Delibera Giunta Provinciale TRENTO 20 novembre 1998, n. 12801
Approvazione del "Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione,di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"
(Bollettino Ufficiale Regione 12 gennaio 1999, n. 3)

 

 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE
 

(Omissis)
Delibera:
1) di approvare, in conformità a quanto previsto in premessa, il "Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di impegnare l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le altre strutture della provincia autonoma di Trento citate nel presente Piano a dare esecuzione allo stesso, secondo le direttive, le priorità e le linee di intervento in esso indicate;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
Piano provinciale amianto
(Legge n. 257/1992 - D.P.R. 8 agosto 1994)
"Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"
Il "Piano provinciale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" si configura come lo strumento con il quale la provincia autonoma di Trento contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari ed ambientali collegati all'amianto, nel rispetto delle norme di cui all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Il Piano provinciale amianto si articola, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", di cui all'art. 10 della succitata legge n. 257/1992, nei punti seguenti:
1) censimento e realizzazione dell'archivio delle situazioni a rischio amianto;
2) sorveglianza e controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
3) classificazione dei rifiuti contenenti amianto ed indicazioni per l'individuazione degli impianti di smaltimento;
4) formazione e specializzazione del personale;
5) strumentazione necessaria per le analisi dell'amianto.
1) Censimento delle situazioni a rischio amianto
e realizzazione dell'archivio di gestione
1.1. Il censimento
La finalità del censimento è quella di acquisire i dati necessari su cui basare i piani di protezione e di risanamento di cui all'art. 10 della legge n. 257/1992. In particolare su tali dati verranno pianificati gli interventi delle strutture territoriali di controllo sulle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro. Sulla base dei criteri indicati negli articoli contenuti nel D.P.R. 8 agosto 1994 ed in particolare su quanto disposto dall'art. 8 del citato D.P.R., si darà priorità nell'immediato al censimento di imprese e strutture in cui si presume che il rischio amianto abbia maggiore rilevanza in termini di diffusione tra i lavoratori esposti e la popolazione.
In sintesi si ritiene che il censimento dovrà riguardare:
a) le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive, nonchè le imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento (art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994);
b) gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti in cui sia presente amianto libero o in matrice friabile (art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994);
c) i vagoni ferroviari dismessi e la loro localizzazione.
L'art. 2 del D.P.R. 8 agosto 1994 non interessa questa provincia, mancando, allo stato attuale della conoscenza, siti estrattivi di pietre verdi.
1.1.a. Censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari gestisce le operazioni di censimento con il supporto tecnico specialistico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.P. 11 settembre 1995, n. 11, e provvede alla realizzazione dell'archivio sul quale impostare le successive fasi di sorveglianza e di controllo.
I rapporti fra Azienda provinciale per i servizi sanitari ed Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.P. 11 settembre 1995, n. 11.
Le operazioni di censimento saranno realizzate avvalendosi dei dati già disponibili di cui alle seguenti fonti:
- relazioni annuali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/1992;
- elenco delle ditte che hanno presentato piani di lavoro ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- autorizzazioni alle attività di trasporto, stoccaggio provvisorio e stoccaggio definitivo di rifiuti contenenti amianto;
- catasto nazionale dei rifiuti;
- Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e relative sezioni regionali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
La verifica dei dati di cui sopra consentirà l'individuazione delle imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento e fornirà un primo elenco di imprese già note per aver utilizzato amianto. Questa prima fase dell'attività di censimento sarà integrata successivamente avvalendosi delle seguenti fonti informative:
- anagrafe provinciale delle imprese iscritte alla Camera di commercio;
- dati INAIL relativi alle imprese che risultino corrispondere il premio assicurativo per la voce "silicosi e asbestosi".
Modalità di raccolta delle informazioni: la raccolta delle informazioni può essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:
- invio della scheda di censimento (Allegato 1);
- invio della scheda preceduta da incontri specifici con i rappresentanti delle diverse associazioni di categoria.
1.1.b. Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile (art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994, con riferimento all'art. 8)
Il censimento è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (art. 12, comma 2, D.P.R. 8 agosto 1994).
Per attuare questo censimento si è scelto lo strumento dell'avviso pubblico a cura dei sindaci dei comuni della provincia autonoma di Trento, secondo un testo predefinito (Allegato 2), che ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonchè individua nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari la struttura alla quale far pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative. I proprietari degli immobili saranno tenuti a presentare un'autonotifica secondo la scheda di cui all'allegato (Allegato 3).
L'obbligo di comunicazione da parte dei proprietari degli immobili deve essere assolto entro il nono mese successivo alla pubblicazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale della regione. Tale periodo di tempo è necessario per attuare una capillare attività di informazione a mezzo di stampa e radio-televisione ai soggetti di cui all'allegato (Allegato 4 - art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994 - Allegato 5 del D.M. Sanità 6 settembre 1994).
Sulla base delle autonotifiche, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari compila il registro di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 257/1992 da utilizzarsi anche ai fini del censimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera l), della medesima legge.
1.1.c. I vagoni ferroviari dismessi e la loro localizzazione
Il censimento delle rispettive situazioni a "rischio amianto" viene eseguito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla base dei dati forniti annualmente dall'ente FF.SS. e dalle altre società ferroviarie. Per assicurare una sorveglianza adeguata, gli enti ferroviari garantiscono la sigillatura delle aperture delle carrozze contenenti amianto e comunicano tempestivamente sia il numero di codice e la posizione delle rispettive carrozze che i loro rispettivi spostamenti.
1.2. L'Archivio di gestione
Con le fasi di censimento sopra descritte si realizza l'Archivio delle situazioni sulle quali articolare la sorveglianza a regime da parte delle strutture di controllo.
L'Archivio di gestione dovrà, altresì, contemplare un elenco degli edifici e delle imprese in ordine ai quali risulta prioritario l'intervento di bonifica, con la determinazione delle modalità e della tempistica delle necessarie operazioni.
L'Archivio è così composto:
1) elenchi delle imprese risultate positive rispetto alla presenza di amianto;
2) nominativi dei grossisti presso i quali si ritiene auspicabile avviare una verifica rispetto all'embargo dell'amianto;
3) nominativi delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;
4) elenco delle discariche e degli stoccaggi provvisori;
5) elenco degli edifici civili con presenza di amianto friabile;
6) elenco dei capannoni industriali con coperture in cemento-amianto;
7) elenco dei rotabili con amianto esistenti presso le stazioni ferroviarie;
8) elenco delle scuole e degli ospedali nei quali risultano ancora presenti manufatti con amianto;
9) elenco, secondo scale di priorità, di imprese ed edifici da sottoporre a bonifica;
10) altre eventuali situazioni di interesse locale.
2) Sorveglianza e controllo delle situazioni a rischio amianto
per l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della legge n. 257/1992, svolge la sorveglianza e il controllo delle diverse situazioni a rischio amianto, di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994.
I rapporti fra l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari saranno regolati da apposita convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 11 settembre 1995, n. 11, soprattutto con riferimento alla determinazione delle scale di priorità in ordine ai controlli periodici alle situazioni di pericolo di cui all'art. 8 del D.P.R. 8 agosto 1994.
In particolare, le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono la funzione di vigilanza per la protezione dei lavoratori richiamata dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.P.R. 8 agosto 1994.
Per quanto riguarda il personale esposto professionalmente, che risulta essere attualmente costituito quasi unicamente dagli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture coibentate, dagli addetti alla rimozione ed ai trattamenti di bonifica, dai trasportatori e dagli smaltitori dell'amianto, si evidenzia che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 277/1991 e della legge n. 257/1992, gli stessi sono obbligatoriamente soggetti a sorveglianza sanitaria secondo le modalità previste da tali norme.
Il Settore laboratorio e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede all'effettuazione dei prelievi ambientali periodici nei siti di bonifica e negli impianti di smaltimento (almeno annuale). I campioni prelevati verranno sottoposti a un'analisi quali-quantitativa secondo le modalità standardizzate.
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede, altresì, all'attuazione del registro provinciale del mesotelioma pleurico in collaborazione con ISPESL, l'ISS e il Panel italiano del mesotelioma.
3) Classificazione dei rifiuti contenenti amianto
ed indicazioni per l'individuazione degli impianti di smaltimento
3.1. Premessa
Si precisa innanzitutto come la validità e l'efficacia del presente capitolo siano da subordinare all'evoluzione della normativa in materia ed all'adozione delle specifiche norme di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto rappresenta solamente una parte del problema più ampio dello smaltimento dei rifiuti in genere. La materia, pur essendo prevista e regolamentata nella legislazione specifica sull'amianto e in particolare nella legge n. 257/1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e nel D.P.R. 8 agosto 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione dei piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto", rientra tuttavia nel contesto più generale del complesso corpo normativo sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e normativa di attuazione), che sviluppa anche una parte relativa alla pianificazione in materia.
Del resto, opportunamente, la stessa legge n. 257/1992, quando all'art. 10 prevede l'adozione di un Piano regionale o provinciale di protezione dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, specifica al comma 3 del medesimo art. 10 che tale Piano deve armonizzarsi con il Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 915/1982.
3.2. Classificazione dei rifiuti contenenti amianto
3.2.a. Classificazione dei rifiuti contenenti amianto ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Le disposizioni della normativa previgente inerenti alla classificazione dei rifiuti contenenti amianto sono le seguenti:
1. Art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 915/1982: "Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi".
2. Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 915/1982: "Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti".
3. Art. 2, comma 5, del D.P.R. n. 915/1982: "Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, (...), in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente".
4. Allegato al D.P.R. n. 915/1982: "... 21) Amianto (polveri e fibre);...".
5. Deliberazione C.I. 27 luglio 1984. Punto 1.2 - Classificazione dei rifiuti speciali in tossici e nocivi - del Testo allegato alla deliberazione del comitato: "Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, 4° comma, punti 1), 2) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982: 1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella Tabella 1.1 in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella Tabella stessa ...".
6. Tabella 1.1 di cui al 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984: "Amianto (polveri e fibre libere): CL (mg/kg) 100".
7. Art. 7, lett. c) della legge n. 257/1992: "Rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3".
8. Art. 12, comma 6, della legge n. 257/1992: "I rifiuti contenenti amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, coma la friabilità e la densità".
9. Punto 1) del decreto del Ministero della sanità, 6 settembre 1994: "Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale; compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)".
3.2.b. Classificazione dei rifiuti contenenti amianto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, abrogando la normativa esistente (art. 56 - abrogazione di norme), di fatto modifica la precedente struttura classificatoria dei rifiuti (speciali - tossici e nocivi) e introduce all'art. 7 il concetto di rifiuto speciale pericoloso e non pericoloso, superando la procedura analitica di accertamento; infatti la classificazione è ascrivibile direttamente al processo produttivo che ha dato origine al rifiuto.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 915/1982, che basava la classificazione sostanzialmente sulla composizione chimica dei rifiuti, rinviando all'art. 1 della delibera del C.I. 27 luglio 1984 ed alle relative tabelle allegate, il D.Lgs. n. 22/1997, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, definisce come pericolosi quei rifiuti non domestici previsti dall'Allegato D) (elenco europeo dei rifiuti pericolosi di cui alla decisione n. 94/904 di data 22 dicembre 1994 del Consiglio della Comunità europea) sulla base degli Allegati G), H) ed I). Sono diversamente qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi le sostanze e gli oggetti non contemplati dall'Allegato D) e comunque ricompresi nell'Allegato A) e provenienti dalle lavorazioni e dalle attività di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni normative citate risulta agevole classificare il rifiuto di amianto in:

Rifiuti speciali non pericolosi - rifiuti inorganici provenienti da processi termici (codice C.E.R. 10.00.00): rifiuti della fabbricazione di amianto cemento (codice C.E.R. 10.13.02); - rifiuti non specificati altrimenti (codice C.E.R. 16.00.00): apparecchiature fuori uso contenti amianto in fibre (codice C.E.R. 16.02.04) - rifiuti derivanti da processi di lavorazione dell'amianto (codice C.E.R. 16.02.06); - rifiuto di costruzione e demolizione (codice C.E.R. 17.00.00): materiale da costruzione a base di amianto (codice C.E.R. 17.01.05);
Rifiuti speciali pericolosi - rifiuti di costruzione e demolizione (codice C.E.R. 17.00.00): materiali isolanti contenenti amianto (codice C.E.R. 17.06.01); - rifiuti da processi chimici inorganici (codice C.E.R. 06.00.00): rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici (codice C.E.R. 06.07.01).
3.3. Criteri ed indirizzi per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 5, comma 1, del D.P.R. 8 agosto 1994 stabiliva che "i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata". Pertanto, ai sensi della norma testè citata, la destinazione dei rifiuti contenenti amianto poteva essere solo lo smaltimento mediante stoccaggio definitivo espressamente autorizzato in discarica controllata ed era di fatto proibito qualsiasi trattamento sui rifiuti di amianto.
Il D.Lgs. n. 22/1997 ha modificato questa situazione ed in particolare stabilisce che, dalla data di pubblicazione sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, tutti i rifiuti contenenti amianto possono essere avviati sia in discariche controllate sia in impianti di inertizzazione e trattamento, con la precisazione che i rifiuti classificati come pericolosi, a partire dal 1° gennaio 2000, devono obbligatoriamente essere trattati prima dello smaltimento in discarica. Gli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 22/1997, così come recepiti nell'ordinamento provinciale dell'art. 57 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, fissano i criteri in base ai quali vengono concesse le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di trattamento.
In ordine ai trattamenti dei rifiuti contenenti amianto, si citano, a livello indicativo, quelli della stabilizzazione-solidificazione, ad esempio, in matrici cementizie, nonchè quelli condotti per via termica.
Non si ritiene opportuno sviluppare ulteriormente l'argomento in attesa di indicazioni più precise da parte dello Stato. Il contenuto di questo capitolo, soprattutto con riferimento ai processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto, non può prescindere quindi dall'evoluzione della normativa in materia che chiarisca alcuni aspetti attuativi di quella già in vigore e definisca un quadro di riferimento più aggiornato e completo rispetto alle tematiche di cui trattasi.
3.3.a. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
L'art. 6, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994 stabilisce che "lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può avvenire in impianti già esistenti ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto".
In ordine alle tipologie di discariche controllate in cui è possibile procedere allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto è opportuno in primo luogo precisare che, come detto, il D.Lgs. n. 22/1997 ha sostanzialmente modificato i criteri di classificazione dei rifiuti, ma che, all'art. 57, ha mantenuto temporaneamente in vigore le norme regolamentari e tecniche preesistenti per lo stoccaggio definitivo sul suolo e nel suolo dei rifiuti.
Pertanto, attualmente, ai fini dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994 e della delibera del C.I. Disposizioni 27 luglio 1984, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", si identificano le seguenti tipologie di discariche:
1) discarica di II categoria tipo A: ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 8 agosto 1994, nelle discariche di II categoria tipo A, possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, alle seguenti condizioni:
a) l'amianto deve essere legato in matrice cementizia o resinoide;
b) i rifiuti devono provenire esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi (codice C.E.R. 17.01.05);
c) il contenuto di polvere e fibre libere di amianto deve essere inferiore a 100 milligrammi per chilogrammo di rifiuto;
d) devono essere adottate, eventualmente anche in sede autorizzatoria, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.
In ordine alle prescrizioni tecniche inerenti alla gestione dei rifiuti contenenti amianto nell'ambito delle discariche di II categoria tipo A, si rinvia alla circolare prot. n. 1956/98-SEGR. di data 27 agosto 1998 dell'Assessore all'urbanistica, edilizia abitativa e protezione dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente Piano. La circolare assessorile testè citata fornisce indicazioni in merito ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche per rifiuti inerti ed, in allegato, fornisce un modello di autorizzazione e di regolamento di gestione delle discariche di II categoria tipo A, anche con riferimento alle problematiche inerenti allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
2) discarica di II categoria tipo B: i rifiuti contenenti amianto che non possono essere collocati in discariche di II categoria tipo A, possono essere smaltiti in discarica di II categoria tipo B, qualora i rifiuti contengano polveri o fibre libere di amianto in concentrazioni non superiori a 10.000 mg/kg, come previsto al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, temporaneamente ancora in vigore in base all'art. 57 del D.Lgs. n. 22/1997.
In via generale, si indicano le seguenti prescrizioni tecniche per la gestione delle discariche di II categoria tipo B destinate allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto non pericolosi, con la precisazione che valgono, comunque, nei casi specifici, eventuali prescrizioni più restrittive inserite nei provvedimenti di approvazione progettuale e/o di autorizzazione all'esercizio delle singole discariche.
Le discariche devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee separati dalle altre aree della discarica destinate allo smaltimento di tipologie diverse di rifiuti. I settori o trincee devono essere realizzati su materiali dotati di bassa permeabilità e di spessore conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio di automezzi senza causare frantumazioni dei rifiuti contenenti amianto ivi depositati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno a scarsa permeabilità o di altro materiale di copertura di pari prestazioni nei confronti dell'ambiente esterno, non inferiore a 20 cm in modo da ottenere una sistemazione stabile. La ricomposizione finale dovrà prevedere un apporto di almeno un metro di terreno o altro materiale che fornisca pari prestazioni ed il ripristino dell'area conformemente alle prescrizioni autorizzatorie.
Particolari cautele dovranno essere adottate per evitare:
- la rottura degli involucri protettivi;
- la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.
Le acque di percolazione dovranno essere periodicamente sottoposte a controllo, a spese del soggetto che gestisce la discarica, per verificare che non siano superati i limiti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 recante norme di "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto";
3) discarica di II categoria tipo C: ai sensi del punto 4.2.3.3 della delibera C.I. 27 luglio 1984 le discariche di II categoria tipo C sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti, oltre quelli indicati nei punti precedenti:
- i rifiuti speciali di cui ai punti 1) e 5) del comma 4, dell'art. 2 del decreto del D.P.R. n. 915/1982; nel caso trattisi di fanghi, questi devono essere stabilizzati e palabili;
- tutti i rifiuti tossici o nocivi, tal quali o trattati, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9 ÷ 20 e 24, 25, 27, 28 dell'allegato al decreto del D.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori a 10 volte le rispettive CL.
Nelle discariche di II categoria tipo C possono essere smaltiti i rifiuti contenenti amianto pericolosi.
Tabella riassuntiva
 
Concentrazione polveri e fibre Classificazione Discarica
 
Fino a 100 mg/kg (0.01%) speciale II categoria tipo A (*) II categoria tipo B

Da 101 a 10.000 mg/kg (1%) tossico e nocivo II categoria tipo B

Oltre 10.000 mg/kg tossico e nocivo II categoria tipo C
 

(*) Limitatamente ai rifiuti contenenti amianto legati in matrice cementizia o resinoide, provenienti da attività di demolizione, costruzione o scavi.
3.3.b. Impianti per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto nella provincia autonoma di Trento
Con il presente Piano si riconosce che le discariche di prima categoria (adibite allo stoccaggio definitivo di rifiuti urbani) realizzate in provincia di Trento in conformità al Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, presentano i requisiti e le caratteristiche tecniche tipici delle discariche di seconda categoria tipo B, secondo quanto previsto dal punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984.
Sulla base in ogni caso di specifica valutazione in ordine alle singole piattaforme, potranno essere autorizzate, ai sensi delle norme vigenti, d'ufficio o su richiesta dell'ente gestore, porzioni delle discariche di prima categoria da destinare esclusivamente allo smaltimento delle tipologie di rifiuti contenenti amianto in ordine alle quali è consentito, secondo le disposizioni sopra citate, lo smaltimento in discarica di seconda categoria tipo B.
Lo smaltimento può, pertanto, avvenire in impianti già esistenti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste, in sede organizzativa ovvero nella fase di integrazione dei provvedimenti autorizzatori esistenti, apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto posti in specifici contenitori idonei ad evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, all'imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale.
Il provvedimento autorizzatorio detta le prescrizioni tecniche per la gestione della discarica, in conformità alle indicazioni generali indicate nella parte del presente Piano dedicata alle discariche di II categoria tipo B, con facoltà per il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione di subordinare le operazioni di gestione dei rifiuti contenenti amianto a prescrizioni più restrittive, in presenza di particolari esigenze di tutela ambientale.
3.4. Stoccaggio e trasporto
L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente potrà emanare - in attesa di specifiche norme tecniche statali - direttive volte ad assicurare la protezione ambientale per l'esercizio di attività di stoccaggio e di trasporto di rifiuti contenenti amianto. Tali direttive saranno divulgate a cura dell'Agenzia medesima.
4) Procedure di decontaminazione e bonifica
4.1. Disposizioni normative di riferimento
Le procedure di decontaminazione e di bonifica delle aree e degli edifici in cui è presente l'amianto sono determinate dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante norme di "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212", dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", D.M. 14 maggio 1996 recante "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257", nonchè dal D.M. 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257".
Si precisa, altresì, che nelle fasi di gestione dei rifiuti contenenti amianto derivanti dalle operazioni di bonifica dei siti contenenti amianto, devono essere osservate le prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di garantire le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno, nell'ipotesi di realizzazione di lavori di demolizione, di rimozione e di gestione dei materiali edili contenenti amianto, le imprese di bonifica e smaltimento predispongono il "Piano di lavoro per la rimozione di lastre o di altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta" di cui all'art. 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996.
L'attività di demolizione e bonifica in strutture edificate e di rimozione di materiali contenenti amianto dagli edifici, apparecchi e impianti di altro tipo, può essere intrapresa previa presentazione alle strutture di controllo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Piano di lavoro e della documentazione prevista dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 277/1991. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio del Piano e della predetta documentazione il datore di lavoro può eseguire le opere conseguenti.
L'applicazione del Piano di intervento dipende, per quanto attiene le coperture di cemento amianto "eternit", dal loro stato di conservazione. La rimozione immediata non è sempre prevista. Se il cemento amianto non si presenta in cattive condizioni si può provvedere alla temporanea conservazione trattando le superfici con resine fissanti o coprendole con un'altra copertura.
In ordine alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva, in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, avvalendosi anche del supporto tecnico e strumentale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può effettuare sopralluoghi e campionamenti di materiali sospetti, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed operative di cui al D.M. 6 settembre 1994, per eventuali futuri interventi di manutenzione o rimozione.
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari elabora un protocollo-tipo di piano di lavoro per la rimozione di lastre o di altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta, da aggiornare e da integrare in caso di emanazione di nuove disposizioni statali o provinciali.
4.2. Relazione annuale sull'attività svolta
La Ditta edile che abbia eseguito nel corso dell'anno attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, dovrà trasmettere annualmente all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, una relazione su detta attività che indichi (art. 9 della legge n. 257/1992):
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
5) Formazione e specializzazione del personale
La formazione e specializzazione del personale sono da considerarsi un presupposto essenziale per una sorveglianza efficiente delle situazioni a "rischio amianto" e contribuiscono, in modo determinante, alla gestione controllata e alla soluzione dei problemi connessi all'amianto.
Le strutture della provincia, la cui attività è finalizzata alla formazione del personale e professionale, coordinate dal Dipartimento competente in materia di organizzazione, provvedono all'elaborazione del "Piano della formazione e specializzazione" dei soggetti che operano nel settore amianto.
Il Piano della formazione e specializzazione in una prima fase si rivolge alle strutture di controllo e si articola come segue:
- seminario di informazione generale per tutti gli operatori tecnici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da estendere alle strutture tecniche dei comuni, della provincia e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, in modo da garantire una diffusa capacità gestionale di base. Si tratta di un seminario di due giornate, da ripetersi in più occasioni, stante il rilevante numero di operatori cui si rivolge;
- corso di perfezionamento per un gruppo più ristretto di operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per metterli in grado di gestire ogni problematica, anche la più complessa, collegata all'amianto. Il corso (della durata di circa 90 ore) ha carattere fortemente applicativo e si avvale di fasi di simulazione. I programmi del corso e del seminario vengono riportati in allegato (Allegato 5). Essi si attengono negli argomenti alle linee guida predisposte dalla Commissione nazionale amianto;
- corso sulle tecniche di analisi dell'amianto in microscopia ottica. Il corso (con una durata di 3 giorni) si rivolge a due operatori tecnici dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
L'avvio del seminario di informazione generale e di quello di tecniche di laboratorio è previsto successivamente all'approvazione del Piano. Ad essi segue il corso di perfezionamento.
Un'altra importante fase formativa riguarda le imprese specializzate in bonifica. Secondo il D.P.R. 8 agosto 1994, le attività di bonifica da amianto devono essere svolte da ditte i cui operatori siano addestrati in specifici e ben articolati momenti formativi secondo i programmi di cui all'art. 10 del medesimo decreto.
Il corso di perfezionamento per gli operatori pubblici è articolato in modo da costituire il momento di formazione per il personale delle ditte di bonifica. Anche questa fase formativa può dunque essere avviata in tempi ragionevolmente brevi.
Il Piano di formazione e specializzazione definisce le modalità ed i criteri per il rilascio dei titoli di abilitazione ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.P.R. 8 agosto 1994.
6) Strumentazione tecnica per l'analisi dell'amianto
Come previsto dall'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994, le strutture provinciali competenti alla sorveglianza e al controllo delle situazioni a "rischio amianto", dovranno avere a disposizione per l'analisi dell'amianto la seguente strumentazione:
1) un microscopio elettronico a scansione;
2) diffrattometro per la microanalisi RX a dispersione energetica e/o spettrofotometro IR;
3) un microscopio ottico a contrasto di fase;
4) la strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
Ove, in relazione all'entità delle analisi da eseguire, non appaia economicamente giustificata l'acquisizione di tutte le strumentazioni sopra individuate o opportuna la specializzazione professionale su singoli apparecchi, la struttura competente può avvalersi della collaborazione di altri laboratori o istituti specializzati
Allegato 1
Fac-simile di scheda di censimento riportata nell'Allegato A del D.P.R. 8 agosto 1994
Ditta ....................................................................................................................................
con sede legale in Via ....................................................................... n. .............................
comune di ..........................................................................................................................
provincia di ............................................................................................. cap ....................
tel. n. .......................................................................... fax n. ..............................................
iscrizione CCIAA n. .............................................................................................................
Unità produttiva sita in Via ........................................................................ n. .....................
comune di ..........................................................................................................................
provincia di ............................................................................................. cap ....................
tel. n. ..................................................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................................................
esercente l'attività di ...........................................................................................................
............................................................................................................................................
codice ISTAT ......................................................................................................................
codice INAIL .......................................................................................................................
Titolare o legale rappresentante ..........................................................................................
nato a ...................................................................................... il ........................................
residente in Via ........................................................................................... n. ...................
comune di ........................................................ provincia di ..............................................
cap ............................................................. tel. n. ..............................................................

- utilizza o ha utilizzato amianto o materiali contenenti amianto nelle proprie attività produttive? sì no
se sì quali .....................................................
fino a quando .................................................
- sono presenti in azienda materiali contenenti amianto utilizzati come coibenti di strutture o impianti? sì no
- ha operato nelle attività di smaltimento di amianto o materiali contenenti amianto? sì no
- ha operato nelle attività di bonifica di amianto o materiali contenenti amianto? sì no
se sì, specificare: o confinamento/sovracopertura
o rimozione
o rimozione
- ha rifiuti contenenti amianto stoccati nel perimetro occupato dall'azienda? sì no
- ha già presentato notifica di attività?
ai sensi art. 25 D.Lgs. n. 277/1991
ai sensi art. 9 legge n. 257/1992
(data) ...............................................
(luogo) ..............................................
Allegato 2
Bozza di avviso ai proprietari di immobili
IL SINDACO
Visto l'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che prevede a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Visto che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della legge n. 257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;
Visto che il 5° comma dell'art. 12 della legge n. 257/1992 impone ai proprietari di immobili di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (ex USL) la presenza di amianto floccato o in matrice friabile;
Considerato che il censimento degli edifici è indispensabile affinchè, in conformità al 1° comma dell'art. 12 della legge n. 257/1992, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari effettui l'analisi del rivestimento degli edifici;
Visto l'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 251 del 26 ottobre 1994) "Atto di indirizzo e decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto" che indica gli elementi informativi minimi per gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, i blocchi di appartamenti e per le singole unità abitative;
Considerato che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, locali aperti al pubblico, ecc. (2° comma, art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994), e, almeno nella prima fase, carattere facoltativo per le singole unità abitative private (4° comma, art. 12, D.P.R. 8 agosto 1994);
Considerato che la provincia autonoma di Trento ha inviato a tutti i comuni della provincia il modello di scheda per il censimento degli immobili pubblici e privati ricordando, contestualmente, di esporre nel territorio comunale un avviso rivolto ai proprietari degli immobili e/o locali richiamati nei commi 2 e 4 dell'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994;
Avvisa
Presso l'ufficio ............................................. di questo comune sito in ............................. telefono n. ..................................... sono disponibili le schede per il censimento degli edifici pubblici e privati richiamati, rispettivamente, dal comma 2 e del comma 4 dell'art. 12 del D.P.R. 8 agosto 1994.
Il ritiro delle schede per censimento può avvenire presso il citato ufficio comunale tutti i giorni dalle ore ................. alle ore ..................
Le schede, debitamente compilate dal proprietario, o dall'amministratore, o dal legale rappresentante/dirigente dell'immobile o dei locali, vanno inviate e/o consegnate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico.
Eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio ......................................... di questo comune nei giorni di ....................................................... dalla ore ............................... alle ore ........................
Data ................................................
Il Sindaco
Allegato 3
Fac-simile di scheda di autonotifica della presenza
di amianto in matrice friabile negli edifici
a) Dati relativi al proprietario dell'edificio
Cognome e nome ...............................................................................................................
Data e luogo di nascita .......................................................................................................
Residenza ..................................................................... telefono .......................................
Denominazione della società ..............................................................................................
(Per le società indicare i dati del legale rappresentante, per i condomini quelli dell'amministratore)
Sede ................................................................. tel. ............................ fax .........................
Partita IVA e/o codice fiscale ...............................................................................................
b) Dati relativi all'edificio
Indirizzo ..............................................................................................................................
Uso a cui è adibito ...............................................................................................................
Tipo di fabbricato:
o prefabbricato
o parzialmente prefabbricato
o tradizionale
o interamente metallico
o in metallo e cemento
o in amianto-cemento
o non metallico
Data di costruzione ...................................... Area totale ..............................................
n. piani ....................................................... n. locali ...........................................................
Ditta costruttrice:
denominazione ....................................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................................................
Telefono ..............................................................................................................................
Se prefabbricato:
Ditta fornitrice:
denominazione ...................................................................................................................
indirizzo ..............................................................................................................................
telefono ...............................................................................................................................
Numero occupanti ...............................................................................................................
ditta/e incaricata/e della manutenzione ...............................................................................
c) Dati relativi ai materiali contenenti amianto (indicare tipo di materiale e estensione)
o materiali che rivestono superfici a spruzzo o a cazzuola
o rivestimenti isolanti di tubi e caldaie
o pannelli interni
o altri materiali
Firma ....................................................................
(luogo) .................................................................. (data) ...................................................
Allegato 4
Elenco degli enti e delle associazioni cui inviare la richiesta di notifica dati
sugli immobili di proprietà con amianto in matrice friabile
- Regione - province - comuni
- Azienda provinciale per i servizi sanitari e singole strutture ospedaliere
- Ferrovie dello Stato
- ENEL
- TELECOM
- Aziende municipalizzate
- Poste e telecomunicazioni
- Università
- Vigili del fuoco
- Caserme, ministri, dogane
- I.T.E.A.
- Circoli sportivi (palestre e piscine)
- Circoli ricreativi
- Aziende di trasporto
- Case di cura
- Banche
- Cinema e teatri
- Associazioni di amministratori di condomini
- Associazioni piccoli proprietari
- Istituti assicurativi
- Chiese e Curia
- Alberghi e strutture ricettive
- Centri commerciali al dettaglio ed all'ingrosso
- Associazioni di categoria
Allegato 5
Programma di formazione del personale addetto al controllo
dell'attività di bonifica di amianto
Nel definire il Piano regionale amianto di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1994, la provincia autonoma di Trento ha attribuito una particolare importanza alla formazione degli operatori delle strutture territoriali di controllo, così come richiamata all'art. 10, comma 9, dello stesso D.P.R.
Spetta a questi operatori garantire una delle fasi più importanti del Piano e cioè un'articolata attività di vigilanza e controllo, che viene riassunta negli artt. 7, 8 e 9 del citato D.P.R., nei confronti di aziende, attività, edifici e discariche, nelle quali si ipotizza l'esistenza di un problema amianto.
Programma
Seminari di informazione generale
- Amianto. Rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto. I meccanismi di patologia. Il problema delle basse dosi di esposizione;
- tipologie dell'amianto in opera. Come si presenta, dove si trova (audiovisivi - valutazione di campioni);
- la legislazione in materia. Le normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente. Obblighi e responsabilità dei diversi soggetti. Il ruolo dei Dipartimenti di prevenzione;
- cenni sul Piano regionale amianto;
- i comportamenti da adottare in presenza di manufatti con amianto.
Corso di perfezionamento
1. Le norme di riferimento
- La legislazione in materia. Normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente. Obblighi e responsabilità dei diversi soggetti. Le competenze del personale addetto ai controlli con specifico riferimento alle funzioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994;
- il Piano regionale amianto, come momento centrale della gestione del rischio amianto. Sua lettura ed interpretazione. La gestione e l'uso degli archivi relativi a Ditte, attività, edifici, discariche (esercitazione).
2. L'amianto in opera
Il decreto 6 settembre 1994;
- i criteri tecnici per valutare l'amianto in opera e le scelte conseguenti (sopralluoghi - audiovisivi - esami di campioni);
- individuazione e valutazione dell'amianto friabile (sopralluoghi - audiovisivi);
- la quantificazione del rischio mediante algoritmi;
- i rapporti con l'utenza e la "paura" dell'amianto. Comportamenti corretti nelle fasi di controllo e di sorveglianza. Informazione dei lavoratori e dei cittadini.
3. Le bonifiche e la gestione dei rifiuti
- Disposizioni normative in materia di classificazione e gestione dei rifiuti contenenti amianto;
- le diverse tecniche di bonifica. Vantaggi e svantaggi. I requisiti di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente durante una bonifica di amianto in matrice friabile e durante l'asporto di materiali in cemento - amianto;
- criteri di valutazione dei piani di lavoro ex art. 34, D.Lgs. n. 277/1991;
- tecniche di valutazione di una bonifica in atto (cantiere attrezzato e tecniche di glove bag) (esercitazioni in cantieri di bonifica reali e mediante simulazione);
- il corretto uso dei mezzi protettivi individuali, ivi compresi il loro controllo e manutenzione;
- prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza;
- la sorveglianza nelle diverse fasi di gestione del rifiuto amianto (sopralluoghi - verbali);
- esempi significativi di bonifiche condotte in Italia.
4. Tecniche analitiche
- Tecniche di campionamento in aria e da manufatti. Cenni sui metodi analitici in microscopia ottica ed elettronica. La verifica di qualità nelle analisi di laboratorio.
5. Le problematiche sanitarie
- Finalità e gestione del controllo sanitario dei lavoratori. Gli archivi degli esposti.
6. L'amianto nell'ambiente esterno
7. I sostituti dell'amianto