Aliquota I.V.A. per lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto

di Ing. Sergio Clarelli

 

 

 

I rifiuti contenenti amianto sono definiti dal 1° comma lettera c) dell'art. 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, come i "Materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre dì amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3".

L’art. 12 comma 6 della citata L. 257/1992 prevede che i rifiuti di amianto siano "…classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'".

Inoltre il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 di "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti dì imballaggio" (cosiddetto decreto Ronchi, modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, cosiddetto decreto Ronchi bis, e dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426) abrogando la normativa esistente (all'art. 56), sostituisce la precedente classificazione dei rifiuti in speciali / tossici e nocivi con la nuova che li distingue in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dalla lettura integrata di entrambe le normative (L. 257/1992 e d.lgs. 22/97), è possibile definire:

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali di costruzione a base di amianto (con codice C.E.R. - Catalogo Europeo dei Rifiuti - 17 01 05), (Materiali contenenti Amianto in matrice compatta come ad es. il cemento amianto o Eternit) come rifiuti speciali non pericolosi;

- i rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali isolanti contenenti amianto (codice C.E.R. 17 06 01), (Materiali contenenti Amianto in matrice friabile) come rifiuti speciali pericolosi.

Per quanto concerne l’aliquota I.V.A. per i rifiuti, in base al D.P.R. n. 633/72, tabella A, parte III, e successive modifiche ed integrazioni, si applica l’aliquota del 10% nei seguenti casi:

A)     prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di:

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilabili a rifiuti urbani per qualità e quantità; ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g);

  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiaggie marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

  1. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

B)    prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, sia l’attività di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto sia il semplice smaltimento degli stessi rifiuti sono assoggettate all’Aliquota I.V.A. del 20%.

 

 

31/05/1999