Adempimenti dei Produttori / Detentori di Rifiuti Contenenti Amianto

a cura di Dott. Ruggero Rivolta

 

 

 

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

- Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389: modifiche introdotte al D. Lgs. n. 22 del 5/2/97.

2. PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:

- I produttori/detentori di rifiuti contenenti amianto (es. lastre di eternit,apparecchiature contenenti amianto in fibre ecc.), devono applicare per la gestione e le relative operazioni di eliminazione, le seguenti procedure:

a) Individuazione del rifiuto tramite opportuna classificazione dello stesso, assegnando il codice europeo corrispondente - consultare l’All. A al D. LGS. 5/2/97, n. 22 -; successivamente stabilirne la sua pericolosità o meno consultando l’All. D del Decreto sopra citato.

b) Compilazione dei Registri di carico e scarico => acquistare il registro di carico e scarico rifiuti presso qualsiasi rivenditore di materiale per ufficio. Il registro deve essere vidimato presso qualsiasi Ufficio del Registro di appartenenza.

I movimenti dei rifiuti prodotti devono essere annotati sul registro di carico e scarico con le seguente frequenza:

"per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;" (art.12, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.22/97 e succ. mod.).

I registri devono essere reperibili, in caso di controllo, presso ogni impianto di produzione.

Una volta terminati, devono essere conservati in azienda per almeno 5 anni dall’ultima data di registrazione.

c) Dotazione del Formulario di identificazione => per lo smaltimento dei rifiuti in parola, deve essere predisposto un apposito documento che deve accompagnare il trasporto del rifiuto.

Tale documento si acquista presso qualsiasi rivenditore di materiale per ufficio e deve essere vidimato presso la CCIAA di appartenenza oppure presso l’Ufficio del Registro.

N.B.: la vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria (art. 15, comma 5bis, del D. Lgs. in parola).

Il formulario deve contenere i seguenti dati:

* nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

* origine, tipologia e quantità del rifiuto;

* impianto di destinazione;

* data e percorso dell’instradamento;

* nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario è composto di 4 copie di cui la prima e la quarta copia, a smaltimento ultimato, rimangono al produttore/detentore.

Le copie dei formulari (quali parti integranti del registro di carico e scarico rifiuti) devono essere conservate per 5 anni.

d) Effettuazione del Deposito temporaneo => "... è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti" (art. 6 del del D. Lgs. in parola).

Chi stocca provvisoriamente, nel proprio insediamento produttivodei rifiuti speciali, deve attenersi a quanto prescritto nell’art. 6 commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. n. 22/97:

Il deposito temporaneo deve essere fatto per omogeneità tra i rifiuti e, per i rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme sulla etichettatura dei rifiuti pericolosi.

e) Redazione del Piano di Lavoro => prima dell’effettuazione della rimozione e smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto, è però necessario predisporre un piano di lavoro che dovrà essere presentato all’ASL di competenza per informarla circa le modalità di rimozione nonché di

smaltimento dei rifiuti a base di amianto.

Ottenuto il nullaosta dell’ASL per l’esecuzione dei lavori, sarà possibile procedere come descritto nei punti a), b), c), d).

f) Etichettatura del rifiuto => Il rifiuto, debitamente imballato, deve essere etichettato con un adesivo indicante la lettera "a" in bianco su sfondo nero con le indicazioni "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e, nella parte inferiore dell’etichetta (scritta in

bianco e/o nero su fondo rosso) si devono indicare le informazioni utili per identificare i possibili pericoli nonché le istruzioni di sicurezza.

g) Smaltimento => lo smaltimento deve essere affidato a ditte del settore debitamente autorizzate:

ATTIVITA’ DI TRASPORTO >> tramite trasportatore con relativa iscrizione all’Albo smaltitori presso la sezione Regionale

dell’Albo presente in tutte le CCIAA di ogni capoluogo di Regione.

ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO >> tramite smaltitore con relativa autorizzazione regionale.

N.B.: Le autorizzazioni si ritengono valide una volta che la garanzia finanziaria assicurativa e/o bancaria è stata corrisposta.

h) Effettuazione Denuncie annuali => I rifiuti contenenti amianto, sono soggetti a due diverse denunce:

* Scadenza 28/2 di ogni anno: vengono denunciati alla Regione le quantità in Kg./Mc. di materiale contenente amianto che sono state movimentate, in che modo e chi è stato coinvolto nelle operazioni di smantellamento e smaltimento.

* Scadenza 30/4 di ogni anno: vengono denunciate alla CCIAA di appartenenza, le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell’arco dell’anno precedente

- D.P.C.M. 21/3/97 - (Modello Unico di Dichiarazione).

Per l’assolvimento di tali obblighi è necessario utilizzare apposita modulistica.

3. SISTEMA SANZIONATORIO:

- L’art. 52 del D. Lgs. n. 22/97 e succ. mod. riporta le sanzioni relative alla alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:

per errori formali sono previste sanzioni dai 5 ai 30 milioni di lire per quanto riguarda la comunicazione annuale; per mancanza o incompleta tenuta dei registri si applicano sanzioni pecuniarie da 5 a 30 milioni di lire se si riferisce a rifiuti non pericolosi; da 30 a 180 milioni di lire se si riferisce a rifiuti pericolosi.

In certi casi, il D. Lgs. n. 22/97 e succ. mod., prevede delle riduzioni delle sanzioni.