Legge Regionale BASILICATA 2 febbraio 2001, n. 6

"Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano"

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 24 dicembre 2008, n. 31

 

 

 

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia di messa in sicurezza bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di eco-audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico (1).

2. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per i quali è necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro autonomia territoriale e funzionale, le attività in materia delle Province e dei Comuni (2).

3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione dei Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, anche in collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientalistiche e quelle di volontariato e dei consumatori, campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in materia ambientale.

Art. 2
Principi

1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi:

a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;

b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente;

c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;

d) assicurare la gestione  integrata dei rifiuti (2 bis) in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento;

f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltimento in impianti specializzati;

g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici;

h) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi;

i) ridurre progressivamente le discariche come sistema ordinario di smaltimento.

2. Per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della documentazione di cui all'art. 13 della Legge Regionale 14.12.1998, n. 47 sulla "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente". L'Ufficio regionale competente valuta se il progetto richieda la preventiva valutazione di impatto ambientale e, in caso negativo, detta le eventuali prescrizioni (3).

Art. 3
Specificazioni terminologiche

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

b) ATO: l’ambito territoriale ottimale (3 bis) per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno dell’ATO (3 ter) con la stipulazione della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge;

d) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (3 quater);

e) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto.

TITOLO II
COMPETENZE

Art. 4
Competenze della Regione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, è di competenza della Regione l'approvazione e l'aggiornamento(4)del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto.

2. Il Piano regionale è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio Regionale aggiorna il Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate su proposta della Giunta Regionale (5) - (5 bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione:

a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 34 (6) della presente legge;

b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;

d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo sviluppo di tecnologie innovative;

e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto ambientale;

f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati nell' ATO;

h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano.

Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempre ché non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge.

Art. 5
Competenze delle Province

1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
Competenze dei Comuni

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima legge regionale quanto all'approvazione dei progetti di bonifica.

2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane.

Art. 7
Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono competenti:

a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno del territorio provinciale;

c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.

2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

TITOLO III 
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 8
Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. In attuazione dell'articolo 54 della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene:

a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;

c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);

d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi;

e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

2. Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Il piano regionale per la bonifica prevede:

a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione;

b) l'individuazione dei siti da bonificare con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica, basato sul criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale;

d) le modalità tecniche per la rimozione delle fonti inquinanti e di quanto dalle stesse contaminato fino al raggiungimento dei valori limite stabiliti dal decreto interministeriale "n. 471/99";

e) le modalità di smaltimento o di eventuale recupero dei rifiuti da asportare dalle aree incise da fatti di contaminazione;

f) la stima degli oneri finanziari.

3. L'individuazione dei siti da bonificare è fatta mediante le operazioni di censimento e mappatura di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, come integrato dall'art. 17 comma 1-bis del Decreto, tenendo presenti i dati acquisiti per effetto della istituzione dell'Anagrafe di cui al successivo articolo 36.

Art. 9
Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti(6 bis)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane, ….(7)assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti inquinati.

2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, ….(7 bis) perché esprimano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

3. Nei successivi trenta giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per singole parti.

6. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare.

Art. 10
Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti

1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione sub - provinciale;

d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) le modalità per l'attuazione del Piano;

h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione;

i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento.

Art. 10 bis
Piani di gestione dei rifiuti (8)

1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 196 e dell’art. 199 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all’adozione delle corrispondenti norme regionali.

2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

Art. 11
Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale.

2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita conferenza.

3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla Provincia.

4. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.

5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.

6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed acquisiti i verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva il Piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella conferenza dei Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.

7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

8. Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro i successivi 30 giorni.

9. Le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti. L'Autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 6.

10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria iniziativa o su proposta dell'Autorità di ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre secondo le procedure previste nel presente articolo.

Art. 12
Effetti del Piano regionale

1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge ivi compresi gli A.T.O (8 bis).

Art. 13
Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti

1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti:

a) i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai contenuti dei predetti Piani;

b) l’Autorità d’Ambito è tenuta (8 bis.01) all'osservanza delle prescrizioni del Piano provinciale.

TITOLO IV 
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 14 
(Delimitazione dell’ATO) (8bis.02)

1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

2. In attuazione dell’art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito Territoriale Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l’intero territorio regionale.

3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti (PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l’ATO a sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 200 comma 1 del D.Lgs 152/2006.

Art. 15 
(Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti) (8bis.03)

1. I Comuni ricadenti nell’ambito di cui all’art. 14 comma 2 della presente legge, al fine di garantire lo svolgimento in forma associata ed unitaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, stipulano apposita convenzione entro trenta giorni dalla redazione dello schema tipo che sarà predisposto dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Nello stesso termine la Giunta Regionale approva lo schema tipo di Statuto dell’Autorità d’Ambito.

3. La Regione assume ogni iniziativa necessaria ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 ed esercita le relative funzioni di coordinamento.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all’art. 42, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.

Art. 16 
(Costituzione dell’Autorità di Ambito) (8ter)

1. Con la stipulazione della convenzione di cui all’articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell’ATO Rifiuti Basilicata istituiscono, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio denominato Autorità d’Ambito.

2. L’Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, tutte le funzioni connesse all’organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.

3. L’Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. La quota di partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei Comuni convenzionati.

4. Il patrimonio dell’Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, effettuati dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di ambito con mezzi propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione di ciascun ente locale convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente a quanto stabilito dall’art. 2343 Codice Civile.

5. All’Autorità di Ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell’Autorità di Ambito si provvede con apposito fondo di dotazione erogato dalla Regione.

Art. 16/bis 
(Funzioni dell’Autorità d’Ambito) (8quater)

1. L’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti.

2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Autorità d’Ambito elabora un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo sulla base dei criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 152/2006.
I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui l’Autorità d’ambito dovrà elaborare l’apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 giorni.

Art. 17 
(Organi dell’Autorità di Ambito) (8quinquies)

1. Sono organi dell’Autorità di Ambito:

a) l’Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il funzionamento degli organi dell’Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.

3. La convenzione e lo Statuto di cui all’art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l’organizzazione ed i compiti degli uffici dell’Autorità d’Ambito.

4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito.

Art.18
(Composizione e funzioni dell’Assemblea dell’Autorità di Ambito)     (8 sexies)

1. L’Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di rispettiva competenza.

2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all’Assemblea senza diritto di voto.

3. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota dai rappresentanti degli enti locali convenzionati.

4. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell’Autorità di Ambito. 
In particolare:

a) approva il piano d’ambito previsto all’art. 16/bis;

b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la sua riscossione;

c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti attraverso le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione di cui al successivo articolo 21;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell’Autorità d’Ambito;

f)    approva le modifiche alla convenzione di cui all’articolo 15;

g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell’Autorità di Ambito;

h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione;

i)     adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
(Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito) (8 septies)

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a) Presidente eletto dall’Assemblea dei Sindaci;

b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con esclusione dei Comuni di Potenza e Matera;

c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza;

d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera;

e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza;

f)    1 componente designato dalla Provincia di Matera;

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.

3. Al Consiglio di Amministrazione competono:

a) la predisposizione degli atti da sottoporre all’Assemblea;

b) l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) il compimento degli atti necessari per procedere all’affidamento al Gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull’operato del Gestore e sul corretto svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.

4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 18, comma 4, lett. g).

Art. 20 
(Presidente e Vice Presidente dell’Autorità di Ambito) (8 opties)

1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza dell’Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza compete al Vice Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio d’Amministrazione; fissa inoltre l’ordine del giorno dei lavori del Consiglio d’Amministrazione.

3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 20/bis 
(Collegio dei Revisori dei Conti) (8 novies)

1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall’Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000.

Art. 21
(Rapporti tra Autorità di Ambito e Gestori) (8 decies)

1. Il rapporto tra l’Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi.

3. Nell’ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un unico Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico risponda a criteri di efficienza ed efficacia, l’Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal caso, l’Assemblea individua se necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni esercitate dalla pluralità di Gestori.

Art. 21/bis 
(Disposizioni transitorie)

1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. Con lo stesso decreto sono nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche le funzioni ordinarie, gli attuali Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve cessare nel termine di novanta giorni dalla data di nomina.

2. Fino alla effettiva istituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle province per la realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche delle stesse per l’attuazione di detto piano.

3. L’ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei cessanti ATO.
In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a qualunque titolo presti servizio presso le cessanti Autorità d’ambito, verrà integrato nella nuova struttura dell’ATO Rifiuti Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate. 
(8 undecies )

 4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l’ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali. (8 duodecies)

Art. 22
Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa

1. L'importo di cui all'art. 3 della Legge 28.12.1995, n. 549, comma 29, per tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato in 2,00 Euro per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; 10,00 Euro per i rifiuti dei settori minerario; in 10,00 Euro per i rifiuti speciali; per gli altri rifiuti se "tal quali" 15,00 Euro, se trattasi 7,00 Euro (9).

2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n.549 è destinata alla costituzione di un fondo incentivante da corrispondere alle Province e alle Autorità di Ambito per il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti di cui agli artt. 8 e 10 della presente legge, secondo criteri da stabilirsi in un apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in ragione degli obiettivi a conseguirsi da parte dei soggetti di cui al presente comma.

3. Una ulteriore quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n.549, è altresì destinata alla copertura del contributo di cui al comma 7 dell'art.16 della presente legge.

4. Alla quantificazione delle quote finalizzate alla costituzione del fondo incentivante ed alla concessione del contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non comprensive della quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n.549 non assoggettata a vincoli, si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

5. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani di cui agli artt. n.8 e 10 della presente legge, gli incentivi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo possono essere ridotti o azzerati secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di cui al medesimo comma 2. (9 bis)

TITOLO V 
APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

Art. 23
Presentazione della domanda

1. La Giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali secondo il procedimento definito dall'articolo 27 del Decreto.

2. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta regionale contenente, ove necessario, la richiesta di concessione edilizia, corredata dal relativo progetto definitivo dell'impianto e dalla documentazione tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia ambientale-paesaggistica, urbanistica, di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro, igiene pubblica, come individuata ai sensi del successivo articolo 44, lettera c) (10).

3. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta.

Art. 23 bis
Approvazione dei progetti ed autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero (10 bis)

1. Le funzioni amministrative attribuite, ai sensi del Titolo V della presente legge e s.m.i., alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture regionali, sono delegate agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente.

2. Sono delegate alla Provincia competente per territorio le funzioni attribuite alla Regione dalla normativa comunitaria e nazionale, per le autorizzazioni alla realizzazione, alla gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti, escluse le funzioni previste dalla Legge Regionale 14.12.1998, n. 47 e dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni relative alle procedure di importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del Regolamento CEE n.259/93 del Consiglio della Comunità Europea e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le stesse procedure in entrata ed in uscita dal territorio europeo attraversanti la Regione, sono esercitate dalle Province competenti territorialmente.

4. Le istanze pervenute alla Regione per le quali gli uffici regionali non hanno avviato o concluso il procedimento di autorizzazione saranno trasferite dagli stessi alla Provincia competente per territorio entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

Art. 24
Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2, del Decreto

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente del competente Ufficio regionale il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda:

a) provvede ad assegnare a sé od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria;

b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei presupposti rilevanti ai fini istruttori, nonché la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata alla stessa;

c) dispone eventualmente la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

2. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del Decreto, ed invita a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante.

3. La conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i componenti. La lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza a cui va allegata copia dei documenti utili ai fini di una valutazione preventiva da parte dei soggetti convocati.

4. Il Responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la valutazione negativa espressa da ciascun partecipante.

Art. 25
Competenze della conferenza

1. La Conferenza di cui al precedente articolo provvede agli adempimenti istruttori previsti dall'art.27 comma 3 del Decreto, entro novanta giorni dalla sua convocazione. L'A.R.P.A.B., mediante il Direttore o suo delegato, partecipa con diritto di voto alle sedute della Conferenza (11).

2. Entro il predetto termine, la conferenza trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti e con la relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale per l'adozione del provvedimento finale.

3. (12).

Art. 26
Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, il termine di cui al comma 1 dell'articolo precedente resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47.

Art. 27
Competenze della Giunta Regionale

1. La Giunta Regionale provvede con proprio atto deliberativo, nei successivi trenta giorni, sulle conclusioni trasmesse dalla Conferenza (13).

2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni di organi regionali, provinciali e comunali, nonché la concessione edilizia. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza.

Art. 28
Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati

1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo.

2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero.

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Giunta regionale ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune territorialmente competente, ove necessaria. L'avvio degli interventi in variante può avvenire decorsi sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

4. Qualora la Giunta regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle di cui al comma 2, dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di approvazione di cui all'articolo 27 del Decreto ed al presente Titolo V.

Art. 29
Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera c), della Legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, la Giunta regionale approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione secondo la disciplina di cui al presente Titolo V, localizzandoli, nelle aree individuate come idonee dai Piani provinciali a condizione che sussistono specifici e comprovati motivi che escludano rischi di danno alla salute e all'ambiente.

2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, del Decreto, integrate dalle seguenti:

a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'A.R.P.A.B., i cui costi sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

3. La Giunta regionale autorizza altresì attività sperimentali, non interferenti (14)con l'attività di pianificazione di cui al Titolo III della presente legge, finalizzate alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed ambientale di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti, alle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora le stesse comportino rischi di danno alla salute pubblica ed all'ambiente.

5. A tal fine, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce:

a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di idonea garanzia finanziaria;

c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.B.), fermo restando che i costi dei controlli sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

Art. 30
Osservatorio del ciclo dei rifiuti

1. Il Dipartimento Ambiente e Territorio si impegna, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative dell'A.R.P.A.B., a raccogliere e a divulgare i dati relativi al ciclo dei rifiuti, ad effettuare tutte le elaborazioni tecnico-scientifiche e a fornire pareri tecnici ed amministrativi alla Provincia e agli Enti locali.

TITOLO VI 
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERE DI SMALTIMENTO E RECUPERO E PROCEDURE SEMPLIFICATE

Art. 31
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Provincia competente per territorio secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere:

a) il riferimento del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto utilizzato;

b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.

3. L'istruttoria diretta a verificare la rispondenza tra lo stato degli impianti di cui è previsto l'utilizzo e l'attività da autorizzare è svolta dalla Provincia che a tal fine si avvale, nei modi e secondo le forme disciplinati dalla apposita convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della Legge regionale 19 maggio 1997, n. 27, del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.B. territorialmente competente.

4. L'autorizzazione dura cinque anni ed indica in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare;

c) le precauzioni che occorre osservare per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti;

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito adibito alle operazioni di smaltimento e recupero;

g) le garanzie finanziarie;

h) i requisiti di idoneità e capacità tecnica che deve possedere il soggetto richiedente;

i) il sistema di monitoraggio a carico del gestore, le modalità di invio dei dati nonché i controlli minimali previsti.

Art. 32
Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia;

b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia, rilasciato da istituti abilitati (15).

3. L'importo della garanzia fidejussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lett. g) del Decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fidejussoria (16).

4. La Giunta Regionale determina le clausole essenziali e fissa gli indicatori delle garanzie fidejussorie, nonché l'importo minimo delle stesse (17).

5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.

6. Gli Enti Pubblici sono esonerati dall’obbligo della costituzione delle garanzie finanziarie. (17 bis)

Art. 33
Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti

1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2, del Decreto, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, è subordinato a comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, del Decreto. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla Provincia territorialmente competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengono modifiche sostanziali nelle operazioni di autosmaltimento o di recupero.

2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione e accerta la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, avvalendosi del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.B. territorialmente competente nei modi e secondo le forme disciplinati dalla apposita convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della Legge regionale 19 maggio 1997, n. 27. In caso di accertata insussistenza degli stessi, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provvede, entro il termine fissato dalla Provincia, a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

TITOLO VII
PROCEDURE STRAORDINARIE VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 34
Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza così come previsto dal decreto Ronchi relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento e di recupero, esistenti ed autorizzati, o nuovi siti, in cui disporre la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione od ogni ulteriore atto di assenso, ove occorrenti.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento e recupero di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed adeguamento ed eventualmente disporne la realizzazione e gestione tramite commissari "ad acta".

3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte delle Regioni, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendono necessari per i siti o gli impianti di smaltimento e di recupero di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale.

4. Il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui al primo comma è autorizzato dalla Giunta regionale nei casi in cui non sia previsto dai vigenti Piani provinciali e disciplinato da accordi o altri atti di intesa fra gli enti locali competenti.

Art. 35
Vigilanza e attività sostitutiva

1. La Regione vigila:

a) che i Piani provinciali di cui all'art. 10 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 11 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento fissate ai sensi dell'articolo 18.

2. Le Province vigilano:

a) che l' Autorità d'ambito e gli Enti locali provvedano alla organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti in conformità alle prescrizioni e agli standard tecnico-economici fissati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti; (17 ter)

b) che gli interventi contenuti nei Piani provinciali siano eseguiti nei tempi e secondo le modalità stabilite nei Piani stessi.

3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni del piano. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.

4. La Regione e le province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti, previa diffida ad adempiere, entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.

5. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 4, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione, e in base ai controlli di cui al comma 2, dalle Province.

6. La regione provvede direttamente all'adozione dei provvedimenti di sostituzione:

a) fino all'approvazione dei Piani provinciali;

b) in caso di mancata sostituzione da parte delle province decorsi sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempienza.

TITOLO VIII 
MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Art. 36
Anagrafe dei siti da bonificare

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto.

2. L'anagrafe è tenuta ed aggiornata dal competente Dipartimento regionale, sulla base delle notifiche o comunicazioni di cui all'art. 17 - commi 2 e 3 del Decreto, avvalendosi della struttura tecnica dell'A.R.P.A.B.. L'anagrafe individua:

a) gli ambiti territoriali,, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari (18).

3. La Giunta Regionale, sentito l'OCR, cura la pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi di siti contaminati contenuti nell'Anagrafe. La pubblicazione viene effettuata almeno una volta all'anno, salvo che non vi siano variazioni rispetto alla precedente pubblicazione (19).

Art. 37
Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, approva, con propria deliberazione, le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del Decreto nonché le linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica di cui all'art. 17, comma 2, lettera c) del Decreto, nonché all'individuazione degli enti di cui all'art. 36, comma 2, lettera c), definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi (20).

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede anche alla individuazione delle tipologie di progetti non soggetti alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 38
Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati

1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto Interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale(21) delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine:

a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento per i limiti di accettabilità della contaminazione notifica tale atto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, nonché all'A.R.P.A.B. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente per territorio di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 10 giugno 1996, n. 27;

b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare alla Regione, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, gli interventi di messa in sicurezza adottati per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, deve presentare il progetto di bonifica al Comune territorialmente competente ed alla Giunta Regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1 lett. c), il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze indicate al comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, approvano il progetto di bonifica ed autorizzano la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale. L'istruttoria tecnica è svolta dall'Ufficio regionale competente avvalendosi dell'A.R.P.A.B. Ove l'approvazione del progetto di bonifica sia di competenza comunale, il Comune può avvalersi delle strutture dell'A.R.P.A.B. nei modi e secondo le forme di cui al comma 4 dell'articolo 18 della Legge regionale 19 maggio 1997, n. 27 (22).

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili attraverso l'uso delle migliori tecnologie a costi sopportabili, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti dall'inquinamento residuo nonché in ordine all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 7 del Decreto, l'autorizzazione di cui al comma 2 costituisce, ove occorra. variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

5. Le garanzia di cui all'articolo 17, comma 4, del Decreto sono prestate a favore dell'ente che approva il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato.

6. La Provincia competente per territorio, con apposita relazione semestrale, comunica alla Giunta regionale, al Comune ed al servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 34, comma 2, lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica autorizzati dal Comune.

7. Il completamento degli interventi di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

8. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazione della zona interessata, il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze, possono, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di abitabilità ed agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

9. Ove il progetto di bonifica prevede la realizzazione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti sottoposto, ai sensi della normativa statale o regionale vigenti, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, Legge regionale 14 dicembre 1998 n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente".

Art. 38 bis 
Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati(22 bis)

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ed attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

2. Restano validi gli atti assunti da Regione, Province e Comuni in conformità delle disposizioni della Legge Regionale 02.02.2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152.

Art. 39
Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio

1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico- sanitario che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, indicando, ove individuabili, i soggetti cui competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti.

2. Il Comune e la Regione, secondo la rispettiva competenza, come determinata ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, con provvedimento motivato, diffidano i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità a realizzare gli interventi di messa in sicurezza ed a presentare il progetto di bonifica secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

3. Ove i soggetti responsabili rimangano inadempienti, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni.

4. A tal fine, il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla diffida di cui al comma 2, notifica alla Regione e al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

5. In caso di mancata o ritardata notifica di cui al comma precedente, il Comune decade dalla facoltà di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e la Regione, entro i successivi quindici giorni, comunica al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, gli enti di cui intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio dei medesimi interventi.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni.

7. Il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio. entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, notifica alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. La mancata o ritardata notifica produce gli effetti di cui al precedente comma 5.

Art. 40
Norma finanziaria

1. La Regione dà attuazione al Piano regionale avvalendosi dei fondi di cui all'articolo 22, e dando priorità nell'ambito della programmazione negoziata dei fondi comunitari ai progetti ed azioni definiti dal Piano regionale e da quello provinciale.

2. Per la redazione e l'aggiornamento dei piani provinciali, nonché per attività di studi e ricerche legati alla caratterizzazione, riduzione quali-quantitativa dei rifiuti, la Regione assegna le risorse finanziarie alle Province nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui al comma 1 (23).

Art. 41
Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

2. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 32 e 38, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 24 milioni.

3. Per la ritardata presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 32 e 38, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

4. Il responsabile di cui all'art. 36, comma 2 del Decreto che violi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 a lire 30 milioni.

5. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'A.R.P.A.B., in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

6. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42
Disposizioni transitorie

1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 10, sono dichiarate improcedibili le domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle relative agli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti ed agli impianti di recupero di rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, sulle quali si provvede, ai sensi del comma 3, se ed in quanto presentate entro la data per primo indicata.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore della medesima, relativi all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione o all'ampliamento degli impianti nonché al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento o di recupero.

3. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate nei casi previsti dal comma 1, non possono avere efficacia oltre la data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 10.

4. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, rilasciate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci sino alla loro scadenza e possono essere rinnovate in via provvisoria, ma con durata non superiore a quella stabilita dal comma 3. A tal fine, le domande di rinnovo devono essere presentate alla Provincia territorialmente competente novanta giorni prima della loro scadenza.

Art. 43
Moratoria sulla realizzazione di inceneritori

Fino al raggiungimento dell'obiettivo del 35% di raccolta differenziata di cui al decreto Ronchi, si attua una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti di termoutilizzazione dei rifiuti. Potranno essere concesse le autorizzazioni all'esercizio per gli impianti attualmente in fase di realizzazione o fermi per ristrutturazione. Nel periodo di moratoria potranno essere effettuati studi e valutazioni di fattibilità di impianti che sfruttino le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di combustione. Limitatamente all'ATO della provincia di Matera, qualora la pianificazione provinciale lo ritenesse, motivandolo, indispensabile per urgenti esigenze di smaltimento, potrà essere dato l'assenso alla fase preliminare di progettazione ed all'attivazione dei canali finanziari per la realizzazione di un impianto di termoutilizzazione a servizio dell'ambito stesso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità di combustione degli impianti attivati in regione gli ATO dovranno stilare degli accordi per il conferimento e trattamento trans-ATO delle frazioni secche combustibili.

Art. 44
Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni, approva:

a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme che disciplinano l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del Decreto;

b) i criteri tecnici da osservare in sede di approvazione e valutazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

c) il modello di domanda per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'elenco della documentazione tecnica da allegare;

d) l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 33; (24)

e) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi ad oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco dei documenti da allegare.

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale, d'intesa con le Province e previo parere dell'A.R.P.A.B., approva con deliberazione le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 20 del Decreto.

3. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 45
Abrogazione e modifiche di norme regionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 4 settembre 1986, n. 22, fatti salvi gli articoli 11 e 13;

b) l'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 dalla parola "nonché" sino a "Legge 475/88" e l'articolo 55 - comma 1 - lettera b) della L.R. 8.3.1999 n. 7 (25);

c) all'art. 3, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 dopo la parola "previo" è aggiunta la parola "conforme";

d) tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale che siano incompatibili con la presente legge.

Art. 46
Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1) lettera a), n.1), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1) lettera b), n. 2), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(2 bis) parole sostituite dall’art. 1, comma 1, L.R. 24.11.2008, n. 28;

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, lettera b) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(3) bis) parole sostituite dall’art.1, comma 2, L.R. 24.11.2008,n.28;

(3 ter)  parole sostituite dall’art. 1, comma 3, L.R. 24.11.2008, n.28;

(3 quater) parola soppressa dall’art.1, comma 4, L.R. 24.11.2008,n.28;

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), n. 2), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(5 bis) Il suddetto comma si interpreta, ai sensi dell'art. 1, L.R. 4 giugno 2003, n. 21, nel senso che l'approvazione e l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 4, legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, sono di competenza del Consiglio regionale nell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 54, L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1 lettera c), n. 3), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(6 bis) Con riferimento all'art. 1 della L.R. 4 giugno 2003, n. 21;

6.01) modifiche introdotte dall’art.1, comma 5, L.R. 24.11.2008, n. 28;

(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 1) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(7 bis) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 2) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(8) articolo aggiunto dall'art. 45, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;

(8 bis) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

8 bis.01) parole sostituite dall’art.1, comma 6, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 bis.02) art. sostituito dall’art.2, L.R. 24.11.2008,n.28;

8 bis.03) art. sostituito dall’art. 3, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 ter) art. sostituito dall’art. 4, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 quater)  articolo aggiunto dall’art.5, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 quinquies) art. sostituito dall’art. 6, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 sexies) art. sostituito dall’art. 7, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 septies) art. sostituito dall’art.8, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 octies) art. sostituito dall’art. 9, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 novies) articolo aggiunto dall’art. 10, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 decies) art. sostituito dall’art. 11, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 undecies) articolo aggiunto dall’art. 12, L.R. 24.11.2008, n.28;

8 duodecies) comma aggiunto dall’art. 46 , L.R. 24.12.2008, n.31;

(9) Comma già sostituito dall'art. 34 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10, successivamente abrogato dal comma 2° dell'art. 2, della L.R. 02 febbraio 2006, n. 1.

(9 bis) gli attuali commi 2, 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 2,3 e 4 in base all'art. 11, comma 2, L.R. 7 agosto 2003 n. 28.

(10) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(10 bis) articolo aggiunto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;

(11) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera g) n. 1) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(12) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g) n. 2 della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(14) Comma così modificato dall'art. 1 comma 1, lettera i) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(15) Lettera così modificata dall'art. 1 comma 1, lettera l), n.1) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(16) Comma così sostituito dall'art. comma 1, lettera l), n. 2), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(17) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera l) n. 3) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(17 bis) comma aggiunto dall'art. 45, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;

17 ter) modifiche apportate dall’art. 13, comma 2 , L.R. 24.11.2008, n.28

(18) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m) n. 1) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(19) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g) n. 2) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(20) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera n) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(21) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o ) n. 1) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(22) Comma così modificato dall'art. 1 comma 1, lettera o) n. 2),3) e 4), della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(22 bis) articolo aggiunto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;

(23) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera p) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(24) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera q) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.

(25) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera r) della L.R. 4 gennaio 2002, n. 2.