto friabile le cui fibre non sono legate in matrice stabile e che hanno una densità < 1 g/cmc, (amianto spruzzato, pannelli isolanti leggeri, i materiali di risulta dalle operazioni di scoibentazione).

Gli altri rifiuti contenenti amianto in matrice stabile con densià > 1 g/cmc presentano questo problema in misura estremamente ridotta (manufatti in cemento-amianto, guarnizioni, composti bituminosi, plastiche e/o resine rinforzate).

Il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" stabilisce che "I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata".

Pertanto tale destinazione ultima è tassativa, nel senso che non è ammissibile alcuna forma di smaltimento che non sia rappresentata dalla deposizione in discarica controllata.

Comunque le discariche che possono ospitare i rifuti contenenti amianto, si distinguono in:

- Discarica di seconda categoria di tipo A: sono smaltiti soltanto rifiuti inerti costituiti da sfridi di materiali da costruzione e da materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, materiali ceramici cotti,vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione. E’ comunque vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi in assenza di specifici sistemi di contenimento.

- Discarica di seconda categoria di tipo B: sono smaltiti sia rifiuti speciali non pericolosi sia alcuni rifiuti speciali pericolosi. Nel caso poi che si abbia la ragionevole certezza, in base a specifiche caratteristiche del terreno, di non provocare l’inquinamento delle acque superficiali e di falda, in questo tipo di discarica è possibile smaltire anche altri rifiuti pericolosi di cui all’allegato al D.P.R. n. 915/1982 che rispettino precisi limiti di cui alla tabella A della Legge n. 319/1976. In queste discariche possono inoltre essere smaltiti rifiuti contenenti polveri o fibre libere di amianto in concentrazioni non superiori a 10.000 mg/kg; (1%).

- Discarica di seconda categoria di tipo C: sono smaltiti rifiuti speciali pericolosi tra i quali l'amianto in concentrazioni superiori a 10.000 mg/kg (polveri e fibre libere). - possono essere smaltiti, oltre quelli indicati nei punti precedenti del presente paragrafo i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del d.P.R. 915/1982, nel caso trattasi di fanghi, questi devono essere stabilizzati e palabili; ecc..

Il citato DPR 8.8.94, al punto 3 dell’art. 6, stabilisce che è consentito lo smaltimento in discariche di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legati in matrice cementizia o resinoide, provenienti da attività di demolizione, costruzioni o scavi, purchè questi risultino classificabili quali rifiuti speciali non tossici e nocivi ( rifiuti speciali non pericolosi, secondo la nuova denominazione, come i materiali contenenti amianto in fibre libere inferiore a 100 mg/kg). In tal caso devono essere adottate apposite norme tecniche e di gestione atte ad evitare l'affioramento dei rifiuti conteneti amianto durante la movimentazione.

La Regione Lombardia, con circolare ECOL/SAN prot. 38790 del 5 giugno 1995 ha fornito alle Province Lombarde precise direttive e prescrizioni tecniche:

  1. i materiali contenenti amianto in matrice cementizia (eternit) vengono conferiti in discariche di seconda categoria di tipo A. ("Lastre piane o ondulate, di grande formato" e "tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale"). Non è per essi indispensabile determinare mediante analisi il contenuto di fibre di amianto o di fibre liberabili;

  2. le Amministrazioni Provinciali devono autorizzare, nel territorio di loro competenza, almeno una discarica per il conferimento di manufatti in cemento-amianto, al fine di ridurre i costi del trasporto, evitando però l’eccessivo proliferare delle discariche;

  3. autorizzare soltanto le discariche con un’elevata disponibilità residua totale (200.000 - 300.000 mc) per permettere facilmente l’individuazione nel loro ambito di uno specifico settore, di volumetria complessiva compresa tra 10.000 - 20.000 mc (in linea di massima), in cui mettere a dimora i rifiuti di cemento-amianto;

  4. nella concessione delle autorizzazioni occorre dare la preferenza ad aziende già in possesso di autorizzazione per una discarica di seconda categoria del tipo A nella quale fosse già previsto lo smaltimento di terre di fonderia e scorie di acciaieria, fanghi di lavorazione del marmo, in quanto si trovano già a regime dal punto di vista della gestione tecnico-amministrativa di rifiuti speciali;

  5. il materiale che perviene alla discarica deve essere avvolto in teli/films di materiale termoplastico, deve poggiare su pallets e deve essere movimentato in modo da evitare sia la frantumazione sia la dispersione eolica;

  6. il rifiuto deve essere collocato in un settore specifico della discarica, chiaramente identificato sulla planimetria allegata all'atto autorizzativo, lontana da zone di transito di veicoli pesanti;

  7. all’interno del settore individuato la coltivazione della discarica deve avvenire a piccole porzioni e i rifuti messi a dimora giornalmente devono essere coperti con uno strato di materiali inerti di almeno 20 cm;

  8. ultimato il riempimento del settore fino al livello del piano di campagna, dovranno essere stesi un primo strato finale di materiali inerti di cava di almeno 50 cm ed un secondo strato di 50 cm di tera di coltivo; l’opera viene compiuto con il recupero a verde dell’area che evidentemente non potrà più essere oggetto di escavazione;

  9. per quanto riguarda la gestione amministrativa, devono essere attivati il registro di carico e di scarico dei rifiuti speciali (art. 4 della L. R. 21/94);

  10. ad ogni messa a dimora di una partita di rifuto, l’ente che gestisce la discarica deve rilasciare una dichiarazione attestante l’avvenuto deposito, che il titolare del cantiere di provenienza del rifuto dovrà a sua volta trasmettere all’ASL che ha autorizzato l’intervento di bonifica;

  11. i materiali contenenti amianto in matrice friabile, a seconda del contenuto di amianto, devono essere smaltiti nelle discariche adeguate al tipo di rifiuto (di seconda categoria di tipo B o di tipo C). Tutte le fibre di questi materiali sono da considerarsi libere.

Febbraio 1999