Delibera Giunta Regionale PIEMONTE 7 aprile 1997, n. 71-18113
Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti.

 



Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;
visto l’art. 6 del D.P.R. n. 203/1988, che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto,
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;
valutato che il Decreto legislativo 15.08.91 n. 277 stabilisce che per l’effettuazione di lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti debba essere predisposto un piano di lavoro nel quale devono essere previste adeguate misure per garantire oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori anche la protezione dell’ambiente esterno;
considerato che tale piano di lavoro deve essere presentato al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio ai fini della sua approvazione;
tenuto conto che il Decreto legislativo 17.03.95 n. 114 stabilisce il valore limite in concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera, nonché le procedure ed i metodi di analisi delle emissioni, e che i cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti rientrano nel suo campo di applicazione;
tenuto conto inoltre che tali cantieri hanno una durata limitata nel tempo e comunque predeterminata;
ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti, secondo le modalità indicate nel piano di lavoro approvato dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competente per territorio, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;
considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13/12/94, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;
visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
visto il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
visto il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114;
vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;
vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
la Giunta Regionale, unanime,
d e l i b e r a
di attivare la procedura semplificata di autorizzazione, per gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA, alla Provincia e al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art.7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendono installare impianti per la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da apparecchiature, manufatti, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc in stabilimenti espressamente destinati a tale servizio, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’ARPA competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autoriz-zazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Regionale USL competenti per territorio la data di messa in esercizio del cantiere, quella della definitiva cessazione delle emissioni in atmosfera, nonché la data prevista per lo smantellamento del cantiere.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello statuto.