Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici

 


 

 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -
Campo di applicazione

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto si
applicano ai lavori di costruzione, esercizio, manutenzione, riparazione e demolizione
degli impianti telefonici, a cui siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3
del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547.
Le norme del presente decreto non si applicano ai servizi ed impianti gestiti direttamente
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.


- Art. 2 -
Applicazione delle altre disposizioni per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro

Nella esecuzione dei lavori indicati nell'art. precedente devono essere osservate, in
quanto aventi per oggetto argomenti non espressamente disciplinati dal presente
decreto, le disposizioni stabilite:
a) dal D.P.R. 27.aprile.1955 n. 547, contenente norme generali per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dal D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

c) dal D.P.R. 20.marzo.1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.




CAPO II
DISPOSIZIONO PARTICOLARI

- Art. 3 -
Scale ed elementi innestati

La lunghezza massima delle scale ad elementi innestabili, non deve essere maggiore di
metri 21.
Le scale in opera lunghe 18 metri e più devono essere munite di rompitratta per ridurre
la freccia di inflessione.
Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.
Nelle operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione e demolizione delle linee
telefoniche, è ammesso lo spostamento laterale di scale portatili ad elementi innestati

per lunghezze non superiore a 10 metri e per ampiezza di spostamento non superiore a
metri 1.50, mentre un solo lavoratore vi si trova sopra, purchè il lavoratore sia munito e
faccia uso di cintura di sicurezza e siano osservate le altre disposizioni di cui all'art. 10
del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni.
Allo spostamento della scala devono concorrere, stando al piede, almeno due lavoratori;

può essere consentito che un solo lavoratore concorra allo spostamento, stando al piede,
quando la scala non supera 12 metri di lunghezza.
Possono essere adibiti a lavorare su scale di lunghezza superiore a 15 metri soltanto i
lavoratori il cui addestramento sia stato accertato dai vigili del fuoco. Tale condizione deve
risultare da un certificato rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco medesimo.


- Art. 4 -
Protezione e sicurezza delle macchine

Le parti degli organi in moto delle macchine dei meccanismi in genere, i manovellismi,
i tratti terminali sporgenti degli alberi, gli ingranaggi e gli organi di trasmissione del
movimento delle centrali telefoniche e delle apparecchiature accessorie, quando
costituiscano pericolo, devono essere protetti e segregati o provvisti di dispositivi
di sicurezza.


- Art. 5 -
Lavori nelle canalizzazioni

Nei lavori per linee telefoniche da eseguire nei manufatti sotterranei devono essere
osservate le norme dell'art. 15 del D.P.R. 7.gennaio.1956, n. 164, contenente norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.


- Art. 6 -
Lavori in prossimità di linee elettriche

non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree che passano a
distanza minore di 4 metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che non si sia
provveduto ad una adeguata protezione atta ad evitatare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.


- Art. 7 -
indicazioni delle caratteristiche degli apparecchi elettrici

I generatori, i trasformatori, i convertitori e i raddrizzatori di potenza non inferiore a 500
Watt devono portare indicazioni della tensione, della intensità e del tipo di corrente.


-Art. 8 -
Isolamento elettrico

I conduttori devono presentare tanto fra loro quanto verso terra, salvo nei punti necessari
per il normale e regolare funzionamento degli impianti, un isolamento adeguato alle
tensioni dell'impianto.


- Art. 9 -
Collegamenti elettrici a terra delle apparecchiature telefoniche

Il collegamento elettrico a terra è richiesto soltanto per i telai degli autocommutatori, dei
permutatori delle stazioni amplificatrici, delle apparecchiature per frequenze vettrici e delle
cassette di protezione contenenti scaricatori.


- Art. 10 -
Rivestimento e protezione dei conduttori ed elementi nudi a bassatensione

Nei locali contenenti apparecchiature telefoniche i conduttori e gli elementi a tensione
nominale ad esercizio superiore a 25 Volt efficaci c.a. ed a 70 Volt c.c. devono essere
provvisti di rivestimenti isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua
conservazione ed efficacia, alle condizioni di temperatura ed umidità dell'ambiente,
nonchè ai danneggiamenti od usura per causa meccanica, oppure essere protetti
contro il contatto delle persone, ancorchè siano fuori dalla portata di mano ma in

posizione accessibile.
Può essere omesso il rivestimento isolante dei conduttori od elementi in tensione posti
in apparecchiature o armadi, anche in posizione accessibile.
Non è richiesto il rivestimento isolante di cui al primo comma per i conduttori e gli elementi
di contatto utilizzati per la commutazione, le segnalazioni e per le esecuzioni delle misure,
per le quali però debbono essere adottate idonee misure di sicurezza.


- Art. 11 -
Protezioni contro sovratensioni

I conduttori e le apparecchiature telefoniche che possono essere soggetti a sovratensioni
o sovraccarichi pericolosi in dipendenza di contatti o induzioni con linee elettriche o
scariche atmosferiche, devono essere opportunamente protetti.


- Art. 12 -
Quadri di distribuzione e manovra

Nei quadri di distribuzione e di manovra delle centrali telefoniche possono essere omesse
le protezioni contro i contatti accidentali dei conduttori o elementi in tensione, salvo nei
casi in cui esse siano ritenute necessarie in relazione a particolari condizioni di impianto
e semprechè siano adottate idonee misure.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.


- Art. 13 -
Interrutore generale

Gli interuttori elettrici generali onnipolari devono essere installati, soltanto all'arrivo della
rete stradale di ciascuna linea di alimentazione delle centrali telefoniche.


- Art. 14 -
Interuttori elettrici e simili

Gli interuttori elettrici e simili dei circuiti telefonici devono soddisfare alle seguenti
condizioni:
a) raggiungere la posizione definitiva di aperto o chiuso senza arresto intermedio, salvo
che per circuiti di potenza inferiore a 500 Watt;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco
permanente nè ad corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche

chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 287 del D.P.R.
27.aprile.1955, n. 547, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti
in tensione, quando questa è superiore a 85 Volt verso terra;
d) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di
apertura e chiusura;
e) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco ed inserimento. E'
fatta eccezione per i piccoli interuttori e simili fino a 6 Ampere.



- Art. 15 -
Copertura delle parti nude in tensione di macchine, trasformatori,
condensatori, accumulatori

I limiti delle tensioni indicati dall'art. 297 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547,sono elevati
per le parti nude in tensione di macchine, trasformatori, condensatori e accumulatori
dei circuiti telefonici a 70 Volt c.c. ed a 85 Volt c.a. di chiamata.


- Art. 16 -
Lampade elettriche e portalampade

Le lampade elettriche a incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti
in modo che il montaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione
e, a lampade montate, non vi sia possibilità doi contatto con dette parti.
Tali condizioni non sono richieste per le lampade di segnalazione o da quadro alimentate
con tensione superiore a 70 Volt.


- Art. 18 -
Sezione, connessione e protezione dei conduttori di terra

Per i collegamenti a terra degli impianti indicati nell'art. 9 del presente decreto devono
essere adoperati conduttori aventi resistenza elettrica non superiore ad 1 ohm e sezione
non inferiore a 3 mm quadrati se il conduttore è di rame ed a 10 mm quadrati se di ferro
o acciaio.
Per gli scaricatori riuniti a gruppi su intelaiatura metallica è ammesso che essi vengano
collegati direttamente alla massa metallica dell'intelaiatura stessa, la quale deve essere
collegata a terra con una corda di sezione non inferiore a 25 mm quadrati.

Per le installazioni telefoniche presso gli utenti, il collegamento a terra degli scaricatori
deve essere eseguito mediante conduttori di rame di sezione non inferiore a 1.5 mm
quadrati.


- Art. 18 -
Dispersore per le prese di terra

Negli impianti telefonici il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di
costruzione, forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura e alle codizioni
del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una
resistenza non superiore a 20 ohm.
Non sono ammessi come dispersori per le prese a terra, le tubazioni di gas, di aria
compressa e simili. Sono invece ammessi collegamenti a tubazioni di acqua in qualunque

loro punto, purchè essi presentino sufficiente continuità elettrica. Ove tale risultato
non sia conseguibile, deve farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie
condizioni di sicurezza.


- Art. 19 -
Prese di terra per gli scaricatori

Per le prese di terra degli scaricatori telefonici si applicano le disposizioni degli artt. 17
e 18 del presente decreto e dell'art. 25 del D.P.R. 27.aprile.1955, n. 547.
I conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minore lunghezza possibile ed
avere percorsi senza brusche svolte.
Detti conduttori devono essere protetti contro contatti accidentali quando non siano
collegati elettricamente alla intelaiatura metallica, come nel secondo comma dell'art. 17.

Non è prescritto il rivestimento del conduttore di terra presso le installazioni telefoniche
terminali.
Particolari accorgimenti, devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei
dispersori,in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto per evitare danni
e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento
degli scaricatori.


- Art. 20 -
Verifiche periodiche

Gli impianti di messa a terra devono essere verificati periodicamente ad intervalli non
superiori a 12 mesi per accertarne lo stato di efficienza.


- Art. 21 -
Lavori su parti in tensione

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione degli impianti telefonici e nelle loro
immediate vicinanze, quando la tensione è superiore a 85 Volt verso terra, se alternata,
od a 70 Volt verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volt, purchè:
a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori.





CAPO III
NORME PENALI E FINALI

- Art. 22 -
Contravvezioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da £ 500000 a £ 1000000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
artt. 6, 10 primo e terzo comma;
b) con l'ammenda da £ 250000 a £ 500000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
artt. 3 primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16
primo comma, 17, 18, 19 secondo, terzo e quarto comma, 20 e 21.


- Art. 23 -
Contravvenzioni commesse dai preposti

I preposti sono puniti con l'ammenda da £ 25000 a £ 50000 per l'inosservanza delle
norme di cui agli artt. 3 secondo, terzo,quarto e quinto comma, 6.


- Art. 24 -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori

I lavoratori sono puniti con l'ammenda da £ 5000 a £ 10000 per l'inosservanza delle
norme di cui all'art. 3 secondo, quarto e quinto comma.


- Art. 25 -
Decorrenza

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.