Decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956 n. 302
Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27Aprile 1955 n. 547
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo Unico
Art. 1
Funzione integrativa delle norme
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente decreto sono
integrative di quelle generali emanate con il DPR 27.Aprile.1955, n° 547.
Art. 2
Campo di applicazione
Sono soggette alle norme del presente decreto le attività previste dall'art. 1 del DPR
27.Aprile.1955, numero 547, con le esclusioni previste dal successivo art. 2.
Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti ed i
lavoratori, nonchè i costruttori e i commercianti indicati rispettivamente negli artt. 4, 5 e 6 e
nell'art. 7 del DPR 27.Aprile.1955 n° 547.
Art. 3
Applicazione delle norme
Anche per le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nei
Capi I, II e IV del Titolo XII del DPR 27.Aprile.1955, numero 547.
Titolo II
PRODUZIONE ED IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 4
Campo di applicazione
Le imprese che provvedono alla fabbricazione, al recupero, alla conservazione, alla
distribuzione, al trasporto o alla utilizzazione degli esplosivi devono applicare le norme
del presente titolo. Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con RD 18.giugno.1931, n° 773, e quello del relativo
regolamento di esecuzione, approvato con RD 6.maggio.1940, n° 635, e successive
modificazioni.
Art. 5
Età minima dei lavoratori
Ai lavori indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i minori di anni
18.
Capo II
Disposizioni concernenti la produzione di esplosivi
Art. 6
Suddivisione dei laboratori e protezione dei posti di lavoro
Le singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono di norma
essere eseguite in laboratori distinti e isolati, in relazione alla loro pericolosità.
I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici devono essere protetti
con mezzi ed attrezzature atti a salvaguardarne l'integrità fisica ed in particolare:
a) mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con schermi di
sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il pericolo;
b) con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di effettuare le
lavorazioni a distanza di sicurezza;
c) con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da posizioni di
sicurezza, nel caso di lavorazioni di maggior pericolo quale la fresatura degli esplosivi,
lo smontaggio o il taglio dei proiettili, il petrinaggio meccanico e la molazzatura.
Art. 7
Protezioni individuali
I lavoratori appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione, manipolazione o deposito
di materie esplodenti, devono indossare appositi indumenti e calzature di lavoro, che
devono essere loro fornite dall'impresa.
Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di ferro o di acciaio.
Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni, fibbie o chiusure metalliche.
Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la laminazione delle
polveri, devono essere protetti con appositi indumenti.
E' vietato portare coltelli, chiavi, anelli e qualsiasi altro oggetto di metallo.
Nei reparti in cui è necessario, le lavoratrici devono raccogliere i capelli in cuffia.
I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza delle norme contenute
nei comma precedenti.
Art. 8
Pavimenti
I pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi, devono avere
requisiti rispondenti alle caratteristiche dell'esplosivo trattato; in particolare devono
essere senza fessure, di facile pulizia e lavaggio nonchè privi di elementi di ferro o di
acciaio affioranti.
Qualora la natura della lavorazione lo richieda, devono essere predisposti rivestimenti
a graticci.
I pavimenti devono essere raccordati alle pareti lungo i bordi.
Art. 9
Trasporto dei semilavorati
I mezzie le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti esplodenti nel passaggio
da una fase all'altra della lavorazione e nel corso delle lavorazioni stesse, devono avere
requisiti che tengano conto del grado di sensibilità e delle caratteristiche
dell'esplosivo nella fase in cui si trova. Essi devono essere di facile pulizia e di sicuro maneggio.
Art. 10
Eliminazione dei cascami
I cascami devono essere incendiati, distrutti o inertizzati da lavoratori appositamente
incaricati e sotto la sorveglianza di persona competente.
Art. 11
Revisioni periodiche
I locali, le macchine e le attrezzature in attività devono essere sottoposti a periodiche
revisioni e pulizie secondo disposizioni della direzione affisse in modo visibile in ogni
locale.
Art. 12
Lavori di revisione, manutenzione e demolizione
Nell'interno dei locali pericolosi è vietato effettuare lavori di riparazione,
manutenzione e demolizione all'edificio, al macchinario e agli impianti senza ordine della direzione.
Prima dell'inizio dei lavori indicati al primo comma devono:
a) essere trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro componenti;
b) essere bonificate accuratamente le parti del locale, del macchinario e degli organi
in corrispondenza dei punti in cui devono essere eseguiti le riparazioni o gli smontaggi,
sotto la diretta sorveglianza di persona competente;
Gli apparecchi e i recipienti impiegati nella lavorazione degli esplosivi, prima di essere
portati alla riparazione, devono essere inertizzati.
Art. 13
Misure contro l'elettricità statica
Precauzioni devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricità statica in
vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi e le esigenze della
lavorazione, favorendo anche la dispersione delle cariche elettrostatiche con
collegamenti a terra.
Mezzi idonei devono essere adottati, e i lavoratori hanno l'obbligo di farne uso, per
evitare possibilità di scariche dovute all'elettricità statica eventualmente
accumulatasi sui lavoratori addetti alla manipolazione di esplosivi particolarmente sensibili al
manifestarsi di tali fenomeni.
Nelle lavorazioni di cui al comma precedente è vietato l'uso di indumenti di lavoro
formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi in cui per le particolari
lavorazioni i predetti indumenti debbano essere formati con fibre di lana.
Art. 14
Misure antincendio
Negli stabilimenti di produzione, manipolazione e di deposito degli esplosivi devono
essere installati apparecchi di allarme e segnalazioni antincendi; gli apparecchi di allarme
devono poter essere azionati anche a mano.
I vari reparti devono essere collegati telefonicamente con la direzione e con il servizio
antincendio.
Il personale incaricato della estinzione degli incendi deve essere periodicamente
esercitato.
Art. 15
Trafilatura e taglio
Le presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio devono essere
installate in appositi locali, i lavoratori addetti devono essere efficacemente protetti
da apposite blindature.
Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre devono essere
provviste di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma.
Art. 16
Molazzatura
Le molazze per la molazzatura di esplosivi devono essere comandate soltanto da posizioni
protette, senza la presenza di persone nel locale e devono essere provviste di dispositivi
atti ad impedire la caduta della mola nella vasca durante le operazioni di carico e
scarico.
Art. 17
Granitura e lucidatura della polvere nera
Le operazioni di granitura e lucidatura della polvere nera devono essere comandate da
posizioni protette senza la presenza di personale nel locale.
Art. 18
Lavorazione a caldo degli esplosivi
Quando l'esplosivo viene riscaldato come nel caso di fusione del tritolo e miscele, di
paraffinatura delle cartucce di dinamite:
a) devono essere usate come mezzo scaldante esclusivamente l'acqua e il vapore;
b) gli apparecchi con serpentina percorsa da vapore o camicia di vapore devono essere
adoperati solo nei casi richiesti dalla natura dell'esplosivo da fondere. In tale ipotesi
la temperatura massima del mezzo scaldante deve essere limitata, nel caso di vapore, da
un gruppo "valvola di riduzione-valvola di sicurezza" applicato tra il
generatore di vapore ed il recipiente e da una valvola di sicurezza applicata sul corpo scaldante del
recipiente, che limiti la temperatura entro valori compatibili con la natura dell'esplosivo. Le
valvole devono essere del tipo regolamentare e mantenute in perfette condizioni di regolazione e
di efficienza. Nel riscaldamento ad acqua calda il recipiente contenente l'acqua deve
essere provvisto di tubo di scarico libero ed essere costruito e collocato in modo che la
temperatura non possa, in ogni caso, superare i 100 gradi centigradi;
c) l'afflusso del mezzo scaldante al dispositivo di riscaldamento dell'esplosivo deve
essere regolabile, bloccato su una posizione massima in relazione alla natura della lavorazione;
d) il recipiente nel quale si effettua il riscaldamento dell'esplosivo deve essere
provvisto di doppia serie di strumenti di controllo della temperatura e, se nel caso, della
pressione.
E' fatto divieto di immettere direttamente vapore nell'esplosivo o nelle lance che
iniettano acqua calda nei proiettili per il recupero dell'esplosivo a mezzo di fusione.
Art. 19
Affissione di istruzioni e cartelli
Nei locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come pure nei
vari reparti dei cantieri di scaricamento dei proiettili, devono essere affissi cartelli
indicanti:
a) le disposizioni da adottarsi in caso di allarme o di incidente;
b) le modalità da seguirsi nelle operazioni affidate ai lavoratori e che implichino
responsabilità, quali la sorveglianza di reazioni, l'esecuzione di lavori che comportano
pericolo;
c) il numero massimo dei lavoratori ammesso al reparto;
d) il quantitativo massimo di esplosivo ammesso nel reparto;
e) eventuali altre disposizioni che interessino la sicurezza dei lavoratori presenti.
Capo III
Impiego degli esplosivi
Art. 20
Scelta degli esplosivi
La scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo presente la
rispondenza del tipo di esplosivo alla natura dei lavori da eseguire.
Art. 21
Istruzioni sull'uso degli esplosivi
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia, manipolazione ed uso
degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro conservazione e sulle cautele particolari
da adottare nell'impiego dei vari tipi usati nel cantiere.
Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte dei depositi ed
ai posti di confezionamento delle cariche.
Art. 22
Trasporto degli esplosivi nell'interno dei cantieri
Gli esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette chiuse con
chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo separati gli esplosivi dalle micce e dalle
capsule detonanti.
Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego deve essere attuato a mezzo di
solide cassette munite di coperchio chiudibile con chiavistello, distinte sia nelle
dimensioni che nella cintura per gli esplosivi e per i detonanti.
Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire in tempi diversi oppure per
mezzo di lavoratori diversi, i quali non possono essere muniti di lampada a fiamma.
Gli esplosivi trasportati su veicolo devono essere contenuti in imballaggi idonei,
stabilmente collocati.
I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la caduta di scintille
o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti contenenti gli esplosivi.
E' vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano luogo a produzione di scintille o
fiamme, salvo efficaci protezioni.
Art. 23
Disgelamento e asciugamento delle cartucce
Il disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di giorno sotto la
direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a conveniente distanza dai luoghi dove
si eseguono altri lavori.
Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in recipienti
riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con gli esplosivi.
E' vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o alle fiamme
oppure collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o portandoli sulla persona.
Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise, radunate, compresse,
battute o in altro modo sollecitate con corpi duri.
Art. 24
Dinamiti alterate
Le dinamiti alterate, sciolte o in cartucce, quando emanano odore acre o vapori rutilanti
o si presentano fortemente trasudate, non devono essere usate ma distrutte al più presto
possibile.
La distruzione deve essere fatta, da lavoratori appositamente incaricati e sotto la
vigilanza di persona competente, bruciando l'esplosivo per piccole quantità, disponendola striscie
o in cartucce aperte ai due capi messe una di seguito all'altra. L'accensione deve essere
fatta ad uno degli estremi con una miccia a lenta combustione o di lunghezza sufficiente
in modo che dopo l'accensione della miccia, il lavoratore possa mettersi al sicuro.
E' vietato l'uso di detonanti.
La distruzione deve essere fatta all'aperto, in luogo isolato e non pietroso, al quale sia
con
opportune segnalazioni interdetto l'avvicinamento di persone. Essa deve essere eseguita
in modo da evitare danni nel caso che la dinamite, anzichè bruciare, esploda.
Art. 25
Distribuzione degli esplosivi per l'impiego
La consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai lavoratori
incaricati del ritiro in misura non eccedente il fabbisogno giornaliero per i lavori in corso. E'
vietata la consegna di esplosivi avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine.
La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata immediatamente prima del
caricamento delle mine ed in misura non eccedente il fabbisogno di ogni singola squadra.
E' vietata la consegna di dinamiti congelate.
La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere consegnati, in cartucce, i cui
involucri devono essere integri.
Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente necessario e solamente
in appositi contenitori.
L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito dai lavoratori alla persona
incaricata prima di abbandonare il lavoro.
Art. 26
Innescamento delle cartucce
L'innescamento delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel
seguente modo:
1) l'accoppiamento miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di sicurezza. Per
fissare la miccia alla capsula di innesco si deve far uso esclusivamente di pinze o di
tenaglie, le quali non possono essere composte di elementi di ferro o di acciaio. E'
vietato schiacciare la capsula di innesco con i denti;
2) l'applicazione dei detonatori alle cartucce deve essere fatta sulla fronte di sparo a
misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da quantitativi anche piccoli di
esplosivi.
Le cartucce innescate devono essere di mano in mano introdotte nei fori da mina,
evitando in ogni caso il loro accumulo.
Art. 27
Licenza per il mestiere di fochino
Le operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza,da
rilasciarsi,su parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi,
dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da
parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di
cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabile;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli
esplosivi nei lavori di mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda
in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il
domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del
lavoro prestato.
A datare dal 1.luglio.1958, potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo
comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30.giugno.1960, i fochini che dimostrano di aver esercita il mestiere
ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.
Art. 28
Micce
Le micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere accuratamente esaminate
per accertare la loro integrità. Esse devono essere tagliate in lunghezza tale che il
lavoratore adibito all'accensione abbia il tempo necessario per mettersi al sicuro.
Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate; per le mine subacquee o praticate
in terreni acquitrinosi devono essere impiegate micce ad involucro impermeabile.
Periodicamente devono essere controllate la velocità di combustione della miccia e le
caratteristiche del dardo.
Art. 29
Caricamento delle mine
I fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento.
Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti soltanto i
quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce innescate indispensabili a garantire la
continuità delle operazioni.
Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente soltanto il
personale addettovi.
E' vietato annodare le micce fra di loro o in matasse o comunque piegarle con piccoli
raggi di curvature o sottoporle a trazione, torsione o compressione.
E' vietato utilizzare per nuove mine, canne o fori da mina preesistenti.
L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di granelli o noduli
quarzosi piritosi o metallici.
Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto mediante bacchette
di legno.
Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a doppia
impermeabilizzazione.
Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate dall'innesco.
Art. 30
Detonatori elettrici
I detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o deterioramenti, anche
lievi, devono essere scartati e distrutti.
Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato con le modalità indicate
nell'art. 22; le cassette devono essere suddivise in scomparti, per tenere distinti i detonatori
stessi per numero di ritardo.
In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da fabbriche
diverse.
Art. 31
Isolamento e controllo dei circuiti elettrici di brillamento
I conduttori dei detonatori non devono essere sottoposti a sforzi di trazione durante e
dopo i collegamenti.
Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le parti rocciose
e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei conduttori, a mano a mano che vengono
effettuate, devono essere rivestite con isolante.
Il collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto di circuito principale deve
essere eseguito da un solo operaio, previo allontanamento degli altri lavoratori.
Il collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve costituire l'ultima
operazione immediatamente prima del brillamento.
Il controllo del circuito deve essere effettuato con apposito ohmmetro: in sotterraneo
devono essere sempre disponibili due ohmmetri, di cui uno di riserva.
Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata la non continuità del circuito
e l'inconveniente risieda nel difettoso funzionamento di uno o più detonatori, non si
deve procedere alla loro rimozione scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che se
ne possa togliere facilmente l'intasamento, si può aggiungere una nuova cartuccia
innescata nell'interno della canna, inserendola nel circuito; ove l'intasamento non possa
essere tolto senza pericolo, i detonatori difettosi devono essere esclusi dal circuiti.
Se a volata partita si accerti che le mine con detonatore difettoso non sono esplose,
si deve procedere come indicato nell'art. 37.
Art. 32
Fonti di energia per il brillamento elettrico
Per il brillamento elettrico delle mine è vietato l'uso della corrente di linea.
Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti di un dispositivo a chiave
asportabile o di altro equivalente, senza il quale il circuito di accensione non possa
essere inserito: Gli apparecchi esploditori e di controllo devono essere a tenuta stagna.
Gli esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori devono essere posti in
cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno speciale contatto a ritorno automatico per
realizzare la connessione fra batteria e conduttori d'accensione con chiave di comando
asportabile. La connessione deve poter avvenire soltanto esercitando sul contatto una
pressione e deve immediatamente interrompersi automaticamente.
Le chiavi di comando degli esploditori di cui al secondo e al terzo comma devono essere
tenute costantemente in custodia dal lavoratore incaricato dei collegamenti e della
verifica del circuito.
I dispositivi di comando dei contatti e degli eventuali apparecchi di controllo devono
essere contenuti in custodia a tenuta stagna.
Art. 33
Precauzioni per il brillamento elettrico
E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogniqualvolta siano in corso temporali
entro un raggio di 10 Km dal posto di brillamento delle mine.
Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di caricamento, l'operazione deve
essere sospesa ed i lavoratori devono essere allontanati dal fronte di lavoro.
E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine quando linee
elettriche o telefoniche, condutture o funi metalliche o binari si estendano a meno di 30
metri dal punto in cui il circuito dei reofori degli inneschi elettrici si connette alla
linea di collegamento dell'esploditore.
Art. 34
Segnale di accensione
L'accensione delle mine deve essere preannunciata con segnale di tromba dal capo
squadra minatore o da un lavoratore appositamente incaricato.
Esso deve dare tempestivamente ad alta voce l'avvertimento di ritirarsi per tutti coloro
che si trovano nelle vicinanze.
Art. 35
Accensione delle mine
Le mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di riposo tra una muta
e l'altra dei lavoratori oppure in ore prestabilite, in modo che sia facilitata l'adozione
delle necessarie cautele.
Detto obbligo si estende anche ai cantieri attigui, quando in essi sussista pericolo per
effetto dell'esplosione. I dirigenti di questi cantieri devono essere tempestivamente
avvertiti.
Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti nei quali i lavoratori possono
mettersi al sicuro. Nella escavazione dei pozzi si devono stabilire, ove sia necessario,
solidi impalcati di tramezzo e agevoli scale per il pronto allontanamento dell'operaio
accenditore.
Art. 36
Tempo di attesa dopo lo sparo
E' vietato accedere al luogo di sparo prima che siano trascorsi almeno quindici minuti
dall'ultimo colpo.
Detto limite può essere ridotto a dieci minuti quando si tratti di mine in luogo aperto.
Quando sia accertato o esista il dubbio che una o più mine non siano esplose, non si
deve accedere alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi almeno trenta minuti
dall'ultimo colpo.
I tempi suddetti devono essere misurati dal caposquadra minatore.
Il ritorno dei lavoratori alla fronte di sparo deve avvenire dopo segnale acustico dato
dal caposquadra.
Art. 37
Mine inesplose
La mina mancata non deve essere scaricata.
Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia sovrapposta alla prima, soltanto se può
essere tolto facilmente l'intasamento senza far uso di strumenti di ferro o di acciaio e
senza urti con corpi duri. Quando ciò non sia possibile,si deve praticare un'altra mina
lateralmente a quella inesplosa per procurarne lo scoppio, non dovendosi lasciare
abbandonate mine cariche inesplose.
Il nuovo foro deve essere praticato in modo da non incontrare il foro che contiene la
carica inesplosa.
Art. 38
Misure di sicurezza dopo lo sparo
Trascorsi i tempi di sicurezza indicati nell'art. 36, il caposquadra minatore, con i
lavoratori strettamente necessari, deve provvedere:
a) al disgaggio di sicurezza;
b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le eventuali mine
inesplose;
c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui dell'esplosivo nei fondelli.
Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida sulla fronte e
sia perciò presumibile l'avvenuta asportazione della stessa, si deve ricercarne
attentamente i frammenti nel materiale abbattuto. In tal caso la rimozione del materiale deve essere
effettuata con cautela.
E' vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata l'esistenza nei fondelli
residui; esso deve essere fatto esplodere mediante una carica sovrapposta.
I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati e messi in evidenza con appositi
segnali indicatori, affinchè siano evitati nella perforazione di nuovi fori.
I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza dai fondelli
residui.
Titolo III
COLLAUDI
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 39
Campo di applicazione
Nella esecuzione delle prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro parti, che
presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o di vapori
tossici ed emanazioni radioattive, si applicano le norme del presente titolo.
Si considerano macchinari, oltre alle macchine propriamente dette, anche le
apparecchiature meccaniche, elettriche e magnetiche, i recipienti e le tubazioni.
Le norme del presente titolo possono non essere applicate, quando le prove di collaudo
siano eseguite:
a) su macchinario assogettato a collaudi e verifiche ai sensi di legge o regolamenti
speciali, salvo che possano intervenire reazioni chimiche incontrollate;
b) su macchinario di normale costruzione, per il quale gli elementi di calcolo e la
sicurezza del funzionamento siano già acquisiti nella protica tecnica.
Art. 40
Definizioni di collaudo
Sono considerati collaudi:
a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del funzionamento degli impianti
o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero alle clausole dei contratti di
fornitura;
b) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei macchinari nel corso delle
operazioni;
c) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione che comportino lo smontaggio e la
sostituzione di parti od elementi essenziali;
d) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze su impianti o
macchinari già esistenti;
e) le prove sperimentali che ingenerino nel materiale sollecitazioni superiori a quelle
del normale esercizio.
Art. 41
Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilità
Il costruttore o il committente, nel cui stabilimento è eseguito il collaudo, deve
sorvegliare, sotto la propria responsabilità e per quanto di sua competenza, la regolare applicazione
delle norme contenute nel presente titolo.
Capo II
Prove di collaudo
Art. 42
Persone presenti alle prove
Alle prove parziali o definitive di collaudo possono essere presenti soltanto le persone
direttamente interessate e quelle espressamente designate a norma degli articoli seguenti.
Dette persone devono essere istruite sul lavoro da compiere, sui pericoli cui sono
esposte, sulle precauzioni da prendere per evitarli e sulle operazioni da eseguire nel caso di
condizioni di pericolo.
Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve essere fatto divieto di
ingresso ai non addetti ai collaudi stessi ed ai lavori di produzione nei casi in cui è ammessa
la continuazione del lavoro a norma degli artt. 47 e 48.
Art. 43
Direzione del collaudo
Il costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo viene eseguito nel
suo stabilimento, ad un tecnico qualificato.
Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il
committente stesso devono scegliere un tecnico qualificato, sotto la cui direzione devono
avvenire le operazioni di collaudo e alle cui istruzioni devono attenersi tutte le persone
a qualsiasi titolo presenti.
Art. 44
Notifiche tra costruttore o fornitore e committente
Il costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o il periodo di
collaudo.
Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a vicenda e prima
dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate di
effettuare, sotto la direzione del tecnico indicato nell'articolo precedente. il collaudo nonchè le
eventuali sostituzioni o aggiunte.
Sia l'accordo di cui al primo comma che le notificazioni di cui al secondo comma del
presente articolo e la designazione di cui all'articolo precedente, devono risultare da
documentazione scritta.
Art. 45
Comunicazione dei rischi al committente
Il costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del collaudo,
istruzioni precise sulla condotte e regolazione dell'impianto o del macchinario e fargli conoscere
i rischi noti ed i mezzi per prevenirli ed attenuarli.
Art. 46
Collaudi eseguiti presso il costruttore
I collaudi eseguiti presso il costruttore devono essere fatti in appositi locali. Ove
occorra detti locali devono essere costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e
coperture di materiali leggeri e incombustibili.
Ove il rischio di esplosione sia molto grande e probabile quando trattasi di impianti o di
macchinari di nuova ideazione o dell'impiego di nuove sostanze o miscele per la
lavorazione di esplosivi, deve provvedersi di opportuni ricoveri o blindaggi per gli
addetti al collaudo ed ai comandi a distanza.
I locali di cui al comma precedente devono essere ubicati a sufficiente distanza dagli
altri locali di lavoro in modo da escludere, per quest'ultimi, ogni pericolo. La detta
norma deve essere seguita nel caso di collaudo in cui per difetto di funzionamento possano
prodursi nell'ambiente polveri, vapori o gas che con l'aria formano miscele esplodenti.
Ai collaudi presso il costruttore, a seconda delle condizioni contrattuali convenute,
possono assistere dipendenti del committente a ciò designati con la procedura di cui all'art. 44.
Art. 47
Tempo delle prove di collaudo
Il collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dall'orario di lavoro del
reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso; qualora ciò non sia possibile, deve
essere eseguito a reparto sgombro.
In caso di continuità del lavoro, o quando il macchinario da collaudare deve essere
inserito negli impianti per la necessità del ciclo di lavorazione, nel reparto, oltre
agli addetti al collaudo, possono permanere soltanto i lavoratori indispensabili alla continuità del
processo industriale. In tali casi il macchinario da collaudare deve essere opportunamente
circondato nelle parti pericolose da idonee protezioni.
Qualora per la conformazione dello stabilimento in cui viene eseguito il collaudo i
pericoli di cui all'art. 39 si estendano ad altri reparti, anche in questi devono essere adottate
le misure di cui al primo comma.
Art. 48
Collaudi dopo le riparazioni
I collaudi di cui alla lettera c) dell'art. 40 del presente decreto, effettuati dopo la
installazione presso il committente, di macchinario pericoloso, devono essere eseguiti
fuori dell'orario di lavoro del reparto.
Ove ciò non sia possibile per le esigenze della continuità della lavorazione, il reparto
deve rimanere sgombro di personale, normalmente occupato, per tutta la durata del collaudo,
a meno che si verifichino le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 49
Collaudi effettuati la domenica
Le operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli articoli precedenti,
devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro possono avvenire anche nei giorni di
domenica, fermo restando il trattamento economico derivante dai contratti collettivi di
lavoro.
Art. 50
Protezioni contro pericoli di incendio e sostanze dannose
Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del
personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e contro le sostanze dannose.
Titolo IV
MOLE ABRASIVE
Capo Unico
art. 51
Collaudo delle mole
Le mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm devono essere collaudate
a cura del costruttore prima di essere messe in commercio.
La velocità di collaudo a vuoto deve essere superiore a quella massima di uso:
- di almeno il 20% per le mole sottili per troncare;
- di almeno il 25% per le mole la cui velocità massima di uso non superi 25 ms/sec;
- di almeno il 40% per tutte le altre mole.
Art. 52
Velocità massima di uso
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del
diametro e della velocità massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo (velocità
angolare) riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo (velocità periferica)
nonchè il nome e la sede del costruttore. Per le mole di diametro non superiore a 50 mm è
ammessa la sostituzione dell'etichetta con un cartellino di accompagnamento anche
cumulativo per gruppi di mole delle stesse dimensioni e caratteristiche; detto cartellino
di accompagnamento deve indicare la velocità massima di uso espressa in numero di giri
al minuto primo, nonchè il nome e la sede del costruttore.
La velocità da riportare nell'etichetta o nel cartellino, ai sensi del comma precedente,
deve essere esclusivamente indicata con la dizione << velocità massima di uso
>>.
E' vietato far menzione delle velocità di collaudo.
Titolo V
NORME PENALI E FINALI
Capo Unico
Art. 53
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 200000 a lire 300000 per la inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6 secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e
secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e secondo
comma 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma, 30,
31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo,secondo, terzo e quinto
comma, 33, 34 primo comma, 35, 36 primo, secondo e terzo comma,37. Nei casi di maggior
gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da lire 100000 a 200000 per la inosservanza delle norme di cui agli artt.
5, 6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo comma,
28 secondo e terzo comma;
c) con l'ammenda da lire 50000 a lire 100000 per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 19, 21 e 52.
Art. 54
Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai fornitori
I costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 200000 a lire 300000 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 43, 44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma, 50. Nei casi di maggior gravità, i
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da lire 100000 a lire 200000 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 42 primo comma, 51 e 52;
c) con l'ammenda da lire 50000 a lire 100000 per la inosservanza delle norme di cui
all'articolo 42 secondo e terzo comma.
Art. 55
Contravvenzioni commesse dai committenti
I committenti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 200000 a lire 300000 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 43 secondo comma, 44, 47, 48 e 50. Nei casi di maggior gravità, i trasgressori sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da lire 100000 a lire 200000 per la inosservanza delle norme di cui
all'art. 42 primo comma;
c) con l'ammenda da lire 50000 a lire 100000 per la inosservanza delle norme di cui
all'art. 42 secondo e terzo comma.
Art. 56
Contravvenzioni commesse dai preposti
I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da lire 10000 a lire 20000 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 7 quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma, 25
primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma, 33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, e
38. Nei casi di maggior gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre
mesi;
b) con l'ammenda da lire 5000 a lire 10000 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 24 quarto comma, 26 e 28 primo comma.
Art. 57
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con ammenda da lire 255 a lire 5000 per la inosservanza delle norme di cui agli artt.
7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22 primo e terzo comma,
23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25 quinto comma, 29 quarto, sesto,
settimo e nono comma, 31 primo, secondo e sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo,
secondo e quinto comma, 37 secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma.
Nei casi di maggior gravità, i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da lire 1000 a lire 2500 per la inosservanza delle norme di cui agli
artt. 24 quarto comma, 26, 28 primo comma.
Art. 58
Decorrenza
Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1956.
La norma contenuta nell'art. 84 del D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547, è abrogata.