Legge regionale PIEMONTE 14 ottobre 2008, n. 30

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

 



 

Il Consiglio regionale ha approvato. 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
PROMULGA 
la seguente legge:

Art. 7

(Piano regionale amianto)

1.

 

La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.

2.

 

Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

Art. 8

(Attività di sorveglianza e registrazione)

1.

 

La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto.

2.

 

La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.

3.

 

I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.

5.

 

Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.

Art. 18

(Clausola valutativa)

1.

 

La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.

3.

 

La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4.

 

Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 14 ottobre 2008

Mercedes Bresso


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello statuto.