Morte per esposizione all'amianto: condanna del datore di lavoro per omicidio colposo

Sentenza 8 novembre 2002, n. 760 - Tribunale Pisa

 

 

 

 

 

Nel delitto di omicidio colposo consistente in un tumore professionale da amianto, versa in colpa il datore di lavoro che, pur se abbia rispettato i cosiddetti valori limite di esposizione ad amianto nei luoghi di lavoro, non si sia attenuto al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile nell’attuazione delle misure di prevenzione contro le polveri di tale sostanza, in quanto i valori-limite, se introducono un elemento di maggior certezza, non stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo.

Lo ha stabilito il Tribunale di Pisa, con la sentenza n.760 dell'8 novembre 2002, riconoscendo altresì la penale responsabilità, oltre che dei direttori di stabilimento che si sono succeduti, anche degli addetti alla sicurezza ed igiene del lavoro dello stabilimento in quanto gli stessi avevano assunto una posizione di garanzia ed erano destinatari degli obblighi di prevenzione stabiliti dalla legge.

 

N. 760/02 SENT.
In data 8/1.1/2002 N. 159u/02 R. G.
N. 6837/97 N.R. N. 1352/98 G.I.P.
 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI PISA

Sezione Penale ­

In composizione monocratica
 


Nella persona di: Dr. Angelo PERRONE Alla pubblica udienza dell'8/11/2002

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

1) M.M. nato a Pisa il .............. residente a Caparmori (LU),­ via ............
2) G.A. nato a Castelnuovo Garfagnana il .................. ivi residente, via ..............
3) D.L. nato a Napoli il ........... residente a Bergamo, Via ..............elettivamente domiciliato ex art. 161 C.P.P. in Genova c/o Avv.ti Umberto Garaventa, Andrea Garaventa e Giancarlo Scicchitano
4) T.R. nato a Pisa il ............ ivi residente - via ..................
5) V.M. nato a Gallipoli il ............ residente a Pontedera - via ­.......

allontanare il lavoratore dalla esposizione sebbene lo stesso fosse risultato affetto da silicosi polmonare e ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnategli, di informarsi ed informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti dall' amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi, con la conseguenza che il C. decedeva per le predette cause.

In Pisa, il 18=7=1996

Con l'intervento del P.M. Dr. Giovanni Porpora
Dei difensori di fiducia degli imputati M.F., G.A., ......, Avv.ti Giancarlo Scicchitano e Umberto Garaventa, del Foro di Genova; dei difensori di fiducia dell'imputato B.L. ........., Avv.ti Andrea e Umberto Garaventa, del difensore di fiducia dell'imputato V.M., Avv. Chiara BonaG., del Foro di Pisa; del difensore di fiducia delle parti civili, Avv. Giovanni Montana, del Foro di Pisa.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

Il Pubblico Ministero chiede la condanna degli imputati M.M. e G.A. alla pena di anni 1 di reclusione, con i benefici di legge e chiede l'assoluzione degli altri imputati per non aver commesso il fatto.

Il difensore delle parti civili chiede la condanna di tutti gli imputati alla pena di legge e al risarcimento del danno, come da richieste conclusive allegate.

Il difensore dell'imputato V.M. chiede l'assoluzione dello stesso perché il fatto non­sussiste o per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Umberto Garaventa chiede l'assoluzione degli imputati M.M., G.A......... perché il fatto non sussiste; in estremo subordine, per non aver commesso il fatto.

L'Avv. Andrea Garaventa chiede l'assoluzione dell'imputato B.L. perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non aver commesso il fatto.

TRIBUNALE di PISA

Giudice Or. Angelo Perrone

N. 159U/02 RG TRIB. M./altri Sentenza n. 760/2002
 


MOTIVAZIONE

Sviluppo del processo
 


Il Pubblico Ministero ha emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di M.P. ...............................................

Gli imputati sono stati chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 589 c.p.

L'udienza dibattimentale conclusiva si è svolta in contumacia degli imputati M., G., V. e in assenza degli imputati D. e T..

L'istruzione dibattimentale è consistita nell'esame di un verbalizzante (B.), dei testi (G., S., ..........), del perito (M.) e dei consulenti tecnici della difesa (P. e C.) e nell'acquisizione di atti e documenti (allegati alla perizia M., documentazione sanitaria e lavorativa concernente la parte lesa C., documentazione sanitaria di altri soggetti; documentazione riguardante le lavorazioni presso la S. Gobain e le mansioni degli imputati; dichiarazioni P. e G. divenute irripetibili,documentazione Enpi).

Nel fascicolo del dibattimento era inserita la documentazione ex art. 431 CPP (in particolare: la perizia M.-Cacciarini disposta a seguito di incidente probatorio).

Il Pubblico Ministero e la difesa hanno formulato le rispettive conclusioni (riportate nel verbale d'udienza).
 


***
Accertamento della responsabilità penale

Deve essere pronunciata sentenza di condanna.
 


Gli atti utilizzabili (contenuti nel fascicolo per il dibattimento) mettono in evidenza che la contestazione riguarda il reato di omicidio colposo.

A carico deqli imputati.
vi sono i seguenti elementi di prova:

1. L'ambiente di lavoro del C.

Il presente procedimento ricostruisce le vicende che determinarono, il 18/7/96, la morte di C.N., un operaio che svolse una lunghissima attività lavorativa alle dipendenze della azienda Saint Gobain, stabilimento di Pisa, tra il 26/10/55 (fu assunto all'età di 27 anni) e il 30/4/83 quando andò in pensione (dichiarazioni B.).

Questo periodo di lavoro di quasi 30 anni si caratterizza per il fatto che il C. operò sempre nello stesso ambiente di lavoro, il reparto "muratura" della vetreria, ricoprendo mansioni di operaio specializzato (sino al 1958} operaio-sorvegliante (sino al 1961}, caporeparto (sino al 1983}.

L'ambiente nel quale operò il C. per un periodo tanto lungo (pur con mansioni diversamente qualificate per la crescita dell'anzianità professionale) era finalizzato alla "costruzione, manutenzione, riparazione dei forni, sia accesi che spenti" (B., M.)..

I forni, "cuore produttivo" dell'azienda e destinati alla cottura e lavorazione dei vetri, che all'inizio erano 5 (S.), operavano ad altissime temperature (oltre 1000 gradi).

Detti impianti, per le loro condizioni d'uso, erano soggetti ad un'attività continua di manutenzione sia ordinaria che straordinaria che appunto veniva svolta dal reparto "muratura" cui era addetto tra l'altro il C..

Le manutenzioni ordinarie erano giornaliere ed avvenivano a forni caldi, mentre quelle straordinarie consistevano nella demolizione e rifacimento dell'intero forno con un impegno lavorativo della durata di 3-4 mesi per ciascun impianto che in tal modo era in grado di funzionare per 5-6 anni di seguito (G.).

Le condizioni di lavoro degli operai sono illustrate, oltre che -come si dirà -dalle cirC.nze concernenti l'esposizione a materiali pericolosi e l'uso di essi nelle riparazioni, anche dalla vicinanza a fonti di calore altissime per parecchio tempo nell'orario di lavoro (anche 6 ore su 8) che comportava "contatti" con le fiamme che, per la loro intensità, non potevano durare più di 2-3 minuti per volta (S.).

2. La diagnosi della morte del C.

Il documento che anticipa i principali temi di discussione del processo è costituito dalla certificazione 18/7/96 di morte del C. da parte del Settore Igiene Pubblica, confermativa della scheda istat, nella quale si riferisce che "il decesso è stato causato da silicosi polmonare (come causa iniziale), da mesotelioma (come causa intermedia) e da collasso cardio-circolatorio (come causa terminale)".

Infatti, gran parte del dibattimento è stata dedicata appunto alla correttezza delle due prime diagnosi fondamentali che si collegano concettualmente alle caratteristiche delle lavorazioni nelle quali fu impiegato il C., e dunque all'uso della silice (quale causa della silicosi) e dell'amianto (quale fattore scatenante del tumore denominato mesotelioma).

Inoltre, l'istruttoria ha affrontato il tema della rilevanza causale di ciascuna delle due malattie ma anche dell'eventuale interazione tra di esse, quale premessa dei successivi argomenti di discussione (rapporto con l'esposizione lavorativa, posizione degli imputati).

D'altra parte, le difese hanno speso valutazioni di ordine prevalentemente medico sulla diagnosi di silicosi (mettendone in dubbio l'esattezza), e considerazioni in parte mediche ed in parte giuridiche su quella di mesotelioma, mentre sono rimasti in ombra nell'impostazione difensiva (per ragioni che appaiono significative) i problemi della rilevanza specifica della silicosi (negata in radice) e dell'interazione con il mesotelioma.

Come emergerà nel corso del dibattimento e verrà appresso argomentato, la diversità delle impostazioni difensive rispetto alle due diagnosi trova la sua chiave di lettura nell'oggettiva difficoltà, per la difesa, di giustificare la posizione degli imputati una volta riconosciuta la silicosi e nella possibilità invece di formulare alcune argomentazioni medico-legali dubitative (ma affatto nuove in processi aventi ad oggetto l'uso di amianto) pur ammettendo l'esattezza della diagnosi di mesotelioma.

2. a) La silicosi

Appare certo che C. Normanno sia stato affetto da silicosi polmonare, e questo dato non è scientificamente contestabile, dopo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.

La diagnosi risulta da esami radiografici, compiuti da strutture diverse in occasioni differenti ma con esiti concordi, ed è stata confermata dall'istituto assicurativo.

Detta diagnosi è stata formulata anche da strutture mediche proprie della stessa azienda, è stata accettata a sua tempo da essa, che l'ha fatta propria denunciando la come malattia professionale del proprio dipendente.

In particolare, era pacifico che il C. fosse esposto a rischio silicotigeno, tanto da essere sottoposto dalla stessa azienda Saint Gobain a esami radiografici periodici e visite mediche finalizzate all'adempimento degli obblighi di legge.

Il rischio silicotigeno derivante dall'impiego nel settore muratura della Saint Gobain costituiva, nella vita del C., l'unica esposizione a questa tipologia di rischio.

La silicosi, che iniziò a manifestare i suoi sintomi nel 1964, fu accertata 1'11/4/67 dal medico di fabbrica dr. Moretti che ne attribuì l'insorgenza "all'attività lavorativa svolta presso la ditta Saint Gobain" sulla base anche del referto radiologico, nella stessa data, del prof. Lisci, tanto da giustificare un giudizio di inidoneità al lavoro.

La diagnosi, condivisa dunque dalla Saint Gobain, portò alla denuncia della malattia professionale nello stesso 1967 da parte dell'azienda.

L'lnail, a seguito della domanda di riconoscimento della malattia professionale, riconobbe la sussistenza della silicosi fissando inizialmente, il 24/4/67, la percentuale di invalidità al 21 %.

La diagnosi fu confermata in occasione della successiva visita medica del dr. Moretti in data 116168, anche stavolta sulla base di una radiografia del prof. Lisci che rivelava più chiaramente i segni della malattia, con una conferma del giudizio di inidoneità al lavoro.

La diagnosi di silicosi fu ribadita dall'Enpi nel 1971 a seguito di altro esame radiografico.

Ulteriori sei schede personali, a firma del dr. Zoccolini, per gli anni dal 1971 al 1977, recanti ogni volta distinti referti radiografici, ribadirono che il lavoratore era affetto da silicosi.

Globalmente tra il 1967 e il 1977, ben 11 radiografie al torace del C. confermarono la sussistenza della silicosi.

La silicosi ebbe una evoluzione clinica e radiologica C.ntemente peggiorativa tanto da determinare la constatazione di un danno progressivo che portava la percentuale di invalidità iniziale (24/4/67) del 21% a quella finale (111/95) di ben 85%.

L'individuazione della silicosi del C. si inserisce nel contesto di una significativa diffusione di tale malattia in azienda e tra i suoi compagni di lavoro, tanto che molti altri lavoratori, tra i quali anche quelli sentiti in dibattimento risultarono affetti da tale malattia in forma anche grave.

Le percentuali di invalidità per silicosi, con riferimento ai testi sentiti, sono del 67% per G., del 59% per S., del 75% per B., dell'83% per F., del 38% per G., e così via.

Ma, non vi possono essere dubbi sulla diffusione delle silicosi in Saint Gobain se è vero che le denunce di tale malattia professionale (per ammissione della stessa azienda) sono risultate talmente numerose (contenute in 11 faldoni) da "scoraggiare di schedarle e persino di contarle " e che comunque non siano state inferiori a 660 domande su 3413 dipendenti, tanto da poter approssimativamente ritenere che "un dipendente ogni 5 dell'azienda, tra il 1960 e il 1990, abbia contratto la silicosi" (M.).

I dati che identificano la silicosi polmonare come causa di decesso (per ragioni professionali) sono riassunti in uno studio della UO di Epidemiologia del CSPO di Firenze il quale ha evidenziato 20 decessi di questo tipo.

Detti numeri devono considerarsi sicuramente rilevanti non come valore assoluto ma in rapporto a diversi fattori.

Essi risultano da una valutazione della mortalità, ristretta alla sola provincia di Pisa (limitata cioè ai lavoratori sempre residenti a Pisa) e per un solo decennio (80-90 circa), ed evidenziano, in relazione a queste cirC.nze, un numero oggettivamente alto e comunque significativo per il fatto che la maggior parte dei decessi si è verificata prima dell'età pensionabile e ovviamente prima del raggiungimento del limite della vita media.

Risulta pertanto confermato che i decessi per silicosi sono conseguenti a malattie professionali capaci di accorciare gli standard medi di vita e rivelano perciò un grave livello di esposizione lavorativa al pericolo.

Le obiezioni della difesa sulla presunta inesistenza della silicosi o sulla mancanza di un'adeguata prova risultano infondate per la non pertinenza degli argomenti proposti.

La diagnosi di silicosi sarebbe in contraddizione con la segnalazione di un aumento della capacità vitale" ritenuta incompatibile appunto con quella patologia (Cecchetti, Pira).

In realtà, per limitarsi solo all'argomento difensivo proposto, occorre evidenziare la distinzione concettuale tra "invalidità lavorativa" e l'capacità vitale" per la differenza dei loro presupposti e dunque la compatibilità tra l'ipotesi di un aggravamento della prima ed un miglioramento della seconda.


Rimane poi la constatazione che i dubbi sollevati ora dalla difesa stridono con gli accertamenti tecnici effettuati a suo tempo e con il riconoscimento da parte dell'azienda, in epoca pregressa, della silicosi del C. come malattia professionale contratta nel lavoro alle proprie dipendenze.

2. b) Il mesotelioma

Il dibattimento ha provato che il C., già diagnosticato affetto da placche pleuriche nel 1994, sia stato colpito da mesotelioma pleurico, manifestatosi clinicamente nel dicembre 95 e diagnosticato nel marzo 96 sulla base di un esame istologico.

La diagnosi di mesotelioma, definita conclusivamente in termini di certezza dal perito M., si fonda su una documentazione accurata, risalente nel tempo, prodotta da organi differenziati, competenti, indipendenti, anche sulla base di analisi ed accertamenti tecnici (allegati perizia M.).

L'esame del dossier dell'UO Epidemiologia del Cspo di Firenze (sulla diagnosi di mesotelioma pleurico del C.) chiarisce la consistenza dei dati medici in proposito>.

Durante il ricovero ospedaliero del 1994, il C., nonostante fosse sottoposto ad un'indagine di gran lunga poco sensibile (ricerca dei corpuscoli dell'amianto nell'escreato), fu diagnosticato affetto da placche pleuriche ialine, confermate dall'esame istologico, che costituiscono "l'unica alterazione radiologica riscontrabile nei soggetti con esposizione ad amianto" e rappresentano "un indicatore di effetto da amianto sensibile /a cui comparsa è provocata da dosi basse di esposizione ad amianto" (M.).

Il primo certificato medico per malattia professionale (appunto, mesotelioma epiteliomorfo tubulo-lacunare e papillare) in termini di "certezza ist%gica" proviene dall'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di risa (dr. Viegi, specialista in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia).

La certezza della diagnosi si fonda su due referti del marzo 96 a firma del prof. Pingitore il primo e del dr. Di Coscio il secondo, entrambi dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica dell'Università di risa, che riferivano l'esecuzione di esami specifici: una "biopsia parete toracica con diagnosi di mesotelioma epiteliomorfo tubulo-lacunare e papillare"; e di "agoaspirato con diagnosi di reperti orientati per mesotelioma".

La cartella clinica dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di risa relativa al ricovero del C. in quella struttura in data 26/2/96 reca la diagnosi di "dimissione per mesote/ioma p/eurico, diabete me/filo, pneumotorace sinistro".


Il collegamento tra la malattia e l'ambiente lavorativo in Saint Gobain è evidenziato dal fatto che la diagnosi, da parte del dr. Viagi, di certezza istologica è messa in relazione proprio con l'esecuzione da parte del C., tra il 1955 e il 1983, di lavorazioni in cui erano impiegate la silice e l'amianto.

Inoltre, appare rilevante che già allora, da parte del dr. Viegi, si ritenesse che "potesse influire sfavorevolmente sul decorso della malattia" (mesotelioma) un'altra malattia identificata chiaramente nella "silicosi".

Il questionario sulla storia di lavoro e sulle abitudini di vita del C. ricordano dati già noti, e relativi al periodo lunghissimo di lavoro del soggetto presso la Saint Gobain e alle mansioni espletate nei forni con impiego di silice e amianto.

Pertanto, il dossier esaminato (dell'UQ Epidemiologia del Cspo di Firenze) chiarisce che il caso deve definirsi certo dal punto di vista diagnostico e che ugualmente certa deve ritenersi l'esposizione del C. all'amianto, e ciò sulla base da un Iato della documentazione medica raccolta e dall'altro dei parametri scientificamente elaborati per provare l'uso di amianto nelle lavorazioni cui il lavoratore sia stato addetto.

Una valutazione di sintesi sulla diagnosi di morte del C. (per silicosi e per mesotelioma) permette quindi di affermare che non vi è necessità di ricordare come possano essere "attendibili e convincenti conclusioni peritali supportate (solo) da rigorose argomentazioni scientifiche e corredate da dati statistici, epidemiologici e di letteratura" (Cass, sez. IV,
2/7/99) e come vi sia "una certezza fondata (anche qui, solo) sulla deduzione, sulla logica allorché gli elementi valutati siano di innegabile spessore e esaminati secondo le leges artis del settore" (Cass. Sez. IV, 6/2/01 ).

Ciò non tanto perché manchino nel presente caso argomentazioni appaganti e deduzioni fondate da porre a fondamento di conclusioni giudiziarie, ma perché non sussistono, per il caso -C., i presupposti per il ricorso a tali ulteriori criteri di verità.

Infatti, le diagnosi si fondano anche e soprattutto, sia per la silicosi che per il mesotelioma, su dati sperimentali ed empirici, quali le radiografie, le biopsie, le agoaspirazioni, gli esami istologici.

Dunque, deve concludersi che la diagnosi di mesotelioma sia ampiamente provata in conseguenza di tali decisivi accertamenti tecnici, prima ancora che in base a pur rilevanti e ugualmente decisive argomentazioni scientifiche.

3. L'incidenza causale delle due patologie

La presenza di due diverse malattie tra le cause del decesso del C. implica che si definiscano le rispettive incidenze causali e poi i rapporti tra esse sotto lo stesso profilo deterministico.

Le prove dibattimentali indicano che la silicosi polmonare e il mesotelioma sono di per sé anche cause autonome di decesso, nel senso che possono determinare la morte del soggetto a prescindere dell'eventuale loro interazione.

Questa valutazione medico-legale appare assai rilevante per le conclusioni che devono trarsi nel giudizio sulle condotte dei soggetti imputati, essendo evidente che i comportamenti eventualmente colposi in relazione all'una o all'altra delle malattie integrano comunque una
responsabilità come (con)causa penalmente rilevante.

Quanto all'interazione tra le due malattie professionali, mentre va esclusa l'ipotesi di un rapporto diretto tra silicosi e mesotelioma (nel senso che la silicosi possa aver favorito l'insorgenza del mesotelioma), deve invece essere attentamente considerato il complesso delle correlazioni possibili tra le due malattie.

In tal senso, va intanto rilevato che, secondo le conclusioni espresse nel 1997 dall'lnternational Agency for Reaserch on Cancer, l'esposizione a silice cristallina è in sé cancerogena e inoltre aumenta la frequenza di tumori polmonari negli esposti e che dunque, nei soggetti silicotici, esiste un rischio maggiore di sviluppare un tumore professionale

Poi va considerato, con riferimento al mesotelioma, che ai fini dell'assorbimento delle fibre di amianto appare rilevante lo stato di efficienza dei polmoni, il quale risulta fortemente menomato in caso appunto di silicosi.

La silicosi polmonare provoca infatti (come è avvenuto per il C.) un progressivo indebolimento della funzione polmonare determinando una ridotta capacità dei polmoni di bio-degradazione della silice e delle fibre di amianto (M.).

Pertanto l'assenza della silicosi, oppure un'interruzione dell'esposizione alla silice, avrebbero certamente ridotto il carico polmonare di nuove particelle di fibre di amianto.

La conclusione da tràrre studiando le interazioni tra silicosi e mesotelioma è che esistono due diversi (e autonomi) profili di responsabilità colposa con riferimento alla prevenzione dei danni provocati dalla silice (silicosi) e dell'amianto (mesotelioma), ma esiste anche una correlazione tra la mancata tutela del lavoratore contro la silicosi e il verificarsi e il diffondersi del mesotelioma.

4. L'esposizione alla silice e all'amianto

E' provato, ed è anche pacifico tra le parti, che sul luogo di lavoro del C., e comunque in Saint Gobain, vi fosse una consistente esposizione dei lavoratori sia alla silice che all'amianto.

I forni, che funzionavano ad altissime temperature, impiegavano inevitabilmente del materiale refrattario, costituito in questo caso da silice e amianto (B.).

Ciò fu direttamente constatato, da ultimo, anche dalla stessa Usi dopo i fatti, quando ad esempio nel 1996 venne rimosso presso la Saint Gobain un magazzino di uso comune, contenente oggetti con presenze di amianto in pessime condizioni: guanti, "trecce", "corde", "pani" di amianto friabili; e quando nel 1998 in occasione della rimozione del forno n. 4 si constatò la presenza di amianto nei mattoni di rivestimento dei forni (B.).

La silice, refrattaria al fuoco, veniva usata per le riparazioni interne dei forni, e cioè per riparare le falle e i buchi prodottisi nel corso delle lavorazioni (G., F.).

l'amianto era utilizzato principalmente come mezzo di protezione personale contro il calore e perciò impiegato nelle tute, nelle scarpe, nei cappelli, persino in pannelli o cartoni usati come scudi contro le fiamme nelle lavorazioni più pericolose, quando gli operai dovevano avvicinarsi ad esse per eseguire le riparazioni (G., B., Ammannati, F.).

Il materiale d'amianto tuttavia era impiegato anche, da solo o impastato a cemento, per tappare buchi nei forni e quindi per le riparazioni correnti.

Venivano usate infatti "corde di amianto" da tagliare volta a volta, come materiale per chiudere dilatazioni interne o tappare buchi (B.), oppure l'amianto veniva tagliato a secco per formare pezzi idonei a chiudere i buchi (F.) oppure ancora l'amianto, stavolta in polvere, veniva prelevato dai sacchi con pale od altri strumenti e mischiato con il cemento per un farne un impasto da usare sempre per l'otturazione delle fai le (S.).

Conclusivamente, vanno condivise pienamente i risultati della perizia M. e può dirsi che vi era certamente un'esposizione dei lavoratori alla silice cristallina e che il rischio derivava ('dalla composizione del materiale refrattario di cui sono costituiti i forni" .

Pertanto il rischio di inalazione di silice derivava "dai materiali costitutivi dei forni", trattati con mezzi meccanici, e dal fatto (ulteriore) che "la riparazione dei forni richiedeva di utilizzare silice cristallina" .

Sempre, in conclusione, l'utilizzo di amianto è provato da tutte le testimonianze raccolte e dalla documentazione acquisita. In particolare è rilevante che detta sostanza fosse usata sotto forma di "polvere di amianto in fiocco" e sotto quella di "manufatti nei quali l'amianto era comunque inglobato in una matrice friabile" .

La estrema rilevanza di questi dati consiste nella conseguenza in termini di rilascio delle fibre di amianto nell'ambiente e dunque di facilità di respirazione da parte dei lavoratori.

Posto che ''l'amianto in fiocco è costituito al 100% da amianto in fibre", la polvere di amianto, tutta composta da fibre libere, comportava "la massima potenzialità di dispersione nell'ambiente" e dunque di "inalazione da patte dei lavoratori" .
Quanto ai manufatti contenenti amianto, essi erano comunque "inglobati in materiali altamente friabili (come corde, cordami, cartoni, tessuti)", che, anche per le modalità d'uso, comportavano "un'alta dispersione nell'ambiente" .

5. Le condizioni d'uso dei materiali tossici

Le testimonianze dei lavoratori, le indagini dell'Usi e i dati rilevati dal perito M. mettono in evidenza modalità di impiego di materiali come la silice e l'amianto, che non solo sono indubbiamente provate, ma che non sono sostanzialmente contrastate, come dato storico, dalle difese.

Esse si rileveranno assai importanti nella ricostruzione della dinamica del fatti e delle responsabilità penali perché attinenti a profili di colpa generica e dunque del tutto svincolati dalle obiezioni difensive sulla colpa specifica o su altri aspetti della condotta.

Si può ritenere del tutto accertato non solo che nel reparto muratura venissero impiegati la silice e l'amianto (con le implicazioni che si diranno) ma che le condizioni di lavoro (nelle quali erano usate quelle sostanze) fossero particolarmente censurabili sotto il profilo della diligenza, della prudenza, del normale buon senso sia in relazione alla specifica pericolosità dei materiali trattati sia come generica prevenzione.

Infatti la pericolosità della silice e dell'amianto (prima ancora di ogni indagine scientifica pur doverosa) è tangibilmente e drammaticamente ricordata nella loro semplicità dai lavoratori superstiti: "Si sapeva tutti che la silice e l'amianto non facevano bene. Sapevamo del pericolo cui andavamo incontro. Però questi materiali venivano forniti lo stesso. Non c'erano le accortezze di oggi (Gatti). "Questo materiale faceva male!' (G.)

Prima ancora di esaminare i termini di questa pericolosità, colpiscono le condizioni deprecabili nelle quali avvenivano le lavorazioni di operai come il C.:

Per molto tempo "si tagliava la silice e l'amianto'' (senza cautele, così da creare polvere), si creavano "molti detriti di amianto che venivano portati via con carrette, tutte le sere, e gettati (alla rinfusa) a "Montespurghi!, come veniva chiamato il ricettacolo della spazzatura interna della Saint Gobain (F.).

"Per la protezione dalla silice, si chiedeva l'aspirazione durante ogni lavoro, ma l'aspirazione non funzionava mai e si faceva la polvere liberamente! (G.).

"L'amianto era depositato, in sacchi o scatole, nei magazzini in mezzo ad altre cose", si prelevava e portava sul posto senza accortezze. Dopo il lavoro, "si spazzava" e "si buttavano i materiali di risulta nei depositi' (B.),

"La polvere di amianto veniva prelevata dai magazzini con (semplici) pale, o con cazzuole, o (addirittura) a mano" (S.), e così trasportata per impastarla con il cemento, senza alcuna accortezza.

"Si andava di persona a prendere i materiali di amianto depositati in magazzino e poi a pulire gli ambienti' (Gatti).

"I pannelli usati a protezione dal fuoco, se ne consumavano 40-50 al giorno a questo scopo, dopo un'ora si disfacevano, si disintegravano, come si toccavano si disfacevano, allora diventavano spazzatura e quanto rimaneva si raccattava con la pala" (G.).

Per "pulire l'ambiente dai residui di polvere", "si spazzava (semplicemente) con l'uso di scope domestiche e si buttava il tutto nei cassoni', mentre "gli aspiratori comparvero solo alla fine degli anni 80" (S.).

"I materiali di scarto venivano buttati via alla buona. Per esempio i panneli di amianto, che si sfacevano nella demolizione! era trasportati senza cautele "(Gatti).

"I detriti vari venivano accumulati con altri detriti all'aperto" e indistintamente insieme ad altri resti "vicino alla cinta muraria" dello stabilimento (S.), come semplice spazzatura.


Colpisce anche un altro dato di carattere generale sulle condizioni di lavoro all'interno dello stabilimento, consistente nel fatto che gli operai non abbiano percepito affatto la presenza di soggetti che svolgessero davvero compiti di prevenzione e sicurezza.

Infatti, non si sapeva chi si occupasse di sicurezza e i nomi degli imputati non erano conosciuti (G.), "non c'erano persone per la sicurezza" (S.) e qualcuno che fosse conosciuto non si preoccupava molto: "il T., responsabile dell'infortunistica, faceva come il padre santo, diceva ma le cose andavano per il lungo" (G.).

Dunque, deve ritenersi che le modalità di manipolazione delle sostanze e di uso di esse fossero improntate a livelli di inverosimile approssimazione e imprudenza determinando non solo un contatto senza protezione con detti materiali ma soprattutto una intensa e irresponsabile produzione di polveri, da respirare e inalare, in modo intenso, prolungato e continuo.

6. Il nesso di causalità tra esposizione lavorativa e malattia.

Questa tematica deve essere analizzata, per quanto sopra detto, sia distinguendo le due malattie della silicosi e del mesotelioma, sia valutando le possibili interazioni.

Il principio di riferimento va individuato nell'affermazione per cui, "nel delitto di omicidio colposo o di lesione personale colposa consistente in una malattia professionale, affinché sussista il rapporto eziologico, è sufficiente che si realizzi una condizione di lavoro idonea a produrre la malattia da cui consegue l'evento", che "non vi sia prova che la malattia si colleghi al sopraggiungere di fattori eccezionali e/o a tipici", e che, con riguardo all'ipotesi di tumore professionale da amianto, "il protrarsi dell'esposizione lavorativa ad amianto contribuisca a determinare il tumore" (Cass. Sez. IV, 2/7/99).

6. a) L'origine lavorativa della silicosi

Il verificarsi delle predette condizioni appare del tutto chiaro con riferimento allo sviluppo della silicosi del C..

Dovendo qui riferire soltanto una valutazione di sintesi di quanto già detto, basterà ricordare quanto segue:

La silice cristallina veniva usata dall'azienda (per quanto riferito anche dalla stessa al perito) come materia prima nel ciclo produttivo e come componente refrattaria del forni.

La silicosi polmonare è causata esclusivamente dall'esposizione alla silice cristallina.

La silicosi è malattia tipica dei lavoratori perché soltanto le concentrazioni esistenti negli ambienti di lavoro (e non quelle esistenti normalmente nell'ambiente) possono determinare detto esito.

L'esposizione alla silice del C. deve essere stata tanto intensa e grave da determinare l'insorgenza visibile della malattia dopo appena 9 anni di lavoro in Saint Gobain, e quindi in un periodo di tempo nettamente inferiore a quello, indicato in circa 20 anni, che costituisce l'intervallo temporale medio di latenza secondo le fonti scientifiche più accreditate (es. National Institute of Occupational Safety and Healt).

Infatti in generale la rapidità dell'insorgenza della malattia deriva dalla sua elevata dipendenza dalla dose nel senso che la frequenza della malattia è in rapporto con la quantità (elevata) di assorbimento della silice.

Soltanto il lungo lavoro del C. alla Saint Gobain può aver dato origine alla silicosi dato che nella sua storia lavorativa non vi è stata alcun'altra esposizione alla silice.

La continuazione dell'esposizione alla silice ha aumentato la dose assorbita, reso ingravescente la silicosi, ridotto le difese polmonari, accrescendo il danno funzionale-respiratorio.

6. b) L'origine lavorativa del mesotelioma

Ugualmente chiaro appare il nesso tra condizioni di lavoro (esposizione ad amianto) e mesotelioma.

Intanto, va ribadito che, secondo il giudizio unanime degli organismi che valutano la cancerogenicità delle sostanze chimiche (per tutti: International Agency for Reaserch on Cancer, Organizzazione mondiale della sanità, Commissione italiana consultiva tossocologia nazionale), pienamente condiviso del resto dalle difese e dai loro consulenti, l'esposizione ad amianto sia causa di mesoteliomi nell'uomo.

Del resto, a dimostrazione empirica di ciò, basterà ricordare il dato statistico secondo il quale, mentre l'incidenza del mesotelioma a prescindere dall'esposizione ad amianto sarebbe dell'ordine di 1-2 casi per milione di persone in un anno, la stessa incidenza sulla popolazione generale in zone, come Genova e Trieste, nelle quali i soli addetti maschi sono esposti per ragioni lavorative a contatto con l'amianto nelle industrie cantieristiche e navali, assume una frequenza radicalmente diversa, calcolabile nell'ordine di 1 caso per mille soggetti per anno.

In tal senso, l'incremento di mortalità per tumore maligno alla pleura registrato nelle aree industriali caratterizzate da una molteplicità di fonti di esposizione ad amianto è ampiamente documentato, in sede scientifica, dallo studio specifico effettuato dall'Istituto superiore di Sanità per il periodo 88-97 (Autori vari. La mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni italiani (1988-1997). Istituto superiore di sanità. www.iss.it)

Nello specifico, e sempre in via riassuntiva dei dati già esposti, occorre ricordare:

Il C. è stato sottoposto ad una esposizione sistematica di amianto per un tempo lunghissimo, praticamente tutta la sua esperienza lavorativa dal 1955 al 1983.

I livelli di esposizione sono resi manifesti da una serie allarmante e drammatica di informazioni.

i materiali di amianto trattati dal C. presentavano percentuali di fibre di amianto intorno al 100% (è il caso dei fiocchi in amianto puro, dei tessuti e delle corde, dei cartoni, delle stesse tute "protettive") o comunque superiori al 50% (i pani di amianto).

I materiali erano inseriti in matrici friabili, cioè in composti che per la sola pressione manuale o strumentale comportavano la liberazione di fibre immediatamente respirabili.

I metodi di lavorazione, come già censurato in precedenza, implicavano un'elevata dispersione nell'ambiente.

L'amianto era prelevato nei sacchi, aperti manualmente, con cazzuola o con le mani, senza alcuna aspirazione localizzata.

La polvere di amianto disperso sulla superficie dei forni, veniva rimosso con le mani, o con cazzuole, o con aria compressa che disperdeva ancor più la polvere nell'aria.

Corde e cartoni veniva tagliati a mano senza alcuna aspirazione.

Le tute di amianto, lasciate appese in azienda, venivano indossate senza protezione sulle tute di lavoro che poi erano portate a casa per il lavaggio aumentando la contaminazione dei soggetti.

La pulizia dei locali contaminati da amianto era effettuata, sino almeno al 1970, con scope il' cui uso disperdeva ancor più la polvere.

La degradazione delle tute e dei cartoni per l'esposizione ad alte temperature aumentava la dispersione libera delle fibre.

L'esposizione ad amianto del C. in Saint Gobain costituisce l'unica causa dimostrata di contatto con l'amianto e pertanto di insorgenza del mesotelioma.

Non esiste alcuna prova che il C. sia stato esposto ad amianto in altro modo che non fosse l'attività lavorativa in Saint Gobain dovendo escludere che vi siano stato questo fattore di rischio segnatamente nella precedente, differenziata e temporalmente limitatissima (dal 52 al 55) attività di lavoro, stante la mancanza di prova di qualsiasi eventuale contatto con amianto (nelle mansioni di "aiuto istruttore del cantiere scuola del comune di Pisa", "istruttore al cantiere scuola del comune di Monteverdi M.", "pompista alla stazione Shell di Pisa").

Il nesso causale tra esposizione ad amianto in Saint Gobain e mesotelioma non è seriamente discutibile in base alle argomentazioni tecniche difensive (Cecchetti-Pira) le quali poggiano su un dato scientificamente condivisibile per trarne tuttavia conseguenze medico­legali, ed ancor più giuridiche, infondate.

La nozione (esatta) di dose-indipendenza, sottolineata dai consulenti difensivi, ricorda la relazione che esiste tra dose assorbita di amianto e insorgenza del mesotelioma, nel senso che, in mancanza di una soglia di innocuità a basse dosi, anche dosi relativamente piccole di amianto (per ipotesi una sola fibra assorbita) sono in grado, in funzione del periodo di latenza (distanza tra assorbimento e malattia) e del numero di esposti, di determinare l'insorgenza del mesotelioma.

In tal senso, la valutazione causale della dose di amianto è esattamente opposta a quella della silice, che invece è dipendente dalla quantità di assorbimento.

La nozione ricordata può comportare in teoria una implicazione nella valutazione della successione cronologica degli assorbimenti, nel senso che può risultare più probabile (ma non certo) che determinante sia stato il primo o comunque uno dei primi assorbimenti.

Le conseguenze che le difese vorrebbero trarre da questi concetti, in sé­specie il primo -corretti, sono di due tipi: la dose d'innesto, cioè capace di determinare l'insorgenza del tumore, essendo tutte le dosi letali e potendo anche la più piccola comportare questo effetto, dovrebbe essere individuata all'inizio dell'esposizione ad amianto, e magari prima dell'attività lavorativa in Saint Gobain.

In ogni caso, l'indeterminatezza di questa dose (l'impossibilità di stabilire quale delle tante dosi assorbite sia stata quella decisiva, ed in sé sufficiente per l'insorgenza del tumore) si traduce in incertezza sulla responsabilità penale degli imputati, non sapendo in quale periodo e sotto la responsabilità di chi il C. possa aver assorbito quella piccola dose.

Le conclusioni difensive appaiono inaccettabili per diversi ordini di motivi.

Intanto non vi è alcun prova che, prima della quasi trentennale attività in azienda, il C. sia stato a contatto con amianto in mansioni che non lasciano affatto supporre l'uso di amianto. Nel consegue che l'unica esposizione all'amianto si è verificata durante lo svolgimento delle mansioni di "muratore" ai forni della Saint Gobain.

In ogni caso, le considerazioni difensive contrastano con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui "il momento causale va rapportato alla condotta e ad un protrarsi della condotta penalmente rilevante che termina solo dopo l'esposizione a rischio", altrimenti si dovrebbe ritenere che "l'aver continuato a respirare in ambiente a rischio non avrebbe avuto alcuna influenza sull'evento morte" (Cass., sez. 1V,2/7/99)

Infatti l'individuazione della dose che determinò l'insorgenza del tumore non è certamente più importante della valutazione del ruolo significativo che il periodo di esposizione ha svolto nell'influenzare negativamente l'evoluzione della patologia.

Il nesso di causalità riscontrabile tra condizioni di lavoro e evento comporta che si dia rilevanza al mantenimento dell'esposizione, nel senso di tenere conto che la patologia si aggrava con esso ed è sempre più grave se il contatto con l'amianto rimane intenso.

La sussistenza del rapporto di causalità sarebbe stata da affermare anche "se la successiva esposizione alle polveri avesse (solo) aggravato le condizioni del lavoratore", e ciò (anche soltanto) "in termini, non di certezza, ma di alta probabilità" (Cass., sez. 1V,2/7/99).

Ora, nel caso del C., è evidente che la durata dell'esposizione costituì un fattore di rischio, nel senso chiaro che più esposizione equivaleva a più rischio e che l'intensità (anche temporale) dell'esposizione era comunque importante.

Con la persistenza dell'esposizione, specie, come in questo caso, in assenza di misure di prevenzione e di accorgimenti tecnici, le probabilità di contrarre il tumore aumentano per chi sia stato esposto più continuativamente.

Gli stessi consulenti della difesa hanno dovuto convenire che una dose elevata aumenti la probabilità che la fibra assorbita arrivi a destinazione (Pira).

Inoltre, la stessa biopersistenza delle fibre di amianto nell'organismo (cioè la permanenza delle fibre assorbite nell'organismo) troverebbe un evidente motivo di contrasto nella fisiologica capacità di smaltimento dello stesso organismo, che tuttavia non potrebbe esplicarsi se, alle vecchie, si aggiungessero sempre nuove fibre.

7. La colpa

La responsabilità penale per il delitto di omicidio colposo conseguente a malattia professionale trova il suo fondamento "nell'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale va rinvenuto in termini specifici nell'art. 21 dpr 19.3.1956, n. 303 e in generale nell'art. 2087 c.c." (Cass. Sez. IV, 217/99; Cass. Sez. IV, 6/2/01).

Spettava al datore di lavoro (o chi per lui) adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire o ridurre lo sviluppo o la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro e di adottare in genere le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

L'obbligo imposto al datore di lavoro implicava certamente quello di "tenere conto delle tecnologie adottate o a dotta bili nello stesso settore, di tenere conto delle indicazioni della scienza e della tecnica al fine di prevenire le malattie professionali" (Cass. Sez. IV, 2/7/99).

In tal senso l'inciso "per quanto è possibile" che regola l'obbligo di intervento del datore di lavoro disciplinato dall'art. 21 cit. costituisce da un Iato un limite alla responsabilità penale ma dall'altro radica l'obbligo per i responsabili di conoscenza degli sviluppi della tecnica e di adeguamento delle strutture.

Perciò il datore di lavoro, che "ha l'onere di tenersi aggiornato, di acquisire le esperienze altrui, di individuare le misure da adottare in concreto" deve ispirare la propria condotta "alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza" (Cass., sez. IV, 2914/55).

La violazione di questi principi appare eclatante nel caso del C. sia in relazione alla prevenzione della silicosi che a quella del mesotelioma.

E' palese che gli imputati, pur dovendosene occupare a vario titolo, non si sono preoccupati di intervenire in alcun modo sui temi che qui si discutono.

La posizione degli imputati è risultata di totale inerzia rispetto alle problematiche che pure emergevano, di tal che appare evidente che essi nulla abbiano fatto per prevenire la diffusione delle polveri nocive, per salvaguardare l'incolumità del C. e di altri, per rimuovere situazioni pericolose o almeno per ridurne le conseguenze.

In dibattimento, gli imputati non hanno reso dichiarazioni e nulla hanno riferito a loro giustificazione.

La diversità di alcuni profili concernenti le malattie della silicosi e del mesotelioma consiglia di esaminare distintamente le due situazioni.

7. a) La prevenzione della silicosi

La pericolosità della silice era perfettamente conosciuta nel periodo di lavoro del C., ed infatti questo dato conoscitivo non è stato contestato (né poteva seriamente esseri o) dalla difesa.

Tale conoscenza, nel periodo di lavoro del C., è facilmente deducibile:

dall'istituzione di un servizio medico aziendale che sottoponeva i lavoratori a rischio ad accertamenti medici e radiografici periodici;

dal compimento, per iniziativa della stessa azienda, di misurazioni sulla presenza della silice cristallina con superamento dei valori limite suggeriti in altri paesi;

dall'elevato numero di denunce per malattia professionali presentate dalla stesse azienda (circa 500-700 su 3000 addetti);

dal numero delle vertenze intentate contro l'azienda da dipendenti che ritenevano di essere affetti da silicosi per il lavoro svolto in azienda, e dall'esito di esse in sede giudiziaria.

Ebbene, non solo il datore di lavoro nulla ha compiuto per prevenire la silicosi, ma addirittura si è reso protagonista di un comportamento omissivo gravissimo di fronte ad una specifica segnalazione medica.

Infatti, con certificazioni del 1967 e del 1968, il C., diagnosticato affetto da silicosi (come si è già detto), veniva ritenuto dal medico di fabbrica inidoneo al lavoro finora svolto e, nonostante ciò, il datore di lavoro lo manteneva sino al 1983, data del pensionamento, nelle stesse manSioni.

La gravità di questo comportamento è del tutto palese. I dirigenti dell'azienda furono informati della segnalazione del medico di fabbrica, oltre tutto ripetuta per due anni di seguito, ed omisero di adottare qualsivoglia provvedimento, mantenendo il C. nel lavoro per il quale era stato giudicato inidoneo.

Il mantenimento del C. in quelle mansioni aggravò l'esposizione del lavoratore alla silice e quindi contribuì a aumentare il danno funzionale ai polmoni.

Tale decisione coinvolge, per quanto si dirà in dettaglio in seguito, tutti gli imputati, posto che la prima segnalazione risale al 1967 e si pone dunque all'inizio dei periodi di servizio di tutti gli imputati, quando ognuno di essi, assumendo le mansioni spettanti, avrebbe dovuto tenere conto del giudizio di inidoneità al lavoro del C. e operare per spostarlo dal reparto muratura.

Questo comportamento omissivo si unisce alla sistematica mancanza di cautele nello svolgimento del lavoro cui era preposto il C..

L'omissione è tanto più grave perché espressione di una condotta generalizzata nei confronti dei lavoratori: anche tutti gli altri soggetti diagnosticati affetti da silicosi rimasero nelle stesse mansioni.

La descrizione delle condizioni di uso della silice (e dell'amianto) cui si è accennato in precedenza chiarisce come siano state violate regole di comune buon senso, prima ancora che norme specifiche.

La condotta degli imputati viene in evidenza, cioè, sotto il profilo della colpa generica, prima che sotto quello della colpa specifica.

Infatti, non solo non erano in uso mezzi di protezione (aspirazioni localizzate) ambientali a difesa degli addetti al reparto muratura, dunque presidi preventivi che permettessero di non contrarre la silicosi, ma si consentiva che le lavorazioni producessero un'ir;verosimile ed intollerabile quantità di polveri, senza alcuna preoccupazione per la diffusione e la respirazione di essa, che anzi talvolta finiva per essere persino favorita da certe modalità di lavoro (come l'uso di aria compressa, o di scope per pulire i pavimenti).

La responsabilità per l'insorgenza della silicosi si traduce direttamente in colpa in ordine ad una delle cause di morte del C. (la silicosi) ma mediatamente anche in colpa nella produzione del mesotelioma, essendo chiaro che la prima patologia, danneggiando il funzionamento dei polmoni, ha sicuramente favorito l'assorbimento delle fibre di amianto e dunque lo sviluppo del tumore pleurico.

7. b) La prevenzione del mesotelioma

Deve ritenersi che negli anni in cui il C. prestò attività lavorativa in Saint Gobain, vi fossero conoscenze scientifiche adeguate e sufficienti per stimare la estrema pericolosità dell'amianto.


Ciò nonostante che, palesemente, quelle nozioni non fossero paragonabili a quelle oggi disponibili in sede di cultura scientifica.

Su questo tema, le difese hanno sviluppato il maggior numero di argomentazioni di principio, peraltro non nuove in processi aventi ad oggetto le conseguenze dell'uso dell'amianto.

Tali considerazioni, già ampiamente esaminate in numerosi processi, risultano storicamente disattese dalla giurisprudenza, concorde ed omogenea, di merito e di legittimità.

Sostanzialmente, questi argomenti, con riferimento sia alla normativa comunitaria sui valori limite di esposizione all'amianto sia all'epoca delle leggi italiane in materia, tendono a contestare la conoscenza, all'epoca dei fatti, del carattere cancerogeno dell'amianto.


Vengono ricordati, tra l'altro, i seguenti dati:

Risalgono al 1991 soltanto (d.lgs 277/91) le norme per i lavori in presenza di amianto in genere, e nei casi di superamento dei valori limite di 0,1 fibre per cm o di 0,6 fibre per cm.

Risale solo al 1992 (1.257/92) il provvedimento che prevede la cessazione dell'impiego dell'amianto nella produzione.

In termini di conseguenze giuridiche, le affermazioni difensive mirano a sostenere la non prevedibilità, all'epoca, del tumore da amianto.

Tuttavia, il presupposto scientifico sostenuto dalle difese appare smentito da quanto accertato in dibattimento e da quanto rilevabile in letteratura, attraverso fonti pubbliche (Perizia M.; Deidda, Problematiche in materia di amianto, CSM 4-8/12/1995; Vari, Esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno alla pleura in Italia, 1988-1994, Istituto superiore di Sanità, 2000).

L'individuazione che l'amianto provocasse l'asbestosi (un'inarrestabile fibrosi polmonare), già nota sin dagli inizi del 1900, fu definita dalla letteratura medica negli anni 20.

Il dato dell'insorgenza di tumori polmonari in lavoratori soggetti ad esposizione all'amianto, già sospettato negli anni 30, fu acquisito scientificamente a metà degli anni 50

L'associazione tra esposizione lavorativa ad amianto e mesotelioma (rarissima forma di tumore), sospettata negli anni 30, divenne certezza scientifica a metà degli anni 60. Allora, tra l'altro vide la luce lo studio del Wagner che dimostrò come il mesotelioma fosse provocato esclusivamente dall'esposizione all'amianto.

Queste informazioni specifiche vanno integrate con molte altre indicazioni segnalanti, a livello di cultura scientifica, la connessione tra l'amianto e forme tumorali.

Nel 1960, un'indagine in Sud Africa, dove veniva estratta crocidolite, rivelò un alto numero di mesoteliomi nel periodo 1950-60, mentre altra indagine in Germania evidenziava 100 casi di mesoteliomi in aziende tedesche nello stesso periodo.

Per quanto riguarda l'Italia, una pubblicazione Enpi del 1939 rivelò i danni da amianto in aziende torinesi, mentre la segnalazione di un primo caso di mesotelioma in un lavoratore esposto a amianto risale al 1958 (va ricordato che il periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza del tumore oscilla tra i 20 e i 50 anni).

All'inizio del lavoro del C., dunque, la comunità scientifica aveva segnalato con certezza i pericoli connessi con l'uso dell'amianto, e cominciavano anche, nei paesi sviluppati, ad essere assunte delle iniziative restrittive: già nel lontano 1952, la Commissione Industria dell'lllinois stabilì l'obbligo di apporre una scritta di avvertimento (attenzione: fibre di amianto) sui sacchi contenenti detto materiale.

Tuttavia, una chiave di lettura delle resistenze apposte dall'industria al recepimento delle conoscenze scientifiche (verosimilmente per ragioni di convenienza economica) e in generale dei ritardi registrati persino nell'applicazione dei provvedimenti legislativi è testimoniata dal fatto che la direttiva dell'lllinois fu messa in pratica soltanto 13 anni dopo e che la direttiva CE del 1983 sull'amianto fu recepita in Italia soltanto 8 anni dopo.

Le argomentazioni difensive si prestano non solo all'obiezione in fatto sopra enunciata (riassumibili nel concetto: vi erano conoscenze scientifiche sufficienti per valutare la pericolosità dell'amianto) ma a considerazioni di diritto.

Va infatti riaffermato il principio per cui, nel campo della responsabilità colposa per la morte di un lavoratore, "non occorre che il soggetto si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento morte, o addirittura del percorso causale attraverso cui si sarebbe giunti alla morte, ma è necessario e sufficiente che il soggetto potesse prevedere che, adottando misure cautelari, si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute e alla vita" (Cass, sez. IV, 11/5/98).

Questa nozione di prevedibilità dell'evento, svincolata dalla previsione persino delle modalità causali attraverso cui la morte poteva essere determinata, porta a due essenziali conclusioni.

Intanto, sarebbe stato doveroso adottare delle cautele quantomeno in relazione alla malattia dell'asbestosi, pure prodotta dall'amianto, che all'epoca del lavoro del C., era pienamente conosciuta essendo stata individuata ben prima del mesotelioma.

L'azienda cioè avrebbe dovuto adottare accorgimenti contro la diffusione delle polveri per prevenire e contrastare quest'altra patologia ugualmente conseguente, come il mesotelioma, alla respirazione delle polveri di amianto.

In tal modo il datore di lavoro avrebbe assolto al suo dovere di adottare misure di prevenzione in relazione all'esposizione all'amianto.

Infatti, {dipendendo entrambe le patologie (asbestosi e mesotelioma) dalla respirazione delle polveri di amianto e sostanziandosi le misure preventive nella riduzione o eliminazione della polverosità della lavorazione, non sussiste differenziazione dei rimedi, in quanto questi sono comuni ad entrambe le malattie mortali" (Cass, sez. IV, 11/5/98).

Sotto detto profilo, va naturalmente constatato che nulla fu fatto in azienda e che i lavoratori hanno sempre svolto le loro mansioni in pessime condizioni

In secondo luogo, allorché veniva consentita una lavorazione altamente polverosa, in violazione del vigente art. 21 dpr 303/56, era del tutto prevedibile che ne sarebbe derivato un grave danno alla salute, specie in considerazione del fatto che non solo sono state omesse misure tecnicamente più evolute, ma persino accorgimenti semplici ed intuitivi ispirati al comune buon senso e alle cognizioni dell'epoca.

Vanno ricordati, a titolo di esempio, l'uso di materie prime diverse dalle polveri, oppure il confezionamento delle polveri in contenitori chiusi, oppure la limitazione degli interventi che possano dare luogo a formazione di polveri, la lavorazione dei materiali polverosi in impianti chiusi, l'uso di strumenti adatti per ridurre la velocità di emissione delle polveri durante la lavorazione, l'aspirazione localizzata di esse.

Considerando un altro versante del problema della prevedibilità dell'evento, non può certamente dubitarsi della esigibilità ed efficacia della condotta preventiva solo per il fatto che, astrattamente, qualsiasi anche lieve esposizione ad amianto, secondo le attuali conoscenze, potrebbe comportare il rischio tumorale.


Infatti, se è vero che, per le conoscenze attuali, non sussistendo una esatta soglia di rischio, ci sarebbe stato comunque, anche a bassi livelli di esposizione, il rischio del mesotelioma, è di tutta evidenza che, abbattendo il livello di esposizione all'amianto (cosa che non è stata fatta nell'azienda Saint Gobain), si sarebbe creata la condizione ambientale per evitare, con alto grado di probabilità o di credibilità razionale, il verificarsi del tumore.

Ciò è possibile dire con assoluta certezza, anche non conoscendo la predisposizione individuale a contrarre il tumore, posto che scientificamente, come ricordato in precedenza, il rischio di mesotelioma nei soggetti esposti ad amianto è migliaia di volte maggiore che nella popolazione generale (comprendente soggetti anche non esposti) ed è decine di migliaia di volte superiore a quello "naturale" indipendente dall'amianto.

Quindi, se non è possibile (peraltro in conseguenza di un fatto colpevole degli imputati che non hanno adottato alcuna cautela) azionare uno schema interpretativo controfattuale (escludendo il verificarsi del tumore in caso di abbattimento dell'esposizione all'amianto), rimane la cirC.nza che "la massiccia concentrazione di amianto ha aumentato il rischio di mesotelio/77a ed è stata la causa della morte del lavoratore" (Gass, sez. IV, 30/3/2000).

Va poi ricordato, quanto sempre all'esigibilità di una condotta diversa da quella prevista da normative vigenti, con riferimento ad esempio al rispetto dei "valori limite", che, ai fini dell'ottemperanza dei doveri di prevenzione in base alla normativa vigente, l'eventuale rispetto dei valori limite di esposizione non può escludere la responsabilità del datare di lavoro.

A tale conclusione si giunge in base a diverse considerazioni:

I c.d. valori limite "non stabiliscono una precisa linea di demarcazione tra innocuo e nocivo" Gass., sez. IV, 5/10/99, Gass. Sez. IV 2/7/99).

Inoltre, vertendosi in materia di polverosità, era comunque vigente all'epoca l'art. 21 dpr 303/56 che imponeva !'obbligo della riduzione di tutte le polveri.

Dunque, "avrebbe dovuto trovare applicazione il principio della massima sicurezza tecnologica mente fattibile ed a ttua bile " (Gass. cit), perché il datore di lavoro "deve ispirare la propria condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza" (Gass., sez. IV 2914/55).

8. Le posizioni di garanzia

I destinatari dell'obbligo di prevenire l'evento, come sopra definito, vanno correttamente individuati negli attuali imputati, nelle loro qualità (M. e G.) di direttori dello stabilimento Saint Gobain di risa, e in quella (V., D., T. e B.) di responsabili dell'igiene e sicurezza presso la stessa azienda.

8. a) M. e G.

I primi due imputati, cioè M. e G., in quanto direttori di stabilimento, erano la massima autorità dirigenziale all'interno della Saint Gobain di risa, e dunque avevano tutti i poteri di controllo, di intervento, di coordinamento rispetto alle lavorazioni eseguite, alle condotte degli incaricati della sicurezza, degli stessi operai.

Essi svolsero la loro attività rispettivamente dall'1.7.65 al 31/12/68 (il M.) e dall'1/4/79 al 16/4/84 (il G.), quindi per un periodo di tempo piuttosto lungo nel quale certamente ebbero modo di prendere piena cognizione delle condizioni di lavoro in azienda, e che si colloca in ogni caso a cavallo e dopo il momento cruciale del 1967 quando il C. fu giudicato inidoneo al lavoro.

La soluzione di continuità tra i due periodi di dirigenza e comunque la mancanza tra gli imputati di tutti i dirigenti della Saint Gobain per il periodo di lavoro di C. sono spiegabili, secondo quanto emerso in dibattimento, con ragioni (per es. la morte di Del Ry) che non attengono al merito di una eventuale corresponsabilità penale.

Palese è dunque la loro responsabilità per aver omesso di adottare qualsiasi misura di prevenzione atta a prevenire l'esposizione del C. alla silice e all'amianto, e per aver omesso di tenere conto del giudizio del 67 -68 di inidoneità al lavoro per silicosi spostando il C. ad altra lavorazione.

8. b) V., D., T. e B.

Quanto agli altri imputati, va ricordato innanzi tutto che essi sono stati individuati come responsabili dei settori Igiene e Sicurezza della Saint Gobain. In particolare V. dal 65 al 74, T. dal 74 all'80, B. dall'80 al 93, mentre D., indicato anche lui come uno dei responsabili, nel tempo, della sicurezza, è stato descritto, conclusivamente, come titolare del coordinamento nazionale dello stesso settore, con sede di lavoro presso lo stabilimento di risa (B.).

Deve ritenersi che questi quattro soggetti, responsabili dell'igiene e sicurezza in Saint Gobain, abbiano assunto una posizione di garanzia, tanto da rendersi destinatari degli obblighi di prevenzione sia pure in modo diverso e con minori profili di gravità rispetto ai direttori di stabilimento.

In tal senso vanno disattese le affermazioni difensive in ordine proprio alla mancata assunzione di tale posizione garantistica in azienda, basata essenzialmente sulla descrizione del loro ruolo effettuata da un teste (B.) della difesa in qualità di responsabile del personale della Saint Gobain.

Secondo questa testimonianza i primi tre soggetti (V., T. e B.) avrebbero svolto all'epoca soltanto compiti di mera consulenza su richiesta di altri uffici o soggetti aziendali e mai di iniziativa, non avrebbero avuto poteri di intervento, di controllo, di decisione, né budget di spesa, inoltre avrebbero agito senza mansionari scritti sulla base di istruzioni tramandate per via orale, e inoltre avrebbero anche svolto oralmente le loro funzioni redigendo semplici "pareri orali". Quanto al D., egli era inquadrato nel personale amministrato di Pisa dove aveva sede di lavoro, e si sarebbe occupato della sicurezza per tutto il gruppo aziendale, svolgendo compiti di coordinamento dei varii uffici Igiene e Sicurezza.

Posto che l'individuazione dei responsabili di questo settore delicato proviene comunque dalla Saint Gobain, cui si rivolsero l'Usi e i Carabinieri per chiedere notizie, e che costituisce oggetto della sola testimonianza del B., pure lui responsabile aziendale, e indicato dalla difesa, occorre sottoporre a vaglio critico quanto emerso in dibattimento.

La tesi secondo cui V., T. e B. non avrebbero svolto funzioni di garanzia e dunque non potrebbero essere ritenuti colpevoli delle negligenze più volte ricordate va del tutto disattesa.

Non vi è dubbio che, in materia di prevenzione degli infortuni, l'individuazione dei soggetti responsabili deve essere fatta "più che attraverso la qualificazione giuridica astratta dei rapporti esistenti, tenendo conto delle effettive mansioni esercitate" (Cass. Sez. IV 22/11/91 n. 11934).

Se non vi è dubbio della prevalenza del criterio sostanziale su quello formale, va tuttavia precisato che la nozione di "mansioni effettive" va identificata in quella di "mansioni spettanti a/ soggetto in base alla ripartizione interna con riferimento ar settore di interesse" e che, in tal senso, danno concretezza alle qualifiche astratte (Gass. Sez. 1, 19/1/93, n. 468).

La nozione di mansioni effettive serve in sostanza ad offrire un criterio di (migliore) valutazione delle categorie astratte dei soggetti apparentemente destinatari degli obblighi di legge (legale rappresentate, dirigente, preposto) facendo leva sulle ripartizioni competenze.interne delle competenze.

Tuttavia, a ben vedere, anche la nozione di mansioni effettive, in quanto riferita alla ripartizione (formale) delle competenze assume una valenza (anche) formale perché detta ripartizione è "quella definita dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano gli enti o le imprese" (Gass. Sez. 3A, 14/11/84 n. 10001, Gass. Sez. 1, 19/1/93, n. 468).

La nozione di mansioni effettive non potrebbe mai identificarsi con quella di mansioni realmente e concretamente svolte dal soggetto a prescindere dalle sue competenze funzionali, perché i comportamenti concreti del soggetto potrebbero essere intrecciate a negligenze, errori, imprudenze, inosservanze di norme e regolamenti.

Si integrerebbe infatti il paradosso per cui il soggetto, pur titolare di una competenza funzionale in materia di sicurezza, potrebbe addurre a sua giustificazione, per escludere ogni responsabilità, proprio il fatto di avere male operato, di aver in concreto svolto mansioni negligenti o imprudenti e pertanto di non essere stato così titolare di posizioni di garanzia per aver fatto altro che il suo dovere.

Sfuggendo a detto paradosso, e con riguardo al caso in questione, va ricordato che V., T. e B., nella ripartizione interna dell'azienda erano certamente i responsabili dell'ufficio Igiene Sicurezza, cioè dell'organismo che trattava le materie strettamente rilevanti nel presente procedimento.

Proprio la correlazione con la materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e la qualità di capi di detti uffici definisce per gli imputati una posizione di garanzia.

Questa valutazione va poi integrata con alcune considerazioni che da un lato attengono alla credibilità della tesi difensiva e dall'altro implicano informazioni rilevanti di segno opposto.

E' singolare innanzi tutto che nessun imputato, se estraneo ad ogni competenza in materia di sicurezza, abbia ritenuto di rendere dichiarazioni per precisare compiti e responsabilità nell'espletamento del proprio lavoro.

La tesi difensiva è in sé incongrua perché, delineando uno svuotamento sistematico delle funzioni del settore, prospetta non solo un ufficio inefficiente, ma addirittura una sorta di ufficio fantasma.

Per un ufficio di cui è stata presa in considerazione un'attività durata ben 28 anni, e che era inquadrato in una grande azienda multinazionale,: non sarebbe esistito alcun mansionario scritto; la formazione dei responsabili sarebbe avvenuta per "affiancamento" del vecchio al nuovo;

non sarebbe stato rintracciato dal B. alcun documento scritto, anche non attinente al caso C., che esemplificasse le modalità di lavoro;

le attività sarebbero consistite in meri pareri orali rilasciati, s'intende, soltanto se qualcuno li sollecitava.

La tesi in questione è prospettata da un soggetto che è "interessato" non solo perché funzionario della stessa azienda, ma soprattutto perché, come capo del personale, era ed è un superiore gerarchico dell'ufficio igiene e sicurezza.

La tesi difensiva appare in contraddizione con precedenti prese di posizione della stessa azienda, attraverso documenti anche a firma dello stesso B., quando in lettere datate 1997 e 2000 all'USL e ai Carabinieri, prima dunque che avesse inizio il presente processo e che emergesse verosimilmente tutta l'importanza di detti dati, la Saint Gobain indicava i nomi dei responsabili degli uffici senza alcuna precisazione o doverosa riserva.

In realtà, la stessa informazione difensiva offre involontariamente elementi di segno opposto,:

quando riferisce dell'attribuzione di responsabilità al V. incaricato dall'azienda di organizzare per la prima volta l'ufficio perché svolgesse le funzioni sue proprie rispetto alle leggi allora vigenti;
quando comunque riconosce all'ufficio la responsabilità di redigere atti in materia di igiene e sicurezza;
quando precisa che l'ufficio igiene e sicurezza dell'epoca fu l'embrione degli attuali uffici della sicurezza secondo la più recente normativa;
quando ammette pur a fatica che i responsabili dovevano avere qualche potere di iniziativa se potevano fare proposte o dare suggerimenti nel caso, "girando per i corridoi", si rendessero conto di qualcosa di non funzionante

Del resto, l'unico documento evidentemente sfuggito alle accurate ricerche del teste B., il promemoria 15/2/73 a firma V. dell'Ufficio in questione, fornito dalla sua difesa, offre un quadro ben diverso della situazione.

Si rinviene traccia, stavolta scritta, di un'attività di accurata verifica della corrispondenza di varie apparecchiature alle norme di legge, oppure ai verbali di ispezione dell'ispettorato del lavoro,:

che ha portato a denunciare "manchevolezze";
che ha sottolineato la necessità del "completamento di prescrizioni ispettive", e di un sollecito "adeguamento dei mezzi prima delle nuove verifiche, allo scopo di evitare conseguenze anche penali";
che ha fatto presente come, "per un miglioramento della situazione infortunistica sarebbe necessario che tutti gli operai osservassero le norme di prevenzione".

Deve dedursi dunque, come era prevedibile, che l'ufficio igiene e sicurezza avesse le competenze specifiche che risultano dalla precedente rappresentazione della sua attività.

Va constatato che nessun responsabile dell'ufficio ha tuttavia compiuto mai alcuna iniziativa o preso posizione sui temi dell'esposizione dei lavoratori alle polveri e su quello del mantenimento di essi nelle stesse condizioni di lavoro nonostante i giudizi di inidoneità.

A questo proposito, è utile ricordare, disattendendo le osservazioni difensive sul punto, che la posizione di garanzia prefigura una varietà consistente di possibilità di intervento che non si risolvono ad esempio soltanto nell'adozione di misure dirette all'eliminazione dell'esposizione alle polveri, che evidentemente spettano alla direzione, ma anche nella vigilanza ed osservazione, nella prospettazione dei problemi ai superiori gerarchici, nella stimolazione dell'iniziativa altrui.

Infatti si risponde penalmente "se, consapevoli del non rispetto delle norme antinfortunistiche, non si intervenga avvalendosi dei poteri di controllo e di vigilanza che sono propri, o se detti poteri spettino al altri organi, non si stimolino ad intervenire" (Gass., sez. IV, 30/3/2000).

Quanto infine al D., va sottolineato innanzi tutto che il suo nome, come detto, è stato riferito dalla stessa azienda tra quelli dei soggetti responsabili a risa del settore igiene e sicurezza e poi che anche le precisazioni fornite dal B. non permettono di distinguere la sua posizione né di giustificarla.

Anzi, proprio la qualità di coordinatore a livello nazionale di tutti gli uffici di igiene e sicurezza implicava evidentemente un compito di verifica delle singole attività, di a accertamento della loro corrispondenza ai compiti di legge, allo scopo appunto di renderne omogenea la condotta a livello nazionale.

Dunque, non solo non vi era una scissione dì responsabilità ma anzi una integrazione di esse tra attività locale dell'ufficio e quella dell'intero gruppo, valorizzata dalla cirC.nza ulteriore che il D. era comunque inquadrato tra il personale di risa ed aveva qui la sua sede di lavoro.

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Determinazione della pena

In ordine alla determinazione della pena, tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 133 CP sono rilevanti i seguenti elementi:

Il diverso grado di responsabilità per la differenza di ruoli e di posizioni in azienda comporta una diversificazione delle pene base.

L'entità del fatto (grave, per la lunga inosservanza delle regole di prevenzione e per la rilevanza delle omissioni addebitabili) porta a determinare la pena base nella misura di 1 anno e 6 mesi di reclusione per M. e G. e in 1 anno di reclusione per V., T., B., D..

L'epoca di commissione del reato (determinante un'attenuazione della pretesa punitiva dello Stato), e la valutazione dei precedenti penali degli imputati (incensurati) consentono di concedere le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza.

La pena finale viene determinata quindi in 1 anno di reclusione per M. e G. e in 8 mesi di reclusione per V., T., B., D..

Gli elementi di valutazione già menzionati (natura colposa del reato, epoca di commissione del reato, precedenti penali) rendono formulabile una prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

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Altre decisioni

E' concedibile il beneficio della non menzione della condanna nel certificato rilasciato a richiesta dei privati.

Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Devono essere condannati gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile e, stanti le condizioni economiche di essa anche in relazione alla distanza temporale dal decesso del congiunto, al pagamento di una provvisionale nella misura di 25.000 euro per M. Luciana; 15.000 euro ciascuno per C. Francesco e C. Riccardo.

Ugualmente si devono condannare gli imputati al pagamento degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile che appare equo liquidare in 1500 euro per diritti, 7.000 euro per onorari, 280,94 euro per spese, oltre al rimborso 10% di spese, iva e cna.

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Dispositivo

Per questi motivi

Il Tribunale,

visti gli artt. 533, 535 CPP,
dichiara M. Manrico, G. Alfonsino, V. Mario, D. Lelio, T. Roberto, B. Lino, colpevoli dell'imputazione ascritta e, concesse le attenuanti generiche, condanna M. e G. alla pena di 1 anno di reclusione e V., T., B., D. alla pena di 8 mesi di reclusione.

Concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato rilasciato a richiesta dei privati.

Pone a carico dei condannati il pagamento delle spese processuali.

Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisionale nella misura di 25.000 euro per M. Luciana; 15.000 euro ciascuno per C. Francesco e C. Riccardo..

Condanna gli imputati al pagamento degli onorari e delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in 1500 euro per diritti, 7.000 euro per onorari, 280,94 euro per spese, oltre al rimborso 10% di spese, iva e cna.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Pisa, 8/11/2002

Il Giudice
Dr. Angelo Perrone