Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915

Attuazione delle Direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 343 del 15/12/1982)

 

 

 

TITOLO I

Art. 1. Principi generali. -
Art. 2. Classificazione rifiuti. -
Art. 3. Obblighi dello smaltimento dei rifiuti. -
Art. 4. Competenze dello Stato. -
Art. 5. Comitato interministeriale. -
Art. 6. Competenze delle regioni. -
Art. 7. Competenze delle province. -
Art. 8. Competenze dei comuni. -
Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti. -
Art. 10. Autorizzazione per la discarica. -
Art. 11. Accessi ed ispezioni. -
Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti. -

TITOLO II - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13. Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti. - Art. 14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili. - Art. 15. Veicoli a motore, rimorchi e simili. -

TITOLO III - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Art. 16. Autorizzazioni. -
Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni. -
Art. 18. Documenti per il trasporto. -
Art. 19. Registri di carico e scarico. -
Art. 20. Costi. -

TITOLO IV

Art. 21. Disposizioni fiscali e finanziarie. -
Art. 22. Proroghe. -
Art. 22 bis. -
Art. 23. Agevolazioni agli investimenti. -

TITOLO V - Sistema sanzionatorio.

Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.

ALLEGATO

- § -

NOTE

N.B. Il presente D.P.R. è stato abrogato dall'art.56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".

________________

Si ritiene utile riportare anche la premessa del presente D.P.R. In materia cfr. pure il D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1987, n. 441, e il D.M. 21 giugno 1991, n. 324 .

Art. 2, comma 3, num. 1: il numero è stato così rettificato con avviso pubblicato nella G. U. 24 dicembre 1982, n. 353 .

Art. 3, comma ultimo: il comma è stato abrogato dall'art. 3, D.L. 9 settembre 1988, n. 397 .

Art. 5, comma 1: le funzioni di cui al presente comma sono state trasferite al Ministero dell'ambiente dall'art. 2. L. 8 luglio 1986, n. 349 . Cfr la Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984.

Art. 21, alinea 1: l'alinea è stato così modificato dall'art. 25, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 .

Art. 21, comma 1: la parte finale del comma si omette, in quanto sostituisce gli artt. 268-272 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, articoli fra l'altro abrogati dall'art. 80, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 22: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 25, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 .

Art. 22 -bis: l'articolo è stato aggiunto dall'art. 11, L. 27 dicembre 1983, n. 730.

N.B. L'art. 1 del D.P.C.M. 6 luglio 1995 ha approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale (M.U.D.) da utilizzarsi, a decorrere dalle dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 1996 con riferimento all'anno 1995, per la dichiarazione sostituiva degli obblighi di denuncia, dichiarazione o comunicazione periodiche connesse all'attuazione delle norme indicate nell'articolo stesso (tra cui l'art. 8 e 11 del presente decreto).

__________

 

N.B. : Attenzione! il testo riportato va integrato a cura del lettore con le modifiche provvisoriamente apportate dal D.L. 6 settembre 1996, n. 462 e successive reiterazioni.

 

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n.76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art.1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;

Emana il seguente decreto:

TITOLO I

Art. 1. Principi generali. -

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art. 2. Classificazione rifiuti. -

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in:

urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

f) agli esplosivi.

Art. 3. Obblighi dello smaltimento dei rifiuti. -

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.

Compete, altresì, ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

[Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente].

Art. 4. Competenze dello Stato. -

Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunità economiche europee.

Art. 5. Comitato interministeriale. -

Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.

Art. 6. Competenze delle regioni. -

Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62;

c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4.

I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;

f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7. Competenze delle province. -

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8. Competenze dei comuni. -

I comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art. 2;

b) le norme per assicurare la tutela igienicosanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun comune è tenuto a fornire alla regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.

Art. 9. Divieto di abbandono dei rifiuti. -

È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 10. Autorizzazione per la discarica. -

La discarica non autorizzata è vietata.

I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5) dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:

la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;

le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

Art. 11. Accessi ed ispezioni. -

Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorità di controllo, nonché trasmettere, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.

Art. 12. Ordinanze contingibili e urgenti. -

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneoa speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

Art. 13. Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti. -

I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili.

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.

Art. 15. Veicoli a motore, rimorchi e simili. -

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a).

Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III - Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Art. 16. Autorizzazioni. -

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

a) la raccolta ed il trasporto;

b) lo stoccaggio provvisorio;

c) il trattamento;

d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto;

nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto;

nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato:

l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;

le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura;

la durata massima dell'esercizio della discarica;

le modalità di ricopertura della discarica esaurita;

le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.

Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni. -

Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

Art. 18. Documenti per il trasporto. -

Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione;

natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;

nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19. Registri di carico e scarico. -

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;

per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20. Costi. -

Ai costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si applica il disposto dell'art. 13.

TITOLO IV

Art. 21. Disposizioni fiscali e finanziarie. -

Con effetto dal primo gennaio 1984 la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come appresso:

[...]

Art. 22. Proroghe. -

Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'articolo 273 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 22 bis. -

Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984.

Art. 23. Agevolazioni agli investimenti. -

Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di società consortili anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. [217] 127, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti.

In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti.

Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizi e previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalità ed i criteri riportati nei precedenti commi.

TITOLO V - Sistema sanzionatorio.

Art. 24.

Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da lire 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 25.

I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad 1 anno è con l'ammenda da lire 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 26.

Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 27.

I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammmenda sino a L. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17.

Art. 28.

Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 29.

Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad 1 anno e dell'ammenda da L.2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 30.

Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32 ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 31.

Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda alla autorità competente.

La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantità annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.

Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000.

L'autorità competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 32.

Sono fatte salve le previgenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle regioni e dagli enti locali in quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se più restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali.

Sino all’entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 1, primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti.

Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica la pena prevista all'art. 31, terzo comma.

Art. 33.

Per la prima applicazione le competenze di cui all'art. 4, lettere b), d), e), f), g), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983.

Le competenze di cui all'art. 6, lettere a), b), f), sono esercitate entro 18 mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.

Le regioni stabiliscono il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto.

Tale termine non potrà, comunque, superare il 31 dicembre 1986.

Art. 34.

Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO

1) Arsenico e suoi composti;
2) Mercurio e suoi composti;
3) Cadmio e suoi composti;
4) Tallio e suoi composti;
5) Berillio e suoi composti;
6) Composti di cromo esavalente;
7) Piombo e suoi composti;
8) Antimonio e suoi composti;
9) Fenoli e loro composti;
10) Cianuri, organici ed inorganici;
11) Isocianati;
12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
13) Solventi clorurati;
14) Solventi organici;
15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
17) Composti farmaceutici;
18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
19) Eteri;
20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
21) Amianto (polveri e fibre);
22) Selenio e suoi composti;
23) Tellurio e suoi composti;
24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
25) Metalli carbonili;
26) Composti del rame solubili;
27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
28) Policloro difenili, policlorotrifenili e loro miscele.