Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 20 giugno 1988
Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
 

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;
Visti gli articoli 153 e 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1975, n. 780;
Visto l'art. 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevedeva l'emanazione di una nuova tariffa dei premi per il settore industriale da valere con effetto dal 1° gennaio 1984;
Visto l'art. 23 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1985;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155, che ha rinviato tale termine al 1° gennaio 1986;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che ha ulteriormente rinviato il termine anzidetto al 1° gennaio 1987;
Visti l'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, l'art. 5 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, l'art. 5 del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, l'art. 6 del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 244 e l'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, che hanno rinviato il termine al 1° gennaio 1988;
Visti l'art. 6 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442 e l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, che hanno fissato il suddetto termine al 1° luglio 1988;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1978;
Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL nella seduta del 18 maggio 1988, concernente la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1977 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1976, un tasso medio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi nella misura unica del 7,50 per mille, misura confermata, con decorrenza 1° gennaio 1979, con decreto ministeriale 1° febbraio 1979;
Ritenuto che l'assicurazione contro la silicosi per le aziende produttrici di laterizi debba essere regolata secondo le norme di carattere generale;
Ritenuta la necessità di approvare la tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e relative modalità di applicazione;
Decreta:
1. E' approvata, nel testo annesso al presente decreto e con effetto dal 1° luglio 1988, la nuova tabella dei tassi per la determinazione del premio supplementare per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, e relative modalità di applicazione.
2. L'assicurazione contro la silicosi per il settore delle aziende produttrici di laterizi è regolata secondo le norme di carattere generale.
3. Sono abrogati i decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 7 ottobre 1977 (3) e 1° febbraio 1979 (4).


ALLEGATO

Percentuale di incidenza dei salari specifici riflettenti i lavoratori esposti al rischio della silicosi edasbestosi sul complesso delle mercedi erogate atutti i lavoratori
Quota di aumento da apportarsi al tasso stabilito in base al decreto ministeriale 18 giugno 1988 (decreto di approvazione della tariffa dei premi) concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione di tutti i lavoratori
fino a 2,50 per cento
4,50 per mille
2,51 - 5,00 »
7,00 »
5,01 - 7,50 »
9,00 »
7,51 - 10,00 »
11,50 »
10,01 - 12,50 »
14,00 »
12,51 - 15,00 »
16,00 »
15,01 - 17,50 »
18,50 »
17,51 - 20,00 »
20,50 »
20,01 - 22,50 »
23,00 »
22,51 - 25,00 »
25,50 »
25,01 - 27,50 »
27,50 »
27,51 - 30,00 »
30,00 »
30,01 - 32,50 »
32,00 »
32,51 - 35,00 »
34,50 »
35,01 - 37,50 »
37,00 »
37,51 - 40,00 »
39,00 »
40,01 - 42,50 »
41,50 »
42,51 - 45,00 »
43,50 »
45,01 - 47,50 »
46,00 »
47,51 - 50,00 »
48,50 »
50,01 - 52,50 »
50,50 »
52,51 - 55,00 »
53,00 »
55,01 - 57,50 »
55,00 »
57,51 - 60,00 »
57,50 »
60,01 - 62,50 »
60,00 »
62,51 - 65,00 »
62,00 »
65,01 - 67,50 »
64,50 »
67,51 - 70,00 »
66,50 »
70,01 - 72,50 »
69,00 »
72,51 - 75,00 »
71,50 »
75,01 - 77,50 »
73,50 »
77,51 - 80,00 »
76,00 »
80,01 - 82,50 »
78,00 »
82,51 - 85,00 »
80,50 »
85,01 - 87,50 »
83,00 »
87,51 - 90,00 »
85,00 »
90,01 - 92,50 »
87,50 »
92,51 - 95,00 »
89,50 »
95,01 -100,00 »
92,00 »


MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TABELLA DEI TASSI PER LA
DETERMINAZIONE DEL PREMIO SUPPLEMENTARE CONTRO LA SILICOSI E
L'ASBESTOSI.

Articolo 1
Tasso medio per la determinazione del premio supplementare
1. Il tasso medio per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 153 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche, da corrispondersi dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, viene fissato in conformità all'apposita tabella stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 154 del citato testo unico, in relazione all'incidenza delle retribuzioni specifiche, riflettenti i dipendenti esposti ad inalazioni di silice libera o amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti assicurati dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, eccetera.
2. Nel calcolo del rapporto di incidenza di cui al comma precedente, sono considerate retribuzioni specifiche quelle afferenti alle giornate di paga dei dipendenti adibiti alle lavorazioni morbigene, anche nel caso in cui detta adibizione sia limitata a parte delle giornate stesse.
3. Ove il datore di lavoro eserciti in più luoghi lavori classificabili alla stessa voce di tariffa inclusi in una unica posizione assicurativa e solo per alcuni di detti lavori sussista il rischio di silicosi-asbestosi, il rapporto di incidenza sarà determinato assumendo a base del calcolo del premio le retribuzioni specifiche e complessive del singolo lavoro che comporta il rischio.

Articolo 2
Oscillazione del tasso medio
1. Il tasso per il calcolo del premio supplementare potrà essere applicato in misura inferiore o superiore rispettivamente a non più del dieci per cento di quello indicato nella tabella, in rapporto alla effettiva entità intrinseca del rischio, ed a non più del venticinque per cento in relazione all'attuazione o meno, da parte del datore di lavoro, di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione delle due citate malattie professionali.
2. Il datore di lavoro per ottenere la riduzione di cui al comma precedente deve spedire alla sede dell'INAIL territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza motivata, fornendo i dati e la documentazione riguardanti l'entità intrinseca del rischio e le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.
3. In caso di accoglimento, la riduzione connessa alla effettiva entità intrinseca del rischio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell'istanza stessa; la riduzione connessa all'attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le predette misure ed i mezzi citati.
4. Qualora l'istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.

Articolo 3
Variazione del tasso medio
1. L'INAIL, qualora risulti una entità intrinseca del rischio superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori o la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione previste dalle norme che disciplinano la materia, procede alla rettifica del tasso secondo i criteri di cui al precedente art. 2. Il relativo provvedimento è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro, con adeguata motivazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e decorre dalla data in cui doveva essere applicata l'esatta misura del tasso di premio supplementare.

Articolo 4
Contenzioso amministrativo
1. Avverso i provvedimenti dell'INAIL riguardanti la misura del tasso di premio supplementare, ai sensi del precedente art. 2, il datore di lavoro può ricorrere direttamente alla commissione di cui all'art. 39 del citato testo unico nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del testo unico medesimo, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'INAIL opposizione da spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.
2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia dell'INAIL, l'opposizione stessa si intende respinta.
3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dall'INAIL, oppure nel caso di mancata pronuncia dell'INAIL stesso nel termine di cui al precedente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso alla predetta commissione nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del menzionato testo unico.
4. Nella opposizione alla sede dell'INAIL o nel ricorso alla commissione medesima, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.
5. Avverso le decisioni della citata commissione il datore di lavoro può proporre, nel termine e con le modalità previsti dall'art. 49 del menzionato testo unico, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre la sospensione degli effetti della decisione emanata dalla suddetta commissione.

Articolo 5
Pagamento del premio in caso di ricorso
1. Il datore di lavoro che promuove ricorso alla citata commissione, ai sensi del precedente art. 4, deve effettuare il pagamento del premio supplementare nella misura in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2. Intervenuta la decisione della predetta commissione, il premio supplementare è liquidato in base alla misura del tasso fissata dalla stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del menzionato testo unico.

Articolo 6
Norme transitorie
1. Per le attività assicurate anteriormente al 1° luglio 1988, l'INAIL, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro i sei mesi successivi a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della tabella dei tassi medi per la determinazione del premio supplementare contro il rischio di silicosi ed asbestosi da valere con effetto 1° luglio 1988, comunica al datore di lavoro la nuova misura del tasso medio di premio supplementare per la predetta assicurazione, calcolata sulla base della percentuale d'incidenza di cui al precedente art. 1 che ha dato luogo alla determinazione del tasso di premio supplementare anticipato per l'anno 1988.
2. L'oscillazione del tasso supplementare eventualmente applicata ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 novembre 1978 deve essere mantenuta sul nuovo tasso medio di premio supplementare rapportandola proporzionalmente alla nuova misura dell'oscillazione stabilita dal precedente art. 2.

Articolo 7
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti modalità, valgono, ove compatibili, le disposizioni contenute nelle modalità per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1988, n. 151.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3) Riportato al n. B/XXXVI.
(4) Modifica il D.M. 14 novembre 1978, riportato al n. C/V.