Decreto Ministero Sanità 25 luglio 2001
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

 

 

 

Il MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con il MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Visto il proprio decreto 20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche nel preambolo del decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;

Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili", in particolare la sostituzione dell'art. 11, con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;

Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati 1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;

Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il testo del preambolo del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla direttiva n. 83/189/CEE", leggasi: "Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata dalla direttiva n. 98/48/CE".

2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato. Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla tabella A) del presente decreto...", leggasi: "Per la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...";

3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: "La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....", leggasi: "La conformità dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ... ... ...". Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase: "Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in conformità alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi Stati equivalente alla norma italiana.".

4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto di: "Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Il committente dovrà dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b) dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.". Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32, risulta così modificato e corretto: nella parte relativa al committente al posto della frase contenuta nella quarta icona: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n. 494/1996", leggasi: "Redige notifica da inviare all'organo di vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999"; nella parte relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella seconda icona: "Riceve e controlla la notifica dell'impresa che esegue la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla la notifica inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica".

5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato decreto 20 agosto 1999, è così modificato, al posto della prima riga dove è scritto: "... ... norma UNI CEI GN 45015 ... ..", leggasi: "... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..".  Art. 2. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 25 luglio 2001

 

Il Ministro della Sanità Sirchia

 

Il Ministro delle attività produttive Marzano