Decreto 15 febbraio 2010 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010)

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

 

Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con  legge 3 agosto 2009, n.  102  recante:  «Provvedimenti  anticrisi,  nonche' proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante « Istituzione del sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis  del  decreto-legge  n.   78   del   2009,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del  2009»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009;

 

 

 

A d o t t a

 

il seguente decreto:

 

 

 

 

Art. 1

Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009

 

1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali  i  soggetti  individuati  nel  medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione  al  SISTRI,  sono  prorogati  di trenta giorni.

 

Art. 2  

Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento

 

1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  5   del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  agli  impianti  di incenerimento dei rifiuti.


 

Art. 3 

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti

 

1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n.  152,  sono  tenuti  ad  iscriversi  al  SISTRI  anche  come produttori indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti,  entro  i termini previsti dall'art. 3,  comma  1  del decreto  ministeriale 17 dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera a) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto.

 

Art. 4

Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti

 

1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti  speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla  sola  sede  legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera  a)  del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 o,  in  alternativa,  di  un  ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando  l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito  al trasporto  dei  rifiuti.  Qualora  venga  scelto  di  dotarsi  di  un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e'  versato per  ciascuna  di  esse,  fermo  restando  l'obbligo  di  pagare   il contributo per ciascun veicolo a  motore  adibito  al  trasporto  dei rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del  presente decreto,  abbiano  provveduto  all'iscrizione  al   SISTRI,   qualora intendano usufruire della facolta' di cui al presente  comma,  devono richiedere i dispositivi per unita'  locale  rivolgendosi  al  numero verde 800 00 38 36.  

 

Art. 5

Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009

 

1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il  seguente paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi

A) per  le  imprese,  ad  esclusione  di  quelle  di  raccolta  e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in  relazione  alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle  quantita' degli stessi, e' dovuto:

per ciascuna unita'  locale  e  per  la  sede  legale,  qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;

per  ciascuna  operazione  di  recupero  o  smaltimento  svolta all'interno  dell'unita'  locale  o  della   sede   legale,   qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.  Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da  cui originano  in  maniera  autonoma  rifiuti  per  le  quali,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto  un  dispositivo per  ciascuna  unita'  operativa,  il  calcolo  dei   contributi   e' effettuato per ciascuna unita' operativa.  

B) Per le  imprese  che  producono  sia  rifiuti  pericolosi  che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai  rifiuti pericolosi.

C) Per gli impianti che gestiscono  sia  rifiuti  pericolosi  sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo  dovuto  e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita'  di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  non pericolosi).

Per le discariche il contributo e'  versato  con  riferimento  alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).  

Le seguenti tipologie di impianti:

discariche (D1, D5, D12);

demolitori/rottamatori;

 

Art. 6

Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI

 

1. La modalita' di  iscrizione  on  line  di  cui  all'Allegato  IA del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio  mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito  del portale  SISTRI,  debitamente  compilati,  al   seguente   indirizzo: iscrizionemail@sistri.it.  

 

            Art. 7

Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti

 

1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del  rifiuto  almeno  4  ore prima  che  si  effettui  l'operazione   di   movimentazione,   salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»;

b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Il  trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti  pericolosi,  deve  accedere  al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2  ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella  parte  annotazioni  dell'Area  Registro Cronologico.»;

c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In  caso  di movimentazione  di  rifiuti  non  pericolosi,  la   scheda   SISTRI - Area movimentazione   deve   essere   compilata   da   produttori   e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».                    

 

Art. 8

Ulteriori tipologie particolari

 

1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  2   del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  ai  produttori  di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati  in  un'organizzazione di  ente  o  di  impresa,  nonche'  al   trasporto   transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano le prestazioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di  rifiuti pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art.  6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.

 

Art. 9

Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani

 

1. Gli impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70, tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   Registro Cronologico.

2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in  regime  di  autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito  preliminare D15,   si   iscrivono    al    SISTRI    nella    categoria    centro raccolta/piattaforma e  versano  il  contributo  annuo  di  500  euro indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.

3. Nel caso di movimentazione  dei  rifiuti  urbani  in  uscita  da impianti comunali  o  intercomunali  che  effettuano,  in  regime  di autorizzazione, unicamente operazioni di messa  in  riserva  R13  e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile  1998,  n. 406, il gestore di tali impianti compila  la  scheda  SISTRI  -  Area movimentazione,  ne  stampa  una  copia  e  la   consegna,   firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda  accompagna  il  trasporto  dei rifiuti  fino   all'impianto   di   recupero   e/o   smaltimento   di destinazione. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

 

Art. 10  

Moduli di iscrizione

 

1. I  moduli  di  iscrizione  numeri  1  e  2  allegati  al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati  al presente decreto.

2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino  all'entrata  in vigore del presente  decreto,  sulla  base  dei  moduli  allegati  al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

 

Art. 11

Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009

 

1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Alla  copertura  dei costi derivanti dallo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presente comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1,  lettera  e)  della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre  2009,  la nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa.

3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  nella  Scheda  SISTRI -   Trasportatori   rifiuti   speciali, nell'Area Movimentazione  Rifiuto,  e'  inserita  una  sezione  3-bis «Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi:

Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'impianto;

destinazione dei rifiuti;

codice del Regolamento 1013/2006/CE;

numero di notifica, se prevista;

numero di serie della spedizione, se previsto;

uantitativo della spedizione;

b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI -  Trasportatori rifiuti urbani nella  Regione  Campania,  al  sottoparagrafo  IV,  il titolo «Registro Cronologico Trasportatori  Speciali»  e'  sostituito con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»; i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito con il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;

c)  nella  Scheda  SISTRI -   Impianto   di   discarica   rifiuti pericolosi/non  pericolosi/inerti,  alla  sezione  4 -   Informazioni impianto, al primo e al secondo trattino la parola  «annualmente»  e' sostituita con «semestralmente»;

d) nella Scheda SISTRI  -  Impianto  di  recupero/smaltimento  di rifiuti anche  mobile,  nell'Area  Registro  Cronologico,  le  parole «Registro Cronologico Impianto di discarica»  sono  sostituite  dalle seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;

e)  nella  Scheda  SISTRI  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiuti speciali, e'  eliminata  la  parola  «speciali»;  nella  sezione  2 - Sezione  anagrafica  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiuti  speciali dell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona  riga,  e'  eliminata  la parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e'  eliminato il terzo trattino.

Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

 

Art. 12 

Delegato

 

1. All'Allegato  IA  del  DM  17  dicembre  2009,  Definizioni,  la definizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e'  delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia  del  dispositivo  USB,  al quale sono associate le credenziali  di  accesso  al  Sistema  ed  e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun  "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il  certificato  per  la  firma elettronica   verranno   attribuiti    al    rappresentante    legale dell'impresa».

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 15 febbraio 2010  

 

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del territorio, registro n. 1, foglio n. 166  

 

Allegato