Legge Regionale LOMBARDIA 29 settembre 2003, n. 17

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto

Pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario al n. 40 del BURL del 3/10/2003

 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

 

la seguente legge regionale:

 

 

 

Articolo 1

(Finalità)

 

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta.

2. Sono obiettivi della presente legge:

a)     la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;

b)    la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;

c)     la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

 

 

Articolo 2

(Bonifica di piccoli quantitativi di amianto)

 

1. In osservanza del dpr 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità  di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d’intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1. 

3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l’ausilio dell’ASL e dell’ARPA.

4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

5. In attuazione dell'art. 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:

a)   soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;

b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a)       i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;

b)      i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

c)       le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;

d)      i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;

e)       i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;

f)        i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2,  per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lett. e).

8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.

9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.

 

 

Articolo 3

(Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL)

 

1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Piano Regionale Amianto Lombardia" di seguito denominato PRAL.

2.   Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1.

3.  Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.

4.  Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l’attuazione  dello stesso, e comunque ogni due anni.

 

 

Articolo 4

(Contenuto del PRAL)

 

1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:

1)     censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con i comuni del territorio;

2)     mappatura georeferenziata dell' amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall’ARPA;

3)     monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell' aria;

b)  elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima;

c)   definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’art. 8;

d)   monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:

1)     raccolta di dati epidemiologici;

2)     sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;

3)     utilizzo del  Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all'amianto;

e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA;

f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:

1)     censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;

2)     individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;

g)  individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell' amianto;

h)   promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto.

 

 

Articolo 5

(Registri)

 

1. Entro trenta giorni dall’ approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:

a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

1)      tipo di amianto;

2)      luogo dove è presente;

3)      grado di conservazione;

4)      quantitativo presunto;

5)      pericolosità di dispersione delle fibre;

6)      livello di priorità dei tempi di bonifica;

b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.

2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.

3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l’amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all’ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all’ASL nel cui territorio è situata l’unità produttiva, la relazione di cui all’articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.

4. E’ abrogato l’articolo 4, comma 58 sexies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

5. Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.

 

 

Articolo 6

(Obblighi dei proprietari)

 

1. Al fine di conseguire il censimento completo dell' amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:

a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all' ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;

b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto,  a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.

2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all’approvazione del PRAL.

3. L'iscrizione nei registri di cui all'art. 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.

 

 

Articolo 7

(Laboratori)

 

1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge  27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.

2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.


 

Articolo 8

(Organismi di controllo)

 

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.

3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l’aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.

 

 

Articolo 9

(Norma finanziaria)

 

1.     Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2 e per le azioni informative di cui all’articolo 8, comma 3, è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.

2.     All’onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all’UPB 3.7.2.0.2.256 “Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.