Sanzioni
(TESTO UNICO SICUREZZA)
Le sanzioni relative al «datore di lavoro e al dirigenti» del nuovo T.U. sono qui di seguito elencate.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti:
la valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;
il rinnovo della suddetta valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro per violazioni riguardanti:
ogni misura necessaria da prendere ai fini dell’individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione;
la presentazione della notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate;
il rinnovo della notifica, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;
le misure di prevenzione e protezione;
le misure igieniche;
la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro e il riporto dei risultati delle misure nel documento di valutazione dei rischi;
valore limite;
le operazioni lavorative particolari con superamento del valore limite;
l’obbligo di effettuazione dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto solo da parte delle imprese di bonifica da amianto iscritte all’Albo gestori ambientali, nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto;
la predisposizione del piano di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto;
la previsione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno;
la previsione nel suddetto piano di tutte le informazioni previste;
l’informazione dei lavoratori;
la formazione dei lavoratori;
l’iscrizione dei lavoratori nel registro degli esposti quando, nonostante l’assunzione di misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione si accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista di 0,01 f/cm3;
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per violazioni riguardanti:
i contenuti della notifica preliminare;
l’accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
la trasmissione di una copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori;
l’accesso al piano di lavoro e alla documentazione allegata da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per violazioni riguardanti:
l’effettuazione dei campionamenti previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti;
la fornitura agli organi di vigilanza e all'ISPESL di copia del registro degli esposti;
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la trasmissione all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.
Ing. Sergio Clarelli