Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA 12 settembre 2001, n. 22
Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/09/2001, N. 018.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finalita')
1.La Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la sorveglianza
delle situazioni caratterizzate da presenza e da rischio
amianto, coordina l'operato dei soggetti esercitanti le
funzioni di vigilanza e di controllo e attua azioni di
prevenzione delle malattie conseguenti all'esposizione
all'amianto nei confronti delle persone che siano state o
risultino tuttora esposte e dei loro familiari.
2.Promuove la
ricerca clinica e di base del settore attraverso idonei
strumenti disciplinati dalla presente legge e sostiene le
persone affette da malattie professionali causate
dall'amianto e le loro famiglie.
3.
( ABROGATO )
Art. 2
(Competenze)
1.Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
c) al coordinamento con le attivita' previste dalla legge regionale 3 settembre 1996, n. 39.
Art. 3
(Registri regionali)
1.La Regione
istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro
regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie
correlabili all'esposizione all'amianto.
2.
( ABROGATO )
3.I registri
sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
4.Il
Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie
correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i
centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto
dal decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
5.Si intendono
per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in
maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora
esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata
anamnesi lavorativa della persona come principalmente
ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei
criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori
livelli di evidenza.
Art. 4
(Commissione regionale sull'amianto)
1.E' istituita
presso la Direzione regionale della sanita' e delle
politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
3. Ai fini
dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, i
soggetti interessati presentano istanza per il tramite
dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che,
effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a
trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione
centrale salute e protezione sociale.
Art. 5
(Nomina e composizione della Commissione)
1. La
Commissione e' costituita, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla
salute e protezione sociale.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unita' operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita' e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il piu' elevato numero di esposti;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La
Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti
possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di
vicepresidente sono esercitate da componenti della
Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli
esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato
anche se nel corso del medesimo vengono collocati in
quiescenza.
4. Ai
componenti esterni della Commissione spettano i compensi e
rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni
di segreteria della Commissione sono assicurate da una
unita' di personale in servizio presso la Direzione centrale
salute e protezione sociale.
6. Ferme
restando le disposizioni di cui alla presente legge nonche'
le disposizioni regionali in materia di organi collegiali,
la Commissione puo' dotarsi di un regolamento interno,
approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le
modalita' di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La
Commissione puo' articolarsi in sottocommissioni o gruppi la
costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto
dalla legge
regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni
per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione
regionale).
Art. 6
(Conferenza regionale sull'amianto)
1.La
Commissione regionale sull'amianto indice e predispone,
periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza
regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo
stato di applicazione della legislazione vigente,
l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate,
lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati
da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti
in cui e' presente amianto, lo stato dei processi di
smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2.La
Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni
consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei
lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati
acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle
sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede
compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni
con finalita' analoghe.
Art. 7
(Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti)
1.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a intervenire
con appositi contributi a sostegno delle spese per
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela
legale, che le persone affette da malattie correlabili
all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono
nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda
per il riconoscimento della malattia professionale e la
conclusione del relativo procedimento.
2.I contributi
sono concessi a condizione che le persone interessate siano
iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle
altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o
nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione
che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei
predetti registri siano state effettuate antecedentemente
alla presentazione della domanda per il riconoscimento della
malattia professionale.
3.Le domande
per la concessione dei contributi sono presentate alle
Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del
distretto competente territorialmente in base alla residenza
della persona interessata, corredate della documentazione di
spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della
malattia professionale. Le Aziende provvedono alla
corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal
ricevimento delle domande, previo accertamento della
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
4.In caso di
morte della persona interessata, avvenuta prima della
conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi
sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri
familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo
periodo d'imposta.
5.L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle
Aziende le spese corrisposte per le finalita' di cui al
comma 1.
6.Con
deliberazione della Giunta regionale sono individuate le
modalita' per garantire l'esenzione dalla compartecipazione
alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla
pregressa esposizione all'amianto, dando priorita' alle
esposizioni professionali all'amianto.
Art. 8
(Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto)
1.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
contributi alle Aziende sanitarie regionali per la
realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione
primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie
correlabili all'amianto.
2.La
domanda per la concessione del contributo e' presentata alla
Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
- Servizio della finanza sanitaria, nel termine fissato
dall'articolo 33, comma l, della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7,
corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa.
Per l'anno 2001 la domanda e' presentata entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere
contributi annui alle associazioni esposti all'amianto
aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese
per le funzioni istituzionali.
4.La
domanda per la concessione del contributo e' presentata alla
Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
- Servizio per le attivita' socio - assistenziali e per
quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, nel termine
fissato dall'articolo 33, comma l, della legge
regionale 7/2000, corredata
del programma annuale di attivita' istituzionale e dei
relativi costi. Per l'anno 2001 la domanda e' presentata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9
(Programmi di prevenzione)
1.Le strutture
territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i
servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli
Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono,
anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla
Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione
primaria destinati agli ambienti di lavoro.
2.I
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi
sanitari regionali predispongono, anche attraverso le
strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle
analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4,
programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria
destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli
esposti.
3.I programmi
di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i
medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve
essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel
distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.
Art. 10
(Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)
1.L'Agenzia regionale della sanita', di concerto con la Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonche' agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:
a) della popolazione in generale;
b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Art. 11
(Norme finanziarie)
1.Gli oneri
derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 4, fanno
carico all'unita' previsionale di base 52.3.1.1.663 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con
riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.
2.Per le
finalita' previste dall'articolo 7, comma 1, e' autorizzata
la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico
dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.1984 di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio
per l'anno 2001, alla funzione obiettivo n. 13 - programma
13.1 - rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria -
spese correnti - con la denominazione <<Interventi di parte
corrente a tutela della salute>>, con riferimento al
capitolo 4759 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica
n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la
denominazione <<Rimborso alle Aziende per i servizi sanitari
delle spese sostenute per la concessione di contributi alle
persone, residenti nel territorio regionale, affette da
malattie correlabili all'amianto, a sostegno dei costi
sanitari e socio-assistenziali e di tutela legale,
affrontati nel periodo intercorrente fra la presentazione
della domanda per il riconoscimento della malattia
professionale e la conclusione del relativo procedimento>> e
con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.
3.Per le
finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, e' autorizzata
la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico
dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.1984 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con
riferimento al capitolo 4760 (1.1.157.2.08.08) di nuova
istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza
sanitaria - con la denominazione <<Contributi a favore delle
Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti
di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul
trattamento delle malattie correlabili all'amianto>> e con
lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2001.
4.Per le
finalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e' autorizzata
la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico
dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con
riferimento al capitolo 4761 (1.1.162.2.08.08) di nuova
istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attivita'
socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta
integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi a
favore dell'Associazione esposti amianto - Regione
Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle funzioni
istituzionali>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per
l'anno 2001.
5.All'onere
complessivo di lire 400 milioni per l'anno 2001, derivante
dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 2, 3 e 4 si
fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unita'
previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003
e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al fondo
globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n.
99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).
Art. 12
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.