Decreto 17 dicembre 2009 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Istituzione del (SISTRI) sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-2010  - Supplemento Ordinario n.10)

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 


 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Norme  in materia ambientale» e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; 

VISTO l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296;

VISTO l'articolo 189, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n.  152,  relativo  all'istituzione  di  un  sistema  di controllo della tracciabilita' dei rifiuti;

VISTO l'articolo 2, comma 2-bis,  del  decreto-legge  6  novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre 2008, n. 210;

VISTO il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n.  102  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'articolo 14-bis; 

Considerata  la   necessita'   di   definire,   anche   in   modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali  e  alle tipologie delle attivita' svolte, le modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le informazioni da  fornire,  le modalita' di fornitura  e  di  aggiornamento  dei  dati,  nonche'  le modalita' di elaborazione dei dati stessi;

Considerata la necessita' di definire le modalita' con  le  quali le  informazioni   contenute   nel   sistema   di   controllo  della tracciabilita'  dei  rifiuti  dovranno  essere  detenute  e  messe  a disposizione delle autorita' di controllo;

Considerata la necessita di definire  le  misure  idonee  per  il monitoraggio del sistema e per la partecipazione  dei  rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio;

Considerata  la necessita'  di  definire  le   modalita'   di   interconnessione   ed interoperabilita' con gli altri sistemi informativi; 

Adotta il seguente decreto: 

ART. 1

(Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI)

1.       Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,  nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando  carabinieri  per  la Tutela dell'Ambiente, e' operativo:

1.       Dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi- ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - con piu'  di  cinquanta  dipendenti,  per  le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non  pericolosi  di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  del  medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 con piu' di cinquanta  dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi  istituiti  per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti  che organizzano la gestione di tali rifiuti per  conto  dei  consorziati, nonche' per le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del  decreto legislativo n. 152 del 2006  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti speciali, per le imprese e gli  enti  che  effettuano  operazioni  di recupero  e  smaltimento  di  rifiuti  e  per  i  soggetti   di   cui all'articolo 5, comma 10, del presente decreto;

2.       dal duecento decimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di rifiuti pericolosi -ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  -  che  hanno  fino  a cinquanta dipendenti e per  i  produttori  iniziali  di  rifiuti  non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. 
2. I soggetti di cui al comma 1  comunicano  le  quantita'  e  le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro  attivita' attraverso il SISTRI. 

3.       Le informazioni di cui al comma 2 vengono fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3. 

4.       Le imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti non  pericolosi  di  cui  all'articolo  212,  comma  8,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli  di  cui all'articolo  2135  del  codice  civile  che  producono  rifiuti  non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi  derivanti  da  attivita'  diverse  da   quelle   di   cui all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e  g)  del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono aderire su base  volontaria al sistema SISTRI a partire dalla data di cui al comma 1, lettera b).

5.       Gli impianti  di  discarica  sono  dotati  di  apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi  dai  predetti impianti.  L'installazione,  la  manutenzione  e  l'accesso  a   tali apparecchiature sono riservati al personale del  SISTRI.  I  relativi oneri sono a carico del SISTRI. 

ART. 2 
(Rifiuti urbani della regione Campania) 

1.       Al fine di  attuare  quanto  previsto  all'articolo  2,  comma 2-bis, del decreto legge 6 novembre  2008,  n.172,  convertito  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nella Regione  Campania  a  decorrere dal centottantesimo giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, oltre ai  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  sono sottoposti agli obblighi di cui al presente decreto i  comuni  e  gli enti e le imprese che gestiscono  i  rifiuti  urbani  nel  territorio della predetta Regione. 

2.        Il sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti (SISTRI)  e'  interconnesso  telematicamente  con   il   sistema   di tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede  ai sensi del predetto articolo.

ART. 3 
(Modalita' di iscrizione al SISTRI) 

1.       I soggetti di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  e all'articolo 2, aderiscono al SISTRI iscrivendosi allo  stesso  entro quarantacinque giorni dilla data di entrata in  vigore  del  presente decreto. I soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b), aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti iscrivendosi allo stesso dal trentesimo al settantacinquesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.       Decorsi i termini di cui al comma 1,  i  soggetti  di  cui  al medesimo comma di nuova costituzione si iscrivono al SISTRI prima  di dare avvio alle rispettive attivita'.

3.       Le  modalita'  di  iscrizione  al   SISTRI   sono   descritte nell'allegato IA.

4.       Le Camere di Commercio industria, artigianato  e  agricoltura, previa  stipula  di  un  Accordo  di  Programma  tra   il   Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e l'Unioncamere, provvedono agli adempimenti di  cui  al  comma  6  del presente  articolo.  Alla  copertura  dei   costi   derivanti   dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre  1993, n. 580. Per le attivita' di  cui  al  presente  comma  le  Camere  di commercio si avvalgono, previa stipula di apposita convenzione, delle Associazioni imprenditoriali interessate  rappresentative  sul  piano nazionale e loro articolazioni  territoriali,  o  delle  societa'  di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

5.       In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le  Sezioni  regionali  e  provinciali  dell'Albo  nazionale  gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti di cui al  comma  6  per  le imprese iscritte al predetto Albo. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 16 del sopra citato articolo 212.

6.       Una volta perfezionata la procedura di iscrizione, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 vengono consegnati:

a.       un dispositivo elettronico per l'accesso  in  sicurezza  dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in  avanti  definito dispositivo USB, idoneo a consentire  la  trasmissione  dei  dati,  a firmare elettronicamente le informazioni fornite  ed  a  memorizzarle sul dispositivo stesso. E' necessario dotarsi di un  dispositivo  USB per ciascuna unita' locale dell'impresa e per ciascuna  attivita'  di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale.  In  caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita'  operative  da  cui originano in maniera  autonoma  rifiuti  e'  facolta'  richiedere  un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Per  le  attivita'  di raccolta e  trasporto  dei  rifiuti,  e'  necessario  dotarsi  di  un dispositivo USB relativo alla  sede  legale  dell'impresa,  e  di  un dispositivo per ciascun veicolo  adibito  al  trasporto  di  rifiuti. Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino  ad  un  massimo  di  tre certificati elettronici associati alle  persone  fisiche  individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure  di cui al presente decreto dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati  consentono  l'identificazione  univoca   delle   persone fisiche delegate e la generazione delle loro  firme  elettroniche  ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b.      per  ciascun   dispositivo   USB,   l'identificativo   utente (username), la password per l'accesso  al  sistema,  la  password  di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

c.       un dispositivo elettronico da installarsi su  ciascun  veicolo che trasporta rifiuti, con la  funzione  di  monitorare  il  percorso effettuato dal medesimo, definito black box. E' necessario dotarsi di una black box  per  ciascun  veicolo  in  dotazione  all'impresa.  La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco e' fornito contestualmente  alla  consegna del  dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema  SISTRI.  I costi di installazione e per l'acquisto della  necessaria  carta  SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalita' di  individuazione delle officine autorizzate e le modalita' di ritiro ed  installazione delle black box sono indicate nell'Allegato IB.

7.       In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di  sospensione o cessazione dell'attivita' per  il  cui  esercizio e'  obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 6,  ovvero  di  estinzione dei  soggetti  giuridici  ai quali  tali  dispositivi   sono   stati consegnati, a qualsiasi causa tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso  di chiusura di un'unita' locale, i soggetti di cui agli  articoli 1 e 2 devono comunicare via telefax al sistema SISTRI il  verificarsi
di uno dei predetti eventi,  non  oltre  le  72  ore  dalla  data  di comunicazione al Registro delle imprese  dell'evento,  e  provvedere, nei  successivi  10  giorni   lavorativi,   alla   restituzione   del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali e' stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo black box ad una  delle officine autorizzate all'installazione. 

8.       La procedura di cui al comma 7 si applica anche  nel  caso  di cessione  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda  avente  ad   oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e'  obbligatorio  l'uso  dei dispositivi di cui al comma 6. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovra' iscriversi al sistema SISTRI entro  10  giorni  dalla  comunicazione  al  Registro  delle  imprese dell'atto  di  cessione  dell'azienda  e  provvedere  al  ritiro  dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.

9.       In caso di variazione  dei  dati  identificativi  dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i  soggetti  delegati  all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione  della variazione  presso  il  Registro  delle  imprese,  ad  effettuare  le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI. 

10.   Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate  quali delegati per le procedure di cui al presente  decreto  devono  essere comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette  un  nuovo  certificato elettronico.  Il  dispositivo   contenente   il   nuovo   certificato elettronico e' ritirato secondo la procedura  indicata  nell'Allegato IA.

11.   11. I dispositivi di cui al comma 6  restano  di  proprieta'  del SISTRI e vengono affidati ai soggetti di cui agli articoli 1 e  2  in comodato d'uso. 

ART. 4 
(Contributo di iscrizione al SISTRI) 

1.       La copertura degli oneri derivanti dalla  costituzione  e  dal funzionamento del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei rifiuti, a carico dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  1  e  2  e' assicurata mediante il  pagamento di un contributo annuale.

2.       Il contributo e' versato  da  ciascun  soggetto  di  cui  agli articoli 1 e 2 per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti  svolta all'interno dell'unita' locale. In caso di unita' locali per le quali e' stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna  unita'  operativa ai sensi dell'articolo 3, comma  6,  lettera  a),  il  contributo  e' versato  per  ciascun  dispositivo  USB  richiesto.  Le  imprese  che
raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo  per  la  sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Le imprese  che  raccolgono  e  trasportano  i  propri  rifiuti  di  cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, versano il contributo relativo alla categoria di  produttori  di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al rasporto di rifiuti. 

3.       Il contributo si  riferisce  all'anno  solare  di  competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del  servizio  e va versato, in sede di prima  applicazione,  entro  la  scadenza  dei termini per l'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 1.  Negli  anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno  al quale i contributi  si  riferiscono.  L'importo  e  le  modalita'  di versamento  dei  contributi  sono  indicati   nell'Allegato   II.   I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4.                  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 agosto 2009, n.  102,  i  contributi  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare.       
 

ART. 5

(Informazioni da fornire al SISTRI)

 

1.       La tipologia delle informazioni che ciascun soggetto di cui agli articoli 1 e 2 deve fornire al SISTRI e' riportata nelle schede di cui all'allegato III. Le   istruzioni   dettagliate   per   la compilazione delle schede sono disponibili nel portale del sistema SISTRI (www.sistri.it).

2.       La persona fisica cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB e' il titolare della firma elettronica ed e' responsabile della  veridicita' dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo USB nelle schede SISTRI sottoscritte con firma elettronica.

3.       I produttori di rifiuti inseriscono nell'Area   Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

4.       Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5.       I commercianti, gli intermediari e i consorzi di   cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inseriscono nell'Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI INTERMEDIARI le informazioni relative alle   transazioni   effettuate   entro   dieci   giorni   lavorativi dall'effettuazione della transazione stessa.

6.       I soggetti di cui al comma 3 in caso di movimentazione di un rifiuto devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo   giustificati   motivi   di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

7.       Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.

8.       Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da   parte   del   conducente dell'impresa di trasporto. Tale copia, sottoscritta dal produttore e dal   trasportatore   dei   rifiuti,    costituisce    documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al DM 30 giugno 2009, n. 554. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico   che   ne identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti allega in formato "pdf " (portable document format) alla Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE.

9.       Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il produttore inserisce nel sistema in formato "pdf" il documento di movimento di cui al Regolamento CE n°1013/2006 relativo   alla spedizione dei rifiuti effettuata restituito   dall'impianto   di destinazione.

10.   Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, sono tenuti ad aderire al sistema SISTRI anche i seguenti soggetti:

a)      in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b)      in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

11.   Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare   gli adempimenti di cui al presente decreto al raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia della scheda SISTRI- AREA MOVIMENTAZIONE, debitamente   compilata.   Il comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna della copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destinazione.

12.   Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

13.   Nel caso in cui il rifiuto venga respinto o accettato parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il trasporto dei rifiuti non accettati deve essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione.

14.   La responsabilita' del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a seguito dell'invio da parte del SISTRI,  alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. 

 

ART. 6

(Particolari tipologie)

 

1.       1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che non hanno piu' di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – AREA  MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della scheda SISTRI rimane presso il produttore, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI   completa,   al   fine   di   attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita' al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, i produttori di      rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la   conservazione,   in   ordine cronologico, delle copie della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE, relative ai rifiuti prodotti. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui al presente comma rimangono tenuti all'obbligo di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.       2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attivita' diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI – Area Movimentazione, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della   scheda,   firmata   dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.

3.       Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI accompagnano il trasporto con il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del   medesimo   decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.

4.       Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda  medesima. Nel   caso   di   temporanea interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati   relativi   alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

5.       I produttori di fanghi che destinano gli stessi   allo spandimento in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, stampano la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE contenente l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente del mezzo di trasporto. Il  destinatario e' tenuto a controfirmare, datare e restituire al produttore dei rifiuti la scheda, al fine di attestare l'assolvimento della responsabilita' del produttore per il corretto recupero dei fanghi. Il     delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema SISTRI e chiude la relativa scheda confermando l'arrivo a destinazione del rifiuto.

6.       Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, il registro cronologico e la Scheda SISTRI — AREA MOVIMENTAZIONE sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale ipotesi il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto entro 2 giorni lavorativi accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

7.       Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione o da altra attivita' svolta fuori dilla sede dell'unita' locale, il registro cronologico e' compilato dal delegato della sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unita'   locale   che   gestisce l'attivita' manutentiva.

8.       8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i materiali tolti d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione tecnica della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di   manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale dell'impresa effettuata dal manutentore e'  ccompagnata da una copia della  scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione. 

 

       

ART. 7

(Modalita' operative semplificate)

 

1.       Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite   le   associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale  nteressate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni. A tal fine i predetti soggetti, dopo l'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro societa' di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta  semplice secondo il modello disponibile sul sito   del   portale   SISTRI,   e'   firmata   dal rappresentante legale del soggetto delegante; la firma deve essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2.       Nelle ipotesi  di   cui   al   presente   comma   le   associazioni imprenditoriali, o loro societa' di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI.

La responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema SISTRI rimane a carico del soggetto delegante.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

3.       I produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria. I produttori rimangono tenuti all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3,   ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri, i cui dati sono inseriti nel sistema dal gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o   piattaforma   di conferimento venga effettuato dai soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione   del   produttore,   inserendo   le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.   152,   ai   fini   della movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento richiedono preventivamente al delegato del centro o piattaforma il rilascio di un determinato numero di schede SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema. Il delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate con i riferimenti del centro   o   piattaforma   quale destinatario dei  rifiuti. Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali schede, compilate e sottoscritte dal produttore, che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o piattaforma di conferimento; il delegato accede al sistema ed inserisce i dati delle singole schede.

Nei casi di cui al presente comma, la responsabilita' del produttore iniziale dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di   raccolta   o   piattaforma   di conferimento.

 

       

ART. 8

(Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali)

 

1.       Il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e' interconnesso telematicamente al Catasto dei   rifiuti   di   cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 secondo le modalita' di  interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

2.       La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA.

3.       L'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, comunica al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al   trasporto   dei   rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4.       La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato Nazionale dell'Albo.     

ART. 9

(Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo)

 

1.       Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonche' alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalita' da definirsi con successivo decreto.

2.       Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.

 

ART. 10

(Catasto dei rifiuti)

 

1.       L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato   nelle seguenti banche dati:

a.       una banca dati anagrafica ed una banca dati contente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;

b)      b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni   autorizzanti   comunicano all'ISPRA, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attivita' per la quale viene   rilasciata   l'autorizzazione,   i   rifiuti   oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;

c)       una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo Nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;

d)      d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti   ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.

2.       L'ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della   trasmissione   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

     

ART. 11

(Comitato di vigilanza e controllo)

 

1.       Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del  erritorio e del mare, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato di vigilanza e controllo,  composto da quindici membri, esperti nella materia, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente;

b) uno da ISPRA;

c) uno da Unioncamere;

d) dieci   dalle   associazioni   imprenditoriali   maggiormente rappresentative dei produttori,    trasportatori,   recuperatori   e smaltitori di rifiuti.

     

ART. 12

(Disposizioni transitorie)

 

1.       Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al  SISTRI compilando l'apposita scheda le seguenti informazioni, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operativita' del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a)      il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;

b)      per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c)       per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;

d)      per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

2.       Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.       Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4.       Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.

 

Roma, 17 dicembre 2009

 

Stefania Prestigiacomo

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2009

 

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 339