Requisiti professionali per la gestione e l'esecuzione delle attivitą di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto

 

 

 

 

 

(D.P.R. 8 agosto 1994)

 

Art. 10. - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attivita' di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonche' all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;

b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalita' del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. 4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attivita' di bonifica (rimozione o altre modalita') di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto.

5. Tali corsi comprendono anche le responsabilita' e i compiti della direzione delle attivita', i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilita' dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;

d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unita' di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attivita' di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.

6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle Regioni o Province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attivita' cui saranno addetti i discenti.
8. I corsi regionali dell'art. 10, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 [Vedi] sono preceduti da opportune attivita' di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attivita' puo' essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilita' attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.

9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.