Aspetti tecnici, omologativi e normativi relativi ai materiali sostitutivi dell’amianto

Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato - Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitivitą Divisione – V

S. Della Lena

 

 

 

Riassunto Intervento

 

Iter del Decreto 12.2.1997

Il D.M. 12.2.1997, ha la sua fonte normativa nell’articolo 6 della legge 257 del 27 marzo 1992. La Commissione interministeriale amianto nel marzo 1995 emise un documento nel quale venivano indicati i criteri attraverso i quali si sarebbero potuti identificare i materiali di sostituzione dell’amianto. Tali criteri davano massimo risalto ai rischi sanitari e ambientali e non tenevano assolutamente conto della necessitą di uso dei materiali e dei prodotti contenenti gli stessi. Comunque in base a queste indicazioni fu costruito il DM 12.2.97 attraverso il lavoro dei tre dicasteri interessati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel giugno del 1996 il testo definitivo fu diramato per la firma dei Ministri e nel marzo 1997 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

Meccanismo

Il decreto si basa sulla autocertificazione resa dal titolare dell’azienda produttrice, utilizzatrice oppure importatrice del materiale sostitutivo dell’amianto. Sebbene imperfetto il meccanismo della autocertificazione ad oggi sembra essere l’unica strada percorribile per avere uno strumento realmente funzionante. A corredo della autocertificazione devono essere forniti dei certificati di analisi e le schede di sicurezza del materiale oggetto della richiesta. Il materiale deve rispettare integralmente i requisiti indicati nell’allegato 2. La "omologazione" viene concessa per un periodo non superiore ai tre anni ed č facoltą del Ministero dell’Industria revocare la stessa o in base a proprie valutazioni tecniche fatte sulla base dei dati ricevuti dall’azienda sentito il parere della Commissione Interministeriale amianto, oppure in base al risultato dei controlli effettuati dalle autoritą competenti in materia di sanitą ed ambiente, oppure in base a nuove indicazioni date dalla Commissione Interministeriale Amianto. Il Ministero dell’Industria cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un elenco nel quale sono riportati i nomi delle aziende e dei materiali che hanno presentato ed ottenuto la "omologazione" il primo elenco č stato pubblicato nell’aprile 1998.

 

Allegato 2

Vengono indicati i requisiti che devono essere integralmente soddisfatti dai materiali siano essi o non ad abito fibroso.

 

Materiali assoggettati al D.M. 12.2.1997

Vengono elencati i materiali che dalla data di entrata in vigore del Decreto in questione hanno ricevuto dal Ministero dell’Industria il parere favorevole riguardo la "omologazione". Ne vengono brevemente descritte le caratteristiche, vengono indicate le quantitą annue del loro impiego ed infine vengono indicati i settori di utilizzo e la loro percentuale di uso nei vari prodotti.

 

Proposta di modifica del DM. 12.2.1997

Viene presa in considerazione l’ipotesi di modifica dell’allegato 2 in base alla esperienza sino ad oggi fatta. Una prima necessaria modifica č quella di includere nell’allegato, dei criteri che tengano conto della biopersistenza, della biosolubilitą e della durabilitą delle fibre inalate. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alle indicazioni tecniche date dalla direttiva comunitaria 97/69/EC del 5.12.1997 di recente recepimento da parte del Ministero della Sanitą. Infine sembrerebbe opportuno togliere il riferimento alla classificazione fatta dalla CCTN (Commissione consultiva tossicologica nazionale) ed inserire la classificazione delle sostanze pericolose in base ai criteri della Commissione Europea.

 

 

D.M. 12.2.97 Iter

Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto

( legge 27 marzo 1992 art. 4)

 

 

Parere espresso il 3 marzo 1995

(dą massimo rilievo ai rischi sanitari ed ambientali non tenendo assolutamente conto della necessitą d’uso dei materiali e dei prodotti che li contengono)

 

 

D.M. 12.2.97 Iter

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Coordinamento amministrativo Testo proposto da MICA

Articolato: Ministero dell’Industria - Ministero Ambiente - Ministero della Sanitą

 

Allegati: Istituto Sup. Sanitą – ISPESL - Ispettorato tecnico MICA

 

 

Testo definitivo alla firma dei Ministri Giugno 1996

 

In G.U. il 13 marzo 1997

 

 

D.M. 12.2.97 Meccanismo

 

Durata 3 anni dalla richiesta

Revoca da parte del MICA

  1. Indicazioni fornite dalla Commissione Interministeriale Amianto

  2. Valutazione tecniche sui dati forniti (sentita la Commissione)

  3. Controlli delle autoritą competenti

 

 

 

DM 12.2.97 ALLEGATO 2

Materiali non ad abito fibroso (l/d < 3)

 

  1. Devono essere esenti da amianto

  2. Non devono contenere in conc. totale maggiore od uguale a 0.1 % le sostanze elencate nell’allegato 1 al D.M. 16.2.93 e succ. mod. classificate cancerogene di cat. 1 o 2 ed etichettate T R45 e T R49

  3. Non devono essere classificate dalla CCTN in cat. 1 o 2

  4. Non devono essere classificate dallo IARC in 1 o 2a

  5. Non devono dar luogo a rifiuti classificabili come tossici e nocivi

 

    Materiali ad abito fibroso (l/d > 3)

  1. Il diametro medio geometrico delle fibre deve essere > 3 micron

  2. Le fibre con diametro medio geometrico < 3 micron devono essere contenute in percentuale minore del 20 %.

  3. Non devono contenere fibre che abbiano la tendenza a fratturarsi lungo l’asse longitudinale. Qualora le contengano non devono essere classificati dalla CCTN in 1 o 2 o dallo IARC in 1 o 2 a

 

 

Materiali assoggettati al D.M. 12.2.97

 

Fibre artificiali Inorganiche

 

Ų Fibra di acciaio 1703 t/annue

 

Ų Fibra di carbonio 154 t/annue

 

Ų Fibra di ottone 96 t/annue

 

Ų Fibra di vetro 10431 t/annue

 

Ų Fibra minerale 12 t /annue

 

Ų Lana di roccia 195 t/annue

 

 

Fibre artificiali organiche

 

Ų Fibra acrilica 18 t/annue

Ų Fibra aramidica 118 t/annue

Ų Fibra di acrilonitrile 28 t/annue

Ų Fibra di poliacrilonitrile 12 t/annue

Ų Fibra di polietilene 900 t/annue

Ų Fibra di polipropilene 9 t/annue

Ų Fibra di polivinil alcool (P.V.A.) 7.796 t/annue

Ų Fibra fenolica 7 t/annue

 

 

Fibre naturali inorganiche

 

Ų Sepiolite 1.268 t/annue

Ų Wollastonite 101 t/annue

 

 

Fibre naturali organiche

 

Ų Fibra di cellulosa 17.969 t/annue

Ų Fibra di cotone 1 q/annuo

 

 

Campi di applicazione

Canne fumarie (107.500 t/annue)

Materiali per coperture (306.550 t/annue)

Tubi e raccordi ( 7.000 t/ annue)

Materiale di attrito ( 13.665 t/ annue)

Isolanti termoacustici ( 10.230 t/annue)

Materiali porosi per bombole ( 110 t/annue)

Guarnizioni per auto ( 900 t/annue)

 

Proposta di modifica Al DM 12.2.97

Introduzione nell’allegato 2 di criteri che tengano conto di:

  1. durabilitą

  2. biosolubilitą

  3. biopersistenza

 

Massima attenzione alle indicazioni riportate dalla Direttiva 97/69/EC del 5.12.1997

- diametro medio geometrico ponderato ( 6 micron) - tenore di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ( 18 %)

Sganciamento dalla classificazione della CCTN

Classificazione della CE

Suggerimenti sulla riscrittura dell’allegato 2 possono essere inoltrati a: amianto@minindustria.it

Gli allegati al D.M. ed i moduli IP e IU sono scaricabili dal sito www.minidustria.it